Rendono inservibile il centro di identificazione ed espulsione: condannati per devastazione

Il reato di devastazione consiste in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, ma anche offesa e pericolo concreti dell’ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono nella collettività il senso della tranquillità e della sicurezza.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37251, depositata l’l 8 settembre 2014. Il caso. Con sentenza il Tribunale dichiarava sei imputati responsabili del reato di cui all’art. 419 c.p. devastazione e saccheggio , commesso all’interno di un Centro di Identificazione e di Espulsione. Nello specifico, gli imputati, dopo aver divelto il piano in cemento armato di un tavolo, lo avevano utilizzato a mo’ di ariete per tentare lo sfondamento di un cancello laterale del centro non riuscendo nell’intento, avevano cominciato a danneggiare i servizi igienici per procurarsi oggetti da scagliare contro le Forze dell’Ordine quindi, rientrati presso i padiglioni, avevano appiccato fuoco a quanto vi si trovava, sicché i dormitori in pochi minuti vennero avvolti dalle fiamme. La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado, rideterminando la pena per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Avverso la decisione della Corte territoriale tutti i condannati proponevano ricorso per cassazione. Il reato di devastazione. Avuto riguardo alla configurabilità del reato di cui all’art. 419 c.p., l’elemento oggettivo di tale delitto, nell’ipotesi di devastazione, consiste in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, ma anche offesa e pericolo concreti dell’ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono nella collettività il senso della tranquillità e della sicurezza Cass., Sez. I, n. 946/11, n. 16553/10 . Trattandosi di reato contro l’ordine pubblico, è indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione o che sia stato grave il danno in concreto prodotto ciò che rileva è il fatto per le sue modalità e per le circostanze di tempo e di luogo in cui si realizza determini nell’ambiente un particolare allarme sociale. Dolo generico. L’elemento soggettivo del delitto di devastazione previsto dall’art. 419 c.p. è costituito dal dolo generico, consistente nella consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che lo costituisce danneggiamento , involgendone l’ordine pubblico Cass., Sez. I, n. 26830/01 . Nel caso di specie, i condannati hanno consapevolmente concorso a provocare un diffuso danneggiamento di beni mobili e immobili compresi nei tre padiglioni del Centro di Identificazione ed Espulsione, rendendo sostanzialmente inservibile la struttura, con danni quantificati nell’importo di circa 300.000,00 euro. Per questi motivi la Corte rigetta i ricorsi.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 2 aprile– 8 settembre 2014, n. 37251 Presidente Chieffi– Relatore Casa Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15.9.2011, il Tribunale di Caltanissetta dichiarava B.A. , BA.Ho. , E.A. , H.M.B.S. , M.M. e MA.Ma. responsabili del reato di cui all'art. 419 c.p. capo A della rubrica , commesso nella notte tra il omissis all'interno del Centro di Identificazione e di Espulsione di Pian del Lago, e li condannava alla pena di otto anni di reclusione ciascuno e alle pene accessorie di legge. Assolveva gli imputati B. , BA. , E. , H.M. e MA.Ma. dal reato di incendio di cui al capo B , nonché gli imputati S.M. e K.A. dal reato di devastazione sub A per non aver commesso il fatto. 2. Con sentenza del 2.11.2012 dep. il 3.1.2013 , la Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della prima decisione, concedeva a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena in sei anni di reclusione ciascuno e confermando, nel resto, l'impugnata sentenza. I Giudici di merito erano pervenuti all'affermazione della penale responsabilità degli imputati grazie alle deposizioni testimoniali, comprensive di individuazioni fotografiche, rese dagli operatori socio-assistenziali della struttura A.A.G. , G.C. e Bu.Al. , e alle dichiarazioni di quattro cittadini extracomunitari, all'epoca ospiti del centro di Pian del Lago e in seguito resisi irreperibili, acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. si tratta delle dichiarazioni di Kh.Am. , Ma.Ah. , A.S. e T.M. . Dal testimoniale assunto è stato possibile accertare che gli imputati, dopo aver divelto il piano in cemento armato di un tavolo, lo avevano utilizzato a mò di ariete per tentare lo sfondamento di un cancelletto laterale del centro non riuscendo nell'intento, avevano cominciato a danneggiare i servizi igienici per procurarsi oggetti da scagliare contro le Forze dell'Ordine quindi, rientrati presso i padiglioni, avevano appiccato il fuoco a quanto vi si trovava, sicché