Il patteggiamento non vincola totalmente il Giudice

La confisca per equivalente opera oltre che in caso di condanna, anche nell’ipotesi di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., anche quando non abbia costituito oggetto dell’accordo delle parti. La sentenza di patteggiamento è vincolata relativamente al solo profilo del trattamento sanzionatorio e non anche a quello relativo alla confisca, per il quale la discrezionalità del giudice si riespande come in una normale sentenza di condanna.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 37186, depositata il 5 settembre 2014. Il caso. Il procuratore generale proponeva ricorso avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal gup, per l’omessa applicazione della confisca in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, contestata all’imputato. Con un unico motivo lamentava la violazione di legge poiché, nonostante l’art 322 ter c.p., come richiamato dall’art. 1, comma 143, l. n. 244/2007 legge finanziaria 2008 , prevede la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato, ovvero, quando essa sia possibile, la confisca di beni per un valore corrispondente a quello del profitto, il Giudice non aveva disposto in tal senso. Ai reati tributari si applica l’art. 233 ter c.p Il ricorso è fondato. Difatti con riguardo ai reati tributari considerati dall’art. 1, comma 143, l.n. 244/2007, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto, anche con la sentenza di applicazione della pena, non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato posto che, si è detto, l’integrale rinvio alle disposizioni di cui all’art. 322 ter del c.p., contenuto nell’art 1, comma 143, l.n. 244 predetta, consente di affermare che, con riferimento appunto a detti reati, trova applicazione non solo il primo ma anche il secondo comma della norma codicistica Cass., n. 44445/2013 . Inoltre, le modifiche dell’art 322 ter , comma 1 attuate dalla l. n. 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. prevedono che la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità sia consentita, per i delitti previsti dagli artt. 314 peculato e 320 corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio c.p., per un valore corrispondente non più solo al prezzo del reato ma anche al profitto di esso. Da considerare l’obbligatorietà della confisca, La confisca dell’equivalente opera, ai sensi dell’art. 322 ter c.p., in via obbligatoria. Essa mira a privare l’autore del reato di qualsiasi beneficio economico derivante dall’attività criminosa. che opera anche in caso di patteggiamento. Inoltre, la confisca per equivalente opera oltre che in caso di condanna, anche nell’ipotesi di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., anche quando non abbia costituito oggetto dell’accordo delle parti Cass., S.U., n. 20046/2011 . Chiarisce la Cassazione, che la sentenza di patteggiamento è vincolata relativamente al solo profilo del trattamento sanzionatorio e non anche a quello relativo alla confisca, per il quale la discrezionalità del giudice si riespande come in una normale sentenza di condanna , anche quando vi sia accordo tra le parti su tale punto, non essendo il giudice obbligato a recepirlo. Cass., n. 19945/2012 . Nel caso di specie, il giudice, pur avendo pronunciato sentenza di applicazione della pena per il reato, ha omesso di provvedere sulla confisca per equivalente relativamente al profitto dello stesso, da individuarsi, senza necessità di alcun accertamento nel contraddittorio delle parti. Sulla base di tali ragionamenti, la Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza limitatamente all’applicabilità della confisca con rinvio al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 aprile – 5 settembre 2014, numero 37186 Presidente Squassoni – Relatore Orilia Ritenuto in fatto Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona ha proposto ricorso avverso la sentenza di patteggiamento 25.3.2013 emessa dal GUP presso il locale Tribunale nei confronti di M.G. , in relazione alla omessa applicazione della confisca per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 8 del d. Lgs. numero 74 del 2000 emissione di fatture per operazioni inesistenti contestata, tra l'altro all'imputato. Con un unico motivo lamenta la violazione di legge discendente dal fatto che, nonostante l'articolo 322 ter c.p., come richiamato dall'articolo 1, comma 143, della legge numero 244 del 2007, preveda la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato ovvero, quando essa non sia possibile, la confisca di beni per un valore corrispondente a quello di detto profitto, il Giudice abbia omesso di disporre in tal senso. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, rileva il contrasto di giurisprudenza sulla questione e chiede che della stessa vengano investite le sezioni Unite. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, con riguardo ai reati tributari considerati dall'articolo 1, comma 143, della L. numero 244 del 2007, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente , può essere disposto, anche con la sentenza di applicazione della pena, non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato posto che, si è detto, l'integrale rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 322 ter del codice penale , contenuto nell'articolo 1, comma 143, della legge numero 244 predetta, consente di affermare che, con riferimento appunto a detti reati, trova applicazione non solo il primo ma anche il secondo comma della norma codicistica tra le altre, Sez. 3, Sentenza numero 44445 del 09/10/2013 Ud. dep. 04/11/2013 Rv. 257616 Sez. 3, numero 35807 del 07/07/2010, Bellonzi e altri, Rv. 248618 Sez.3, numero 25890 del 26/05/2010, Molon, Rv. 248058 . A diverse conclusioni non può condurre neppure - proprio perché, come appena detto, il rinvio dell'ari . 