Stesso profitto per truffa e frode fiscale: si applica “the special one”

Se dalla condotta di frode fiscale deriva un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni, è possibile il concorso fra il delitto di frode fiscale e quello di truffa.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 37725, depositata il 15 settembre 2014. Il caso. Il gup presso il Tribunale di Locri assolveva tre imputati per il reato di truffa ai danni dello Stato, ai sensi dell’art. 640, comma 2 c.p Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria ricorreva in Cassazione, sostenendo che il reato di truffa, riguardante l’indebita percezione di contributi all’imprenditoria, sarebbe stato consumato attraverso la metodica dell’illegale compensazione. Ciò costituirebbe un reato ontologicamente diverso da quello ex art. 10- quater d.lgs. n. 74/2000, pure contestato, che prevede solo tassative figure di credito/debito. Sarebbe, quindi, erronea l’applicazione del principio di specialità dei reati tributari rispetto al reato di truffa. Nel caso di specie, la fattispecie di truffa veniva integrata dalle richieste di contributi all’imprenditoria, supportate da dichiarazioni mendaci ed omesse comunicazioni dovute. Perciò, non dovevano essere assimilati i non spettanti crediti derivanti da contributi all’imprenditoria ai crediti tributari. Altro errore dei giudici di merito sarebbe stato di individuare il momento consumativo del reato al momento dell’illecita compensazione e non a quello della sua preliminare perfezione, cioè all’ottenimento del credito. Quando è possibile il rapporto di specialità? Secondo la Corte di Cassazione, è configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta all’evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all’interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale, come l’ottenimento di pubbliche erogazioni. A differenza della disciplina precedente, il d.lgs. n. 74/2000 prevede delle fattispecie penali tributarie riguardanti il momento dell’offesa degli interessi dell’erario, non della fase preparatoria dell’evasione d’imposta. La situazione è appunto diversa se dalla condotta di frode fiscale deriva un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni. In tali ipotesi è possibile il concorso fra il delitto di frode fiscale e quello di truffa. L’ulteriore evento di danno che l’agente si rappresenta non inerisce, infatti, al rapporto fiscale, per cui se l’attività frodatoria è diretta non solo a fini di evasione fiscale, ma anche a finalità ulteriori, non ci sono problemi riguardanti il rapporto di specialità. Nel caso di specie, il minor gettito erariale, cioè il profitto della frode fiscale, derivava dalla redazione a fini di compensazione illecita di un modello F24, perciò, il profitto delle condotte fraudolente, contestate ex art. 640, comma 2, c.p., rappresentano le stesse somme non corrisposte al fisco in conseguenza dell’indebita compensazione operata dagli imputati. Da ciò, derivava l’applicazione del principio di specialità e, di conseguenza, il rigetto del ricorso del Procuratore Generale.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 8 luglio – 15 settembre 2014, numero 37725 Presidente Gentile – Relatore Diotallevi Ritenuto in fatto Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento del Gup presso il Tribunale di Locri in data 29 gennaio 2014 di proscioglimento nei confronti di F.B., F.G. e P.A. in ordine al reato di truffa di cui all'art. 640, comma 2 e 61 numero 7 c. p. e per le persone giuridiche Center Gross Sicilia s.r.l., Non Food Centers s.r.l., F. s.r.l., Center Cross s.r.l., Mediterranea distribuzione s.r.l. per gli illeciti di cui agli artt. 5 e 24 della legge numero 231/2001 A sostegno dell'impugnazione l'Ufficio ricorrente ha dedotto a Erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b cod. proc. penumero Secondo l'Ufficio ricorrente il reato di truffa concernente l'indebita percezione di contributi all'imprenditoria sarebbe stata consumata attraverso la metodica dell'illegale compensazione e costituirebbe u reato ontologicamente diverso dal delitto di cui all'art. 10 quater del d.lvo numero 74/2000, pure contestato, il quale prevede solo tassative figure di credito /debito individuate