La Cassazione dice no ai videopoker

L’installazione in un pubblico esercizio di un apparecchio automatico elettronico per il gioco del poker configura il reato di esercizio di gioco d’azzardo in presenza delle condizioni legislativamente previste dall’art. 110 del TULPS, atteso che in tale ipotesi l’elemento del lucro non è lasciato all’apprezzamento del giudice, ma è definito tipicamente dal legislatore.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37176, depositata il 5 settembre 2014. Il caso. La Corte di Appello, con sentenza, confermava la decisione del Tribunale che aveva ritenuto i ricorrenti colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 718 e 719, n. 2, c.p. esercizio di giuochi di azzardo , per aver, in concorso tra loro, tenuto ovvero agevolato il gioco d’azzardo mediante l’installazione di n. 2 videogiochi che proiettavano le immagini del poker, in violazione delle previsioni di legge e tali da realizzare gli estremi del gioco d’azzardo. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati. La categoria dei giochi vietati. Le norme applicabili nel caso in esame sono costituite, da un lato, dall’art. 718 c.p. che punisce chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola e, dall’altro, dall’art. 110 R.D n. 773/1931. In relazione a tale ultima norma vengono in rilievo i commi 6 e 7- bis dell’art. 110, i quali prevedono espressamente che gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Dal combinato disposto delle predette disposizioni, tenuto conto anche della consolidata interpretazione giurisprudenziale, l’installazione in un pubblico esercizio di un apparecchio automatico elettronico per il gioco del poker configura il reato di esercizio di gioco d’azzardo in presenza delle condizioni legislativamente previste dall’art. 110 del TULPS, atteso che in tale ipotesi l’elemento del lucro non è lasciato all’apprezzamento del giudice, ma è definito tipicamente dal legislatore attraverso la disciplina del citato art. 110 Cass., Sez. III, n. 15046/06 . Esercizio di gioco d’azzardo. Nel caso di specie, non v’è dubbio che si fosse in presenza di un esercizio di gioco d’azzardo, non solo e non tanto per la natura del gioco vietato, ma soprattutto perché entrambi gli apparecchi, attraverso la digitazione di una determinata combinazione sulla tastiera, grazie all’esistenza di una doppia scheda madre, facevano apparire sul video la schermata del gioco del poker. Inoltre, alcuni avventori avevano riferito, per quanto interessa ai fini della prova del fine di lucro, che la puntata minima era di un euro e quella massima di euro dieci, e che, soprattutto, la macchina erogava vincite in denaro. Per questi motivi la Corte rigetta i ricorsi.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 2 luglio– 5 settembre 2014, n. 37176 Presidente Squassoni– Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 22/11/2013, depositata in data 29/11/2013, la Corte d'appello di LECCE confermava la sentenza del tribunale di LECCE del 28/09/2012, che aveva ritenuto i ricorrenti colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 718 e 719, n. 2 c.p., condannando il Q. alla pena sospesa di mesi 6 di arresto ed Euro 412,00 di ammenda e, il P. , alla pena di mesi 9 di arresto ed Euro 800,00 di ammenda, disponendo la confisca dei videogiochi oggetto di sequestro l'addebito mosso agli stessi, in particolare, consisteva nell'aver, in concorso tra loro, il Q. quale titolare del pubblico esercizio denominato omissis e, il P. , quale noleggiatore, tenuto ovvero agevolato il gioco d'azzardo mediante l'installazione di n. 2 videogiochi che proiettavano le immagini del poker, in violazione delle previsioni di legge e tali da realizzare gli estremi del gioco d'azzardo fatto contestato come commesso in data omissis . 2. Hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la predetta sentenza entrambi i ricorrenti, a mezzo del comune difensore - procuratore speciale cassazionista, deducendo quattro identici motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen 2.1. Deducono, con il primo motivo comune ad entrambi, il vizio di cui alla lett. b dell'art. 606 c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 110 TULPS, degli artt. 718, 719 e 721 c.p. e dell'art. 192 c.p.p. in relazione ai fatti contestati ed alle prove raccolte per difetto di prova del fine di lucro. In sintesi, la Corte territoriale avrebbe ritenuto accertato il fine di lucro, richiesto per la sussistenza del gioco d'azzardo, solo sulla scorta