i dormitori in pochi minuti vennero avvolti dalle fiamme. I CC. TT. del P.M., il cui elaborato veniva acquisito al fascicolo del dibattimento, avevano riscontrato, nei padiglioni della struttura esaminati, un diffuso danneggiamento di beni mobili e immobili dovuto all'incendio sviluppatosi la notte dei fatti, con particolare riguardo agli infissi esterni, agli impianti a rete, alle suppellettili e agli intonaci interni ed esterni, agli infissi interni e agli apparecchi sanitari dei servizi igienici inoltre, avevano quantificato i danni provocati dalla devastazione in oltre 200.000,00 Euro. Completavano il compendio probatorio sui fatti delittuosi in contestazione le relazioni di servizio dei militari del 4 Reggimento Genio Guastatori, sopraggiunti a supporto delle Forze dell'Ordine, nonché le deposizioni dei testi Tr. e Ag. e del Vigile del Fuoco Tu. . La Corte di Appello aveva rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei quattro cittadini extracomunitari irreperibili, sollevata dalla difese degli imputati B. , BA. e MA. sulla base della prevedibilità ex ante della definitiva irreperibilità dei predetti dichiaranti, osservando che i quattro erano rimasti nel centro per diversi mesi, uscendone nei mesi successivi e in date diverse secondo specifiche e regolari procedure amministrative che non poteva, dunque, prevedersi la loro irreperibilità, anche perché tutti, al momento dell'uscita dal Centro, avevano rilasciato i rispettivi recapiti telefonici che il procedimento era stato trattato con giudizio immediato, di talché, stante la veloce spedizione, era prevedibile che i testi potessero essere presenti al dibattimento infine, che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, non poteva dirsi prevedibile l'irreperibilità in dibattimento di un teste per il solo fatto che fosse cittadino extracomunitario. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale nissena tutti i condannati hanno proposto ricorso per cassazione. 3.1. I ricorrenti B. tramite il proprio difensore di fiducia e BA. personalmente deducono, quale unico motivo di ricorso, violazione dell'art. 606 lett. e c.p.p., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Dal richiamato contenuto dell'atto di appello si evinceva come la difesa avesse voluto evidenziare l'assenza di elementi in grado di specificare in cosa si fosse sostanziata la condotta di devastazione contestata ai due ricorrenti, censurando principalmente il generico riferimento all'espressione protagonismo , priva di qualsivoglia concreto significato. A fronte dei rilievi difensivi sul punto, la sentenza impugnata aveva riproposto in modo apodittico e stereotipato quanto riportato nella prima decisione. Sussisteva, dunque, il vizio motivazionale sindacabile ex art. 606 lett. e c.p.p., essendosi il Giudice del gravame limitato a respingere le censure mosse e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o inconsistenza dei motivi di impugnazione. 3.2. E.A. ha proposto ricorso personale, manoscritto, con il quale assume che nel giudizio di primo grado un testimone della Croce Rossa Italiana che lavorava presso il Centro lo aveva indicato come soggetto estraneo ai fatti di violenza contestati. Chiede, quindi, che la Corte voglia riesaminare il suo caso. 3.3. H.M. , per il tramite del suo difensore di fiducia, denuncia erronea applicazione della legge in ordine alla valutazione delle prove. L'escussione dibattimentale dei tre operatori del Centro Bu. , A. e G. aveva chiarito che l'elenco da loro stilato nell'immediatezza dei fatti non era finalizzato ad una ricostruzione delle responsabilità, ma semplicemente ad indicare i soggetti presenti nella sala da pranzo della struttura quando scoppiarono i tumulti l'escussione aveva, inoltre, evidenziato che, a dispetto della firma congiunta dei tre operatori, ognuno di costoro aveva riconosciuto solo alcuni degli imputati. Quanto al ricorrente, erano stati gli stessi testi A. e G. a scagionarlo da ogni accusa. Il ricorso, poi, prosegue richiamando integralmente quanto esposto nell'atto di appello in ordine alla genericità e inutilizzabilita delle dichiarazioni dei quattro cittadini extracomunitari resisi irreperibili, acquisite ex art. 512 c.p.p. ed alla insussistenza di elementi di prova a carico dell'imputato. La Corte territoriale, in sostanza, si era limitata a richiamare superficialmente la motivazione della sentenza di primo grado, riconoscendo le attenuanti generiche solo per realizzare un inaccettabile compromesso. 