1, comma 143, è effettuato all'articolo 322 ter nella sua integralità, e, dunque, anche al secondo comma - la modifica dell'articolo 322 ter, comma 1, attuata dall'articolo 1, comma 75, lett. o della legge 6 novembre 2012, numero 190, per effetto della quale la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità è consentita, per i delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 c.p., per un valore corrispondente non più solo al prezzo del reato ma anche al profitto di esso. Del resto, una tale modifica è stata introdotta proprio per consentire l'operatività del sequestro per equivalente del profitto in relazione a quelle ipotesi per le quali l'esclusivo riferimento al prezzo non consentiva di estendere al di là di esso l'oggetto della misura reale, in tal modo essendosi adeguato il sistema interno alle indicazioni in tema di confisca di valore desumibili da una serie di fonti internazionali ed Europee tra cui la decisione quadro 2005/212/GAI del 24 2 febbraio 2005 del Consiglio dell'Unione Europea, che, all'articolo 2, impone agli Stati Membri di adottare le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi anche tale modifica, dunque, si inserisce, completandolo, nel solco percorso dalla interpretazione di questa Corte al fine di sanzionare compiutamente, attraverso lo strumento della confisca per equivalente, le condotte illecite volte a procurare all'agente illeciti profitti, senza irragionevoli distinzioni di sorta cfr. Sez.3, numero 23108 del 23/04/2013, Nacci, Rv. 255446 . Va ulteriormente precisato, poi, come la confisca per equivalente disciplinata dall'articolo 322 ter c.p. operi in via obbligatoria, discendendo tale conclusione, da un lato, dal dato testuale della norma, ove si prevede infatti, sia nel primo che nel secondo comma, che la confisca sia sempre ordinata , sia dalla natura sanzionatoria ad essa incontestabilmente riconosciuta dalla giurisprudenza attraverso di essa, infatti, si è inteso privare l'autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume, così, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, non commisurata né alla colpevolezza dell'autore del reato, né alla gravità della condotta. Già le Sezioni Unite di questa Corte Sez. U. numero 41936 del 25/10/2005, Muci, Rv. 232164 ebbero, del resto, ad individuare nella confisca per equivalente, e sia pure con riguardo ai reati di truffa aggravata, una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti con conseguente carattere eminentemente sanzionatorio della stessa, che verrebbe così a costituire una pena secondo l'interpretazione fornitane dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo. La confisca per equivalente, operante, come già detto, oltre che in caso di condanna, anche, in virtù del testuale contenuto della norma, in ipotesi di sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p., va poi applicata, tanto più in quanto, come precisato, obbligatoria, pur laddove la stessa non abbia costituito oggetto dell'accordo delle parti cfr. Sez. 2, numero 20046 del 04/02/2011 , conclusione, questa, ulteriormente discendente dal fatto che la sentenza di patteggiamento è sentenza vincolata relativamente al solo profilo del trattamento sanzionatorio e non anche a quello relativo alla confisca, per il quale la discrezionalità del giudice si riespande come in una normale sentenza di condanna, sì che, ove accordo tra le parti su tale punto vi sia comunque stato, il giudice non è obbligato a recepirlo o a recepirlo per intero cfr. Sez. 2, numero 19945 del 19/04/2012, Toseroni, Rv. 252825 . Né è necessario, per l'assenza di norme che dispongano in senso contrario, che la confisca per equivalente sia preceduta dal sequestro preventivo dei beni oggetto della stessa Sez.3, numero 17066 del 04/02/2013, Volpe e altri, Rv. 255113 . Il Collegio non ignora l'esistenza di un precedente richiamato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte che potrebbe indurre a ritenere l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale trattasi della sentenza sez. VI, 11 marzo 2010 numero 12508 secondo cui il giudice non può accogliere la richiesta di applicazione della pena se l'accordo intervenuto tra le parti non comprende anche l'oggetto della confisca prevista per il reato cui il patteggiamento si riferisce ovvero non consente la determinazione certa dei beni destinati all'ablazione la prevalente giurisprudenza appare più convincente proprio perché fa leva sul principio della natura obbligatoria della confisca e della discrezionalità vincolata della sentenza di patteggiamento quanto alla confisca obbligatoria. Tornando al caso di specie, il giudice, pur avendo pronunciato sentenza di applicazione della pena per il reato, commesso in data successiva all'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 143, della legge numero 244 del 2007, di cui all'articolo 8 del d. Lgs. numero 74 del 2000, ha omesso di provvedere sulla confisca per equivalente relativamente al profitto dello stesso, da individuarsi, senza necessità di alcun accertamento nel contraddittorio delle parti, nell'ammontare dell'imposta evasa, nella misura riportata nel capo di imputazione. La sentenza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Ancona affinché lo stesso provveda in applicazione dei citati principi di diritto. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della confisca con rinvio al Tribunale di Ancona.