dall'art. 17 del d.lvo 9 luglio 1997, numero 241, richiamato dall'art. 10 d.lvo numero 74/2000. In sostanza , secondo l'Ufficio ricorrente sarebbe erronea 'applicazione del principio di specialità dei reati tributari rispetto al reato di truffa. In realtà nella fattispecie in esame l'attività truffaldina posta in essere dagli imputati emergerebbe chiaramente dal fatto che le richieste di contributi all'imprenditoria sarebbero state supportate da dichiarazioni mendaci ed omesse comunicazioni dovute. Erroneamente dunque sarebbero stati assimilati i non spettanti crediti derivanti da contributi all'imprenditoria ai crediti tributari o previdenziali e di aver individuato il momento consumativo dei reato al momento della illecita compensazione e non già alla sua preliminare perfezione, ossia nel momento in cui il credito era stato fraudolentemente ottenuto dal Ministero delle Attività Produttive. Considerato in diritto 1. Osserva la Corte che nel caso di specie è stata fatta corretta applicazione dei principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in base al quale è configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato art. 640, comma secondo, numero 1, cod. penumero , in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno dei quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni. Sez. U, numero 1235 del 28/10/2010 - dep. 19/01/2011, Giordano ed altri, Rv. 248865 . Sia le Sezioni Unite che la Corte Costituzionale hanno sottolieato che il legislatore, in occasione della riforma introdotta con il d.lgs. numero 74 dei 2000, con una scelta di radicale alternatività rispetto al pregresso modello di legislazione penale tributaria, ha inteso abbandonare il modello del c.d. reato prodromico , caratteristico della precedente disciplina di cui al d.l. 10 luglio 1982, numero 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, numero 516 - modello che attestava la linea d'intervento repressivo sulla fase meramente preparatoria dell'evasione d'imposta - a favore del recupero alla fattispecie penale tributaria del momento dell'offesa degli interessi dell'erario. Corte cost., ord. numero 174 del 1994 . 2. Diverso discorso deve farsi con riferimento alle ipotesi in cui dalla condotta di frode fiscale derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni. In tali ipotesi è possibile il concorso fra il delitto di frode fiscale e quello di truffa in tal senso, già Sez. U, numero 27 del 2000, cit. nonché Sez. 2, numero 40266 del 23/11/2006, Bellavita, Rv. 235593 Sez. 2, numero 42089 del 08/10/2009, Carrera, numero m Sez. 3, numero 14866 del 17/03/2010, Lovison, Rv. 246968 . Infatti, l'ulteriore evento di danno che il soggetto agente si rappresenta non inerisce al rapporto fiscale, con la conseguenza che se l'attività frodatoria sia diretta non solo a fini di evasione fiscale, ma anche a finalità ulteriori, non sussiste alcun problema di rapporto di specialità tra norme, perché una stessa condotta viene utilizzata per finalità diverse e viola diverse disposizioni di legge e non si esaurisce nell'ambito del quadro sanzionatorio delineato dalle norme fiscali, con la conseguenza della concorrente punibilità di più finalità diverse compresenti nell'azione criminosa. Tuttavia, come è stato correttamente evidenziato dalla stessa ordinanza impugnata, nessuna finalità e nessun vantaggio o danno extratributario risultano realizzati o perseguiti in quanto il minor gettito erariale , cioè il profitto della frode fiscale, deriva dalla redazione a fini di compensazione illecita di un modello F24 in sostanza il profitto delle condotte fraudolente, contestate sub art. 640, comma 2 c.p. rappresentano le stesse somme non corrisposte al fisco in conseguenza della indebita compensazione operata dai ricorrenti e dalle società interessate. L'applicazione del principio di specialità e la conseguente declaratoria d'improcedibilità sia per il reato di truffa aggravata che per gli illeciti amministrativi ascritti alle persone giuridiche sopraindicate appare esente da censure logico giuridiche. 3. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso dell'Ufficio ricorrente deve ritenersi infondato e deve essere quindi rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.