3.4. Il ricorrente M. , mediante il suo difensore di fiducia, eccepisce nullità della sentenza impugnata ex art. 606 lett. b ed e c.p.p. in relazione all'art. 419 c.p La sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta aveva superato il ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato, ricalcando interamente il ragionamento logico-giuridico svolto dai primi giudici e attribuendo totale attendibilità alle deposizioni dei testi escussi. Non aveva, però, la Corte sottoposto a vaglio critico tali deposizioni, né tenuto conto delle obiezioni mosse dalla difesa, così incorrendo nel vizio di erronea applicazione della legge penale. In particolare, i giudici di secondo grado avevano dato esclusivo rilievo alla deposizione della teste BU. senza dare alcun peso alle testimonianze degli altri soggetti escussi, che erano stati concordi nel non riconoscere il M. tra coloro che avevano posto in essere condotte di devastazione. Una simile erronea interpretazione aveva condotto i Giudici ad omettere in motivazione qualsiasi riferimento al contributo attivo apportato dall'imputato la notte della rivolta, motivazione che perciò doveva considerarsi carente e manifestamente illogica. 3.5. L'imputato MA. fonda il ricorso da lui personalmente sottoscritto su tre motivi. 3.5.1. Con il primo, lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale per erronea qualificazione giuridica del fatto, da derubricarsi in danneggiamento. Esposta la distinzione concettuale tra le due fattispecie, anche attraverso richiami giurisprudenziali, rileva il ricorrente come gli episodi occorsi nella notte tra il OMISSIS debbano sussumersi nello schema normativo tipologico del danneggiamento. Non poteva parlarsi di lesione dell'ordine pubblico nella vicenda in esame, atteso che i fatti di devastazione si erano svolti all'interno del CI.E. e le distruzioni erano durate solo per qualche ora e avevano interessato una parte limitata del Centro, in una zona comunque circoscritta e tenuta costantemente sotto controllo, né coinvolgente parte della comunità. Mancavano, nel caso specifico, gli elementi costitutivi per la configurazione del delitto di devastazione anche sotto il profilo della entità della distruzione. Il danneggiamento aveva riguardato un'area ben delimitata e circoscritta, non accessibile alla collettività e aveva interessato in modo rilevante solo tre dei quattro padiglioni la rivolta si era protratta per qualche minuto e ben presto riportata sotto controllo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco anche i danni descritti non potevano considerarsi espressivi di una devastazione vera e propria. 3.5.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge ex art. 606 lett. c c.p.p. per inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da persona irreperibile. La circostanza che i quattro testi fossero cittadini extracomunitari ospiti di un centro di accoglienza e in attesa di permesso o protezione umanitaria doveva ritenersi di rilevanza assorbente nella valutazione della prevedibilità o meno della sopravvenuta irreperibilità, che l'art. 512 c.p.p. impone. In presenza di temporanee autorizzazioni alla permanenza nel territorio nazionale era ragionevole prevedere come altamente probabile un allontanamento dei quattro, poiché l'ulteriore permanenza li avrebbe esposti, in caso di diniego opposto alle successive richieste di protezione internazionale o di rinnovo di permessi di soggiorno, all'adozione delle procedure amministrative previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998 per gli stranieri illegalmente dimoranti in Italia. Nella sentenza impugnata risultava del tutto omessa la motivazione in ordine alla ritenuta imprevedibilità della impossibilità di ripetizione in dibattimento delle testimonianze di accusa, apparendo connessa tale imprevedibile impossibilità alla semplice considerazione del mancato rintraccio dei testi. Non potevano, dunque, essere acquisite al dibattimento le dichiarazioni rese da Kh.Am. , Ma.Ah. , Al.Sa. e T.M. . 3.5.3. Con il terzo motivo, contesta vizio di motivazione ex art. 606 lett. e c.p.p Le deposizioni testimoniali rese dai tre operatori del Centro, sulle quali si fondava il giudizio di responsabilità degli imputati, dovevano ritenersi inattendibili. All'identificazione del ricorrente gli investigatori erano giunti attraverso un riconoscimento fotografico effettuato dagli operatori della Cooperativa ALBATROS esclusivamente finalizzato a identificare gli ospiti del Centro nella notte dei fatti. Nessuno dei testi escussi aveva indicato il Ma. tra i soggetti che avevano divelto il tavolo della mensa per farne un ariete ovvero gli aveva attribuito condotte specifiche di danneggiamento. Una volta usciti dalla sala mensa dove si erano momentaneamente rifugiati, gli operatori avevano notato un gruppo di persone che correvano mentre erano in corso gli atti vandalici tuttavia, il fatto che corressero era da attribuire semplicemente alla situazione di panico creatasi all'interno della struttura e alla ricerca di una via per sfuggire all'incendio divampato. Neppure