Blitz nella casa di riposo: struttura fatiscente e farmaci scaduti. Condannato il proprietario

Evidente la responsabilità dell’uomo per non avere garantito condizioni adeguate per gli anziani ospitati nella struttura, anziani che, peraltro, erano in numero maggiore rispetto a quanto fissato per la casa di riposo. Fatale la constatazione, in occasione di un blitz, delle precarie condizioni della struttura e della presenza di farmaci scaduti, destinati alle persone ospitate.

Blitz in una casa di riposo la realtà – ‘certificata’ da numerose fotografie – che emerge è per nulla edificante. Numerosi gli elementi che fanno accapponare la pelle tra l’altro, struttura fatiscente, pessima manutenzione, e farmaci scaduti, farmaci destinati agli anziani – paganti – ospitati. Tutto ciò rende legittima la contestazione del reato di abbandono di persone incapaci nei confronti del proprietario della casa di riposo Cassazione, sentenza n. 37444, sez. V Penale, depositata oggi . Precarietà. Fil rouge nelle pronunzie di primo e di secondo grado è rappresentato proprio dal reato di abbandono di persone incapaci . Su questo punto, difatti, i giudici hanno concordato, condannando il proprietario della casa di riposo, alla luce delle condizioni – emerse grazie ad un blitz ad hoc nella struttura – in cui erano costretti a vivere gli anziani ospitati nella struttura. Per i giudici, in sostanza, sono chiare le precarie condizioni in cui versavano gli ospiti della casa di riposo , vista l’infima qualità dell’assistenza ad essi prestata e tenendo ben in mente che i ricoverati erano in numero di tredici, laddove la struttura era stata autorizzata per otto persone . Abbandonati. Secondo l’imprenditore, però, è forzato il ragionamento compiuto dai giudici. Questi ultimi, erroneamente, sostiene il proprietario della casa di riposo, hanno dedotto dalle condizioni di trascuratezza dell’immobile, sede della comunità le condizioni di trascuratezza degli ospiti e, quindi, l’abbandono nei confronti degli anziani presenti nella struttura. Per l’uomo, in sostanza, è illogico sostenere che in un locale carente di manutenzione non sia possibile avere la massima cura per un soggetto anziano o disabile , così come è privo di senso tradurre in abbandono di persone incapaci un deficit strutturale e una violazione di tipo amministrativo circa il numero delle persone ospitate nella casa di riposo. Tali obiezioni, però, si rivelano assolutamente inutili. Almeno questa è la valutazione dei giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, condividendo i giudizi emessi Appello, sottolineano il ‘peso’ degli esiti fortemente negativi della perquisizione nella struttura in occasione del blitz, difatti, sono emersi elementi chiarissimi, come farmaci scaduti, attrezzature fatiscenti, cattiva manutenzione dei luoghi , da cui è corretto dedurre le precarie condizioni in cui versavano gli anziani ospiti e l’infima qualità dell’assistenza ad essi prestata . Ciò che appare evidente, concludono i giudici, è, da un lato, il fatto che la casa di cura ospitava pazienti che, per quantità, patologie e necessità di cure, non potevano in alcun modo ricevere le adeguate cure che ne avrebbero salvaguardato lo stato di salute , e, dall’altro, il fatto che la struttura aveva in dotazione medicinali e attrezzature scaduti, che non potevano garantire una cura adeguata, e, anzi, potevano essere fonti di ulteriori patologie . Di conseguenza è da confermare l’addebito del reato di abbandono di persone incapaci nei confronti del proprietario della casa di riposo.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 luglio – 10 settembre 2014, n. 37444 Presidente Lombardi – Relatore Caputo Ritenuto in fatto Con sentenza deliberata in data 10/06/2013, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 27/10/2011 con la quale il Tribunale di Trapani, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato G.L. colpevole dei reati di cui agli artt. 591 e 348 cod. pen. e all'art. 6 della legge n. 283 del 1962, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 348 cod. pen., rideterminando la pena irrogata. Con riferimento al reato di abbandono di persone incapaci, osserva la Corte di merito che la testimonianza del medico A., che ha coadiuvato gli operanti al momento del sopralluogo, gli esiti della perquisizione e la documentazione fotografica relativa ai farmaci scaduti, alle attrezzature fatiscenti e alla cattiva manutenzione dei luoghi, fanno ritenere chiare le precarie condizioni in cui versavano gli ospiti della casa di riposo, per l'infima qualità dell'assistenza ad essi prestata, tanto più che i ricoverati erano in numero di tredici, laddove la struttura era stata autorizzata per otto persone. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di G.L., il difensore avv. V.C., articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione in relazione al capo della sentenza appellata relativo alla condanna per i reati di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 591 cod. pen. La motivazione della Corte di appello è assente o almeno apparente l'automatica deduzione dalle condizioni di trascuratezza dell'immobile, sede della comunità gestita dall'imputato, delle condizioni di trascuratezza degli ospiti e, quindi, dell'abbandono richiesto per l'integrazione della fattispecie contestata rappresenta un doppio salto logico. Contrasta con la logica sia sostenere che in un locale carente di manutenzione non sia possibile avere la massima cura per un soggetto anziano o disabile, sia tradurre in abbandono di persone incapaci un deficit strutturale e una violazione di tipo amministrativo circa il numero delle persone ospitate. La motivazione è carente sulle ragioni per le quali già in primo grado è stato dato per scontato lo stato di incapacità degli ospiti a provvedere a sé stessi. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale. Il pericolo, ancorché potenziale, deve essere accertato, il che per la comunità gestita dal ricorrente non è stato fatto, poiché, sulla base di un unico elemento vagamente indiziario, dal riferimento alla struttura non tenuta in condizioni ottimali si fanno derivare contestualmente tutti i requisiti della fattispecie di cui all'art. 591 cod. pen. Considerato in diritto Preliminarmente deve rilevarsi l'intervenuta prescrizione del reato di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, maturatasi il 10/10/2013 pertanto, con riferimento a tale fattispecie, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, restando assorbito il primo motivo di ricorso. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati. La Corte di appello richiama, in ordine all'elemento oggettivo del reato di cui agli art. 50 cod. pen, la deposizione del teste A. medico che ha coadiuvato gli operanti al momento del sopralluogo , gli esiti della perquisizione e la documentazione fotografica relativi a una serie di elementi i farmaci scaduti, le attrezzature fatiscenti, la cattiva manutenzione dei luoghi , desumendo da tali risultanze le precarie condizioni in cui versavano gli ospiti e l'infima qualità dell'assistenza ad essi prestata. La sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di appello Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145 , ha, per un verso, sottolineato che dalla deposizione dei testi e, in particolare, da quella del teste A., teste qualificato trattandosi di un medico è risultato come la casa di cura ospitasse pazienti che, per quantità, patologie e necessità di cure, non potevano in alcun modo ricevere le adeguate cure che ne avrebbero salvaguardato lo stato di salute per altro verso, la struttura aveva in dotazione medicinali e attrezzature scaduti che non potevano garantire una cura adeguata ed, anzi, potevano essere fonti di ulteriori patologie. Ritiene dunque il Collegio che, lungi dall'essersi articolato sulla base degli automatismi motivazionali denunciati dal ricorrente, l'accertamento della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di abbandono di persone incapaci sia stato svolto con riferimento specifico al caso concreto e, segnatamente, alle condizioni dei pazienti della casa di cura e in linea con il principio di diritto in forza dei quale ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 591 cod. pen., il necessario abbandono è integrato da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012 - dep. 08/03/2013, T. e altro, Rv. 255172 . I motivi in esame devono, dunque, essere rigettati. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato, estinto per prescrizione, di cui agli artt. 5 e 6 l. 283 del 1962, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena in ordine al reato residuo nel resto, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui agli artt. 5 e 6 della L. 283 del 1962, perché estinto per prescrizione e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena per il reato residuo. Rigetta nel resto il ricorso.