del fatto che negli apparecchi in sequestro fosse raffigurato il gioco del poker, così affermando che il fine di lucro fosse insito nelle apparecchiature non è sufficiente, secondo i ricorrenti, accertare che i videogiochi sequestrati riproducono il gioco del poker per inferirne la natura di apparecchi idonei al gioco d'azzardo, in quanto occorre accertare che essi consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro oppure in natura, che deve essere comunque suscettibile di una valutazione economica apprezzabile i giudici d'appello, quindi, avrebbero del tutto omesso l'indagine sulla sussistenza del fine di lucro, deducendolo dalla presunta aleatorietà dei giochi né, si osserva, l'eventuale presenza del gioco del poker potrebbe essere di per sé sufficiente ad integrare il gioco d'azzardo, non avendo verificato i giudici d'appello la prova dell'effettivo svolgimento del gioco e dell'effettivo utilizzo dell'apparecchio per fini di lucro il teste assunto in dibattimento, infatti, non avrebbe fornito alcun elemento utile in tal senso non essendo accertata né l'illiceità dei videogiochi, né dimostrate le vincite degli avventori e, quindi, il fine di lucro né essendo stata disposta c.t. al fine di fornire prova, non sarebbe configurabile l'illecito in esame. 2.2. Deducono, con il secondo motivo comune ad entrambi, il vizio di cui alla lett. e dell'art. 606 c.p.p., sub specie di motivazione carente. In sintesi, la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento, quanto alla ricostruzione dei fatti, alla sentenza di primo grado, limitandosi a sostenere che quest'ultima doveva condividersi nell'apparato motivazionale la motivazione della sentenza d'appello sarebbe quindi carente, non avendo la Corte territoriale fornito esaustiva risposta alle deduzioni difensive sollevate dai motivi di impugnazione. 2.3. Deducono, con il terzo motivo comune ad entrambi, il vizio di cui alla lett. b dell'art. 606, c.p.p. in relazione agli artt. 718 e 719 c.p. nonché di cui alla lett. e dell'art. 606 c.p.p., sub specie di manifesta illogicità della motivazione in ordine all'art. 110 TULPS. In sintesi, la Corte territoriale avrebbe affermato la responsabilità penale dei ricorrenti sulla base di elementi di fatto, cui sarebbe stata erroneamente attribuita la valenza di indizi, in quanto privi di univocità la Corte si sarebbe limitata a ritenere che l'installazione di tali tipologie di apparecchi è da considerare gioco d'azzardo, essendo caratterizzato dall'alea e da un fine di lucro, a prescindere dall'effettiva funzionalità tale affermazione sarebbe censurabile, in quanto i giudici di merito non avrebbero verificato alcunché in ordine all'alea della vincita, alla mancanza di abilità del giocatore ed alla sussistenza del fine di lucro, non individuando alcun elemento di riscontro ex art. 192 c.p.p. agli indizi raccolti, con conseguente violazione della citata norma processuale si osserva, poi, che la mera appartenenza del congegno elettronico a tale tipologia non sarebbe di per sé sufficiente a configurare la prova del gioco d'azzardo, ove non siano acquisiti altri specifici elementi atti a comprovare o a far apparire dimostrato che il gioco consentisse in concreto di lucrare vincite in denaro o in altre utilità economicamente rilevanti o comunque eccedenti i limiti fissati dall'art. 110 RD n. 773/1931 a tal fine, dopo aver richiamato le norme asseritamente applicabili nel caso di specie art. 110, comma 5 e comma 6, lett. a e b , TULPS decreto direttoriale MEF 22 gennaio 2010, art. 6 , concludono i ricorrenti che solo ove fosse stato accertato che gli apparecchi consentivano giocate o distribuzione di premi superiori a quelli disciplinati dallo Stato giocate sino a Euro 10,00 e vincite superiori ad Euro 5000,00 si sarebbe potuti pervenire a giudizio di condanna. 2.4. Deducono, con il quarto motivo comune ad entrambi, il vizio di cui alla lett. b ed e dell'art. 606, c.p.p., sub specie di difettosa motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 c.p In sintesi, la Corte territoriale avrebbe confermato la pena inflitta omettendo di valutare gli elementi di cui all'art. 133 c.p. non sarebbe stata motivata la scelta di non partire dal minimo edittale nella determinazione della pena base, con conseguente elusione dell'obbligo imposto dall'art. 132 c.p., ciò che avrebbe invece imposto l'adozione di una motivazione congrua ed esauriente. Considerato in diritto 3. I ricorsi devono essere rigettati per le ragioni di seguito esposte. 