Percorso regolare al Sert, ma l’uomo è aggressivo con la compagna: affidamento in prova revocato

Passa in secondo piano il fatto che il condannato abbia pienamente rispettato il programma terapeutico. Decisiva la valutazione della condotta tenuta dall’uomo, caratterizzata da una evidente aggressività nell’ambito familiare.

Programma terapeutico portato a termine, nel contesto del Sert. Ciò testimonia la bontà del percorso compiuto dal detenuto, seguito dal Servizio sociale terapeutico, ma non basta a consentirgli di usufruire ancora della misura dell’affidamento in prova. Fatali, difatti, le condotte aggressive tenute nei confronti della compagna, che non possono essere ritenute meno gravi alla luce della conflittualità già esistente nella coppia. Conseguenza logica è la revoca dell’affidamento in prova Cassazione, sentenza n. 37271, sez. I Penale, depositata oggi . Sospensione. Prima tappa della vicenda è la sospensione cautelativa della misura disposta dal magistrato di sorveglianza , proprio alla luce degli accertati comportamenti aggressivi e minacciosi tenuti dal condannato nei confronti della convivente e pur tenendo conto del contesto di conflittualità già esistente nella coppia . Tappa successiva, e decisiva, è la pronuncia del Tribunale, con cui viene disposta la revoca della misura alternativa , ossia dell’ affidamento in prova al Servizio sociale terapeutico . Fatale la constatazione che l’uomo non rispettava il divieto di coabitazione, imposto dal magistrato, ed aveva perseverato nel comportamento violento verso la compagna. Aggressività. Secondo l’uomo, però, la visione adottata dai giudici è eccessivamente rigida, perché, in sostanza, la revoca della misura alternativa è stata motivata esclusivamente con la conflittualità con la convivente , senza valutare la sua condotta regolare e il rispetto del programma riabilitativo che egli ha sempre mostrato. Questa obiezione, però, si rivela assolutamente irrilevante, secondo i giudici del ‘Palazzaccio’. Per una ragione semplicissima correttamente è stata ritenuta acclarata la inadeguatezza del condannato a gestire correttamente la misura alternativa , pur tenendo conto del regolare svolgimento del programma terapeutico presso il Sert . Decisiva la valutazione della complessiva condotta del condannato , capace di tenere comportamenti aggressivi e violenti nell’ambito familiare ai danni della compagna, con cui aveva continuato a convivere nonostante il divieto di coabitazione fissato dal magistrato di sorveglianza.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 5 giugno – 8 settembre 2014, n. 37271 Presidente Chieffi – Relatore La Posta Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 22.8.2013 il Tribunale di sorveglianza di Firenze revocava la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale terapeutico al quale R.S. era stato ammesso con provvedimento emesso dallo stesso tribunale in data 13.12.2011. Riteneva, in specie, di ratificate la sospensione cautelativa della misura disposta dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli accertati comportamenti aggressivi e minacciosi tenuti dal condannato nei confronti della convivente, pur tenuto conto del contesto di conflittualità già esistente nella coppia. Il tribunale rilevava che l'affidato, pur avendo svolto regolarmente il programma terapeutico presso il Sert, non rispettava il divieto di coabitazione imposto dal magistrato ed aveva perseverato nel comportamento violento. Pertanto, disponeva la decorrenza della revoca dalla data della sospensione della misura alternativa. 2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo S., a mezzo del difensore di fiducia. Denuncia la violazione di legge, avendo il tribunale fondato la revoca della misura alternativa esclusivamente sulla conflittualità con la convivente, senza valutare la condotta regolare ed il rispetto del programma riabilitativo pertanto, il tribunale non ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto il singolo episodio negativo incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa alla luce dei principi affermati dalla Corte di legittimità in materia di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale. Lamenta, altresì, che l'aggressione alla convivente è stata indicata in maniera generica ed è fondata soltanto sulle dichiarazioni della stessa. Inoltre, la motivazione relativa all'alterazione psicofisica determinata dall'abuso di alcool è viziata per manifesta illogicità. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione non avendo il tribunale rideterminato la pena residua da espiare all'esito della revoca della misura alternativa. Considerato in diritto La revoca della misura alternativa è stata fondata sulla inidoneità della prosecuzione della stessa, tenuto conto della condotta violenta manifestata dal condannato nell'ambito familiare nonostante il divieto di coabitazione con la convivente imposto dal magistrato di sorveglianza. In sostanza, quindi, il tribunale ha ritenuto dimostrata la inadeguatezza del condannato a gestire correttamente la misura alternativa, pur tenuto conto dei regolare svolgimento del programma terapeutico presso il Sert. Sul punto, pertanto, il ricorso è infondato, dovendosi avere riguardo, ai fini della compatibilità della prosecuzione della misura alternativa dell'affidamento terapeutico, non soltanto del rispetto del programma terapeutico, ma anche della complessiva condotta del condannato e della adeguatezza della misura alternativa alle finalità rieducative. E' manifestamente infondata, ad avviso dei Collegio, la censura formulata dal ricorrente in ordine alla omessa rideterminazione della pena residua da espiare, avendo il tribunale specificato che, alla luce della valutazione della condotta dello S., la revoca della misura alternativa deve avere efficacia ex nunc, ossia dalla data della sospensione della misura alternativa. Pertanto, conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento della spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.