i quattro testi resisi irreperibili avevano potuto indicare specifiche condotte di danneggiamento poste in essere dall'imputato. La Corte di Appello non aveva sviluppato un'adeguata motivazione sia sul proprio ragionamento probatorio, sia sui punti della sentenza impugnata suscettibili di critica e di riforma e pertanto doveva essere annullata. Considerato in diritto 1. Occorre anzitutto procedere all'esame dei motivi di ricorso proposti solo da uno o alcuni dei ricorrenti, ma estensibili a tutti in quanto non strettamente personali. Si tratta del motivo afferente all'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali di quattro persone informate sui fatti, acquisite ex art. 512 c.p.p. motivo dedotto dai ricorrenti MA. e H.M. e di quello inerente alla qualificazione giuridica dei fatti sollevato dal predetto MA. . 1.1. Quanto alla preliminare eccezione, riproposta in questa sede, di violazione ed erronea applicazione dell'art. 512 c.p.p., per essere state illegittimamente acquisite al fascicolo per il dibattimento ed utilizzate le dichiarazioni accusatorie rese dai cittadini extracomunitari Kh.Am. , Ma.Ah. , Al.Sa. e T.M. nel corso delle indagini preliminari, essa va disattesa per le ragioni esposte in sentenza, sopra richiamate, che ne hanno adeguatamente motivato il rigetto. Va ricordato che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte v. tra le altre, Sez. 4, Sentenza n. 842 dell'8/11/2007, dep. 10/1/2008, Ubbidiente ed altri, Rv. 238664 , la sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità. Posto che la condizione di cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno non è sufficiente, di per sé, a rendere prevedibile il suo allontanamento dal territorio nazionale e la sua assenza nel dibattimento vedi, tra le più recenti, Sez. 3, Sentenza n. 38342 del 25/6/2013, Umani, Rv. 256433 , nel caso in esame il ragionamento della Corte di Appello si rivela corretto e comunque contenuto nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento non censurabile in questa sede, atteso che essa ha motivato la imprevedibilità sulla base di precise circostanze di fatto e/o processuali consistenti nella constatata permanenza dei quattro nel Centro per diversi mesi nel rilascio, da parte di tutti, dei rispettivi recapiti telefonici, all'atto della loro uscita dalla struttura, in date diverse, secondo regolari procedure amministrative nella trattazione del procedimento con giudizio immediato, il che lasciava ragionevolmente prevedere, per la maggiore velocità del rito, la presenza dei testi al dibattimento. 1.2. È infondato anche il motivo attinente alla qualificazione giuridica del fatto. Avuto riguardo alla configurabilità del reato di cui all'art. 419 cod. pen., è conforme orientamento di questa Corte quello per il quale l'elemento oggettivo del predetto delitto, nell'ipotesi di devastazione, consiste in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, ma anche offesa e pericolo concreti dell'ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono nella collettività il senso della tranquillità e della sicurezza Sez. 1, n. 946 del 5/7/2011, dep. 13/1/2012, Proietti ed altri, Rv. 251665 Sez. 1, n. 16553 dell'1/4/2010, Orfano, Rv. 246941 . E stato, infatti, precisato che, trattandosi di reato contro l'ordine pubblico, è indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione o che sia stato grave il danno in concreto prodotto ciò che rileva è che il fatto per le sue modalità e per le circostanze di tempo e di luogo in cui si realizza determini nell'ambiente un particolare allarme sociale. Deve, altresì, evidenziarsi che l'elemento soggettivo del delitto di devastazione previsto dall'art. 419 cod. pen. è costituito dal dolo generico, consistente nella consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che lo costituisce danneggiamento , involgendo l'ordine pubblico Sez. 1, n. 26830 dell'8/3/2001, Mazzotta, Rv. 219900 . Riguardata in tale ottica, è infondata la doglianza del ricorrente MA. in ordine alla pretesa derubricazione del reato oggetto di condanna in danneggiamento aggravato. La Corte di appello, in sintonia con i suddetti principi, ha, infatti, correttamente ravvisato, sulla base delle testimonianze assunte e, soprattutto, sulle oggettive risultanze degli elaborati redatti dai Consulenti tecnici incaricati dal P.M. m. e To. , gli elementi costitutivi del delitto di devastazione nelle condotte di coloro i quali avevano consapevolmente concorso a provocare un diffuso danneggiamento di beni mobili e immobili compresi nei tre padiglioni del Centro di Identificazione ed Espulsione di Pian del Lago quali lo scardinamento di beni stabilmente collegati al suolo, la distruzione di beni mobili e suppellettili, nonché di vetrate ed altro . pag. 3 sentenza , rendendo