4. Seguendo la sistematica dei motivi di doglianza imposta dalla struttura dell'impugnazione di legittimità, devono essere affrontati il primo ed il terzo motivo di ricorso, comuni ad entrambi i ricorrenti, che attesa l'omogeneità delle censure mosse all'impugnata sentenza, possono essere trattati congiuntamente. Ritiene il Collegio che gli stessi siano infondati. Al fine di meglio comprendere l'approdo cui è pervenuto questo Collegio è utile un seppur sintetico, inquadramento giuridico della questione. Le norme applicabili nel caso in esame sono costituite, da un lato, dall'art. 718 c.p. che, sotto la rubrica Esercizio di giuochi d'azzardo”, punisce Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola e, dall'altro, dall'art. 110 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in relazione al quale vengono in rilievo a il comma 5 Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6 b il comma 6 [ Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito a quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 Euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 Euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali omissis ] c il comma 7 Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito a quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita omissis c quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singoia partita può essere superiore a 50 centesimi di Euro c-bis quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a e e , attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita c-ter quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo d il comma 7-bis Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1 maggio 2004 . Orbene, dal combinato disposto delle predette disposizioni, tenuto conto anche dell'interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata di questa Corte, la installazione in un pubblico esercizio di un apparecchio automatico elettronico per il gioco del poker configura il reato di esercizio di gioco d'azzardo in presenza delle condizioni legislativamente previste dall'art. 110 del TULPS, atteso che in tale ipotesi l'elemento del lucro non è lasciato all'apprezzamento del giudice, ma è definito tipicamente dal legislatore attraverso la disciplina del citato art. 110 Sez. 3, n. 15046 del 06/12/2006 - dep. 13/04/2007, Di Silvestre, Rv. 236330 . Con riferimento al gioco del poker, dunque, è il legislatore che definisce i connotati tipici della fattispecie penale. Viene, anzitutto, in rilievo quanto previsto dalla lett. a del comma 6 dell'art. 110 TULPS, la quale richiede per poter definire un apparecchio da gioco lecito che, insieme all'elemento aleatorio, vi siano anche elementi di abilità elementi che, nel caso in esame, risultano del tutto mancanti, in quanto i videopoker in sequestro operavano secondo un codice di gioco ignoto al giocatore. Lo stesso comma 6, che rende chiara la ratio della norma in esame, precisa che In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali . Analoga formula troviamo contemplata nel comma 7-bis dell'art. 110 TULPS, che, nel descrivere gli altri apparecchi e congegni per il gioco lecito, si preoccupa di prevedere espressamente che Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali . È evidente, dunque, dal combinato disposto delle norme richiamate, un chiaro disfavore del legislatore verso il gioco del poker, tanto da prevedere l'art. 110 TUPLS un divieto espresso per gli apparecchi da gioco lecito di riprodurre tale gioco o le regole fondamentali del medesimo. Tale disfavore, del resto, è stato colto da questa Corte all'indomani delle modifiche introdotte dalla legge n. 289/2002 all'art. 110 TULPS, al punto da affermare che, a seguito delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 22 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici riproducenti il gioco del poker non possono avere natura di giuochi di trattenimento e di abilità, atteso che il comma sesto dell'art. 110 del TULPS R.D. 18 giugno 1931 n. 773 vietando espressamente ai giuochi di trattenimento e di abilità di riprodurre il giuoco del poker ha valore di interpretazione autentica della normativa dettata dai precedenti commi quarto e quinto, che fissano le condizioni per distinguere tra giuochi d'azzardo, meramente aleatori e di trattenimento e di abilità v., ex multis Sez. 3, n. 13045 del 13/02/2003 - dep. 21/03/2003, Cordaro A, Rv. 224467 . Tanto premesso, fallace si appalesa anzitutto l'obiezione difensiva secondo cui i due apparecchi in sequestro non fossero inquadrabili nella categoria dei giochi vietati, atteso che, riproducendo gli stessi il gioco del poker, come puntualmente accertato dai verbalizzanti, gli stessi non potevano certamente farsi rientrare nella categoria dei giochi leciti. 