sostanzialmente inservibile la struttura, con danni quantificati nell'importo di circa 300.000,00 Euro. Di intuitiva evidenza la lesione dell'ordine pubblico in fatti di devastazione tendenti a rendere inservibile una struttura come quella in esame, attesa la innegabile rilevanza sociale e politica del regolare andamento della stessa in un assetto ordinato del vivere civile, capace di assicurare il senso della tranquillità e della sicurezza nei cittadini. L'evidenza della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma di cui all'art. 419 c.p. rende, pertanto, non meritevoli di accoglimento i rilievi del ricorrente, tesi a circoscrivere, secondo una lettura alternativa - non consentita in questa sede - delle risultanze processuali logicamente apprezzate dalla Corte territoriale, l'entità delle distruzioni in un contesto di luogo determinato e tenuto sotto controllo o a sottolineare la non eccessiva durata delle stesse qualche ora per affermare la configurabilità del meno grave delitto di danneggiamento. 2. È manifestamente infondato il motivo di ricorso, comune agli imputati H.M. , M. e MA. , introdotto, rispettivamente, sia sotto il profilo della violazione di legge H.M. e M. che sotto quello del vizio di motivazione M. e MA. , in relazione alla valutazione delle deposizioni testimoniali rese dai tre operatori del Centro Bu. , A. e G. . Le censure tendono, da un lato, ad affermare in modo apodittico e generico che la Corte non avrebbe sottoposto a vaglio critico le deposizioni in questione ricorso M. , dall'altro, a muovere censure di merito alla valutazione operata tutti e tre i ricorsi , essenzialmente finalizzate a sovrapporre a quella operata dalla Corte la propria lettura delle emergenze istruttorie. I Giudici nisseni, viceversa, si sono fatti carico delle obiezioni difensive, analizzando, singolarmente, le deposizioni dei testi Bu. , A. e G. e rilevandone, con motivazione scevra da vizi logici manifesti o da contraddittorietà, la piena coincidenza, quanto al coinvolgimento nei fatti di devastazione, con riferimento a cinque dei sei odierni ricorrenti non solo ad alcuni , come inesattamente dedotto dal ricorrente H.M. . Non ha pregio la doglianza, mossa dal ricorrente M. , per cui i Giudici di merito, nell'affermare la sua responsabilità, avevano dato esclusivo rilievo alla deposizione della teste BU. . La Corte, in aderenza alle emergenze processuali, ha dato atto che solo quella operatrice, e non anche gli altri due, aveva riconosciuto il M. tra i soggetti coinvolti nella devastazione ritenendo, in base al suo libero e correttamente argomentato convincimento non sindacabile in questa sede, che detta testimonianza fosse sufficiente a giustificare la condanna dell'imputato. Quanto alla posizione del ricorrente H.M. , i Giudici di seconde cure hanno illustrato, con argomenti non irragionevoli e contenuti nella plausibile opinabilità di apprezzamento non censurabile in sede di legittimità, il suo ruolo di organizzatore dei disordini presso il Centro, ancorché non materialmente coinvolto negli stessi. Al riguardo la Corte ha correttamente valorizzato, sulla base delle deposizioni dei testi G. e A. - che, poco prima dei fatti, il ricorrente, vestito con scarpe e giubbotto, aveva rassicurato i due operatori, i quali avevano percepito qualcosa di strano nell'aria, affermando, in modo fuorviante, che non c'era nessuna stranezza e che l'assembramento nella sala mensa era dovuto al fatto che gli ospiti stavano guardando in televisione immagini di nuovi sbarchi di immigrati, mentre, invece, stava iniziando la rivolta - che il ricorrente, nell'occorso, aveva controllato le condizioni del tavolo che venne poi divelto, abbassandosi a vederne la strutturazione e il suo agganciamento al suolo, rispondendo, falsamente, al G. che chiedeva spiegazioni di quell'atteggiamento, che egli stava cercando un accendino, mentre, in realtà, stava lanciando la fase operativa della rivolta - che, in seguito, non concorreva allo sganciamento del tavolo e al suo utilizzo come ariete, ma si collocava accanto al G. , cui chiedeva di precostituire apposita testimonianza circa la sua estraneità ai fatti delittuosi in corso di verificazione. Non aderente alla realtà processuale, quindi, il rilievo della difesa ricorrente secondo cui i testi A. e G. avrebbero scagionato l'imputato da ogni accusa. 3. Il ricorso personale di E.A. non deduce motivi ammissibili nella presente sede, in quanto chiede un nuovo esame di merito del suo caso. 4. Per la già affermata estensibilità a tutti i ricorrenti dei motivi afferenti alla qualificazione giuridica dei fatti e alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali di quattro soggetti ex art. 512 c.p.p., ritenuti infondati, tutti i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.