5. Residua, dunque, l'ulteriore questione afferente la configurabilità del reato di esercizio di giuoco d'azzardo, previsto dall'art. 718 c.p Sul punto, infatti, va ribadito l'orientamento espresso in precedenza da questa Corte secondo cui, da un lato, in tema di gioco d'azzardo, il fine di lucro non può essere ritenuto esistente solo perché l'apparecchio automatico riproduca un gioco vietato, ma deve essere valutato considerando anche l'entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste ed il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura Sez. 3, n. 9988 del 19/02/2008 - dep. 05/03/2008, Balducci ed altri, Rv. 239073 dall'altro, quello per il quale l'accertamento del reato di esercizio di giuochi d'azzardo richiede non solo la prova dell'effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitarlo, ma, da un lato, la prova dell'effettivo svolgimento di un gioco e, dall'altro, ove si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, la prova dell'effettivo utilizzo dell'apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia potenzialmente utilizzabile per l'esercizio del gioco d'azzardo Sez. 3, n. 21639 del 06/05/2010 - dep. 08/06/2010, Acquarulo, Rv. 247643 . Orbene, nel caso in esame, non v'è dubbio che si fosse in presenza di un esercizio di gioco d'azzardo, non solo e non tanto per la natura di gioco vietato, ma soprattutto perché, come accertato dai verbalizzanti dep. Bolognese, richiamata in sentenza entrambi gli apparecchi, attraverso la digitazione di una determinata combinazione sulla tastiera, grazie all'esistenza di una doppia scheda madre, facevano apparire sul video la schermata del gioco del poker come detto, gioco vietato dall'art. 110 TULPS inoltre, alcuni avventori avevano riferito - per quanto qui di interesse, ai fini della prova del fine di lucro - che la puntata minima era di un Euro e quella massima di 10 Euro, e che, soprattutto, la macchina erogava vincite in denaro. I giudici di merito, pertanto, hanno fatto buongoverno dei predetti principi, con conseguente esclusione di qualsiasi vizio motivazionale o dell'asserita violazione di legge evocata dai ricorrenti, atteso che è indubbio che il videopoker è gioco illecito ex lege e che, quanto al fine di lucro, lo stesso è stato oggetto di puntuale accertamento. 6. Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso comune ad entrambi i ricorrenti, in cui si contesta il vizio di motivazione carente, la struttura stessa dell'impugnazione si presenta palesemente affetta dal vizio di aspecificità, in quanto i ricorrenti non spiegano né indicano quali sarebbero le censure, prospettate con i motivi di appello, cui la Corte territoriale non avrebbe fornito risposta. Deve, a tal proposito, essere ricordato che ai fini della configurabilità dell'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quest'ultima rientra non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005 - dep. 08/02/2005, Orrù, Rv. 230751 . 7. Resta, infine, da trattare il quarto ed ultimo motivo di ricorso, anch'esso comune ad entrambi i ricorrenti, che si presenta parimenti infondato. Ed invero, quanto al trattamento sanzionatorio, i giudici di appello hanno chiarito le ragioni per le quali hanno ritenuto di dover determinare la pena in misura superiore al minimo edittale in tal senso va inteso il richiamo all'estrema pericolosità sociale del videopoker e, quanto al P. , richiamando anche i suoi precedenti penali. I ricorrenti, peraltro, nel censurare l'impugnata sentenza, non tengono nemmeno in conto il raddoppio della pena prevista in virtù della contestazione dell'art. 719, n. 2, c.p. che, quindi, fa raddoppiare la pena prevista dall'art. 718 c.p., così dovendosi determinare ex art. 719 c.p. da sei mesi a 2 anni di arresto, unitamente all'ammenda non inferiore a 412,00 Euro , sicché è di palmare evidenza che la pena inflitta era senz'altro giustificata, in quanto pari al minimo edittale per il Q. , e sicuramente inferiore al medio edittale per il P. ed è pacifico in giurisprudenza che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013 - dep. 04/03/2013, Monterosso, Rv. 255153 . 8. I ricorsi devono essere complessivamente rigettati. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.