E’ la fonte del rumore che fa da “spartiacque”

L’art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone presenta due autonome fattispecie, il cui elemento di differenziazione è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto. Se le vibrazioni sonore non sono causate dall’esercizio dell’attività lavorativa, ricorre l’ipotesi del comma 1 del sopracitato articolo, per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo se, invece, il rumore proviene dall’esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso la condotta rientra nel comma 2 del citato articolo, presumendosi una turbativa alla pubblica tranquillità.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 37184, depositata il 5 settembre 2014. Il caso. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado di condanna all’arresto di mesi 2 ai sensi dell’art. 659 comma 2 c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone . L’imputato era stato ritenuto responsabile in quanto amministratore di un hotel, nelle cui stanze veniva diffusa musica ad alto volume, anche a notte inoltrata, in modo da disturbare il riposo degli abitanti della zona. Il soccombente ricorreva allora in Cassazione, lamentando violazione di legge, in quanto il reato contestato era quello di cui all’art 659, comma 2 c.p., ma in primo grado era stata irrogata la pena dell’arresto prevista dalla stessa norma codicistica al comma 1. La contestazione non era stata modificata. E’ pacifico che, come sostenuto dal ricorrente, l’art 659 c.p. presenta due autonome fattispecie. Però, spiega la Corte, all’imputato risulta contestato il reato di cui all’art. 659 comma 2 c.p Tale contestazione non è stata modificata nel corso del giudizio di merito, emergendo chiaramente dall’impugnata sentenza che il superamento dei valori limite di rumorosità prodotto nell’esercizio di un’attività di discoteca integrasse così come contestato la fattispecie prevista dal comma secondo dell’art. 659 e non quella prevista dal primo . Da considerare la fonte del rumore. L’elemento che differenzia le due diverse fattispecie è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto. Se il rumore proviene dall’esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso la condotta rientra nel comma 2 del citato articolo per il semplice fatto dell’esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell’autorità, presumendosi una turbativa alla pubblica tranquillità se, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall’esercizio dell’attività lavorativa, ricorre l’ipotesi del comma 1 del sopracitato articolo, per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo. Cass., n. 4820/1998 . Nel caso di specie i giudici di merito avevano accertato che il ricorrente, nella qualità di amministratore dell’hotel, aveva prodotto inquinamento acustico in orario notturno nell’esercizio di attività di intrattenimento musicale svolta con l’installazione di strumenti sonori. Ed essendo presenti, nelle adiacenze del complesso alberghiero, numerose unità immobiliari, le immissioni sonore erano idonee ad offendere il bene tutelato. Il ricorso è, quindi, infondato in ordine all’affermazione della responsabilità penale. La Cassazione annulla, però, la sentenza impugnata con rinvio, limitatamente alla determinazione della pena.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 luglio – 5settembre 2014, numero 37184 Presidente Squassoni – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 27.11.2013, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce, sez. dist. di Casarano, in composizione monocratica, con la quale T.M., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena sospesa alle condizioni di legge di mesi 2 di arresto per il reato di cui all'articolo 659 comma 2 c.p. ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Ha premesso la Corte territoriale che il Tribunale aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base della testimonianza di A.L.F. una delle due costituite parti civili il quale aveva confermato in dibattimento che dall'Hotel Hienkos , sito nella marina di Torre San Giovanni di Ugento, di cui il T. era amministratore, veniva diffusa musica ad alto volume, anche a notte inoltrata, in modo da disturbare il riposo delle persone abitanti nella zona. L'offensività dei rumori era stata rilevata anche dal funzionario dell'ARPA, M.T., che aveva effettuato varie misurazioni dopo le ore 22,00, e dallo stesso teste addotto dalla difesa, O.M. Tanto premesso, ha ritenuto la Corte territoriale destituiti di fondamento i motivi di appello, evidenziando, innanzitutto, che l'imputato dovesse rispondere dei reato ascritto nella sua qualità di amministratore, anche perché egli, come riferito dal teste O., era il supervisore nella gestione della struttura alberghiera. Risultava, poi, provato il superamento dei valori-limite di rumorosità e la idoneità ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, abitanti nella zona. Ha ritenuto, infine, la Corte territoriale che il superamento dei valori limite di rumorosità nell'esercizio di una discoteca integrasse il reato di cui all'articolo 659 co.2 c.p. come contestato, norma speciale rispetto all'illecito depenalizzato previsto dall'articolo 10 comma secondo L. 447/1995 che tutela genericamente la salubrità ambientale a prescindere dal disturbo dei riposo e delle occupazioni delle persone . 2. Ricorre per cassazione T.M., a mezzo del difensore. Assume, preliminarmente, che il reato contestato è quello di cui all'articolo 659 comma 2 c.p., ma che in primo grado è stata irrogata la pena dell'arresto prevista invece dal comma 1 e che la motivazione della sentenza di secondo grado fa riferimento alla fattispecie di cui al primo comma. Tanto premesso, denuncia la violazione di legge in relazione agli articolo 192 e 530 c.p.p. ed all'articolo 659 comma 2 c.p., nonché in relazione agli articolo 9 L. 689/1981 e 10 comma 2 L. 447/1965. Secondo costante giurisprudenza di legittimità l'articolo 659 c.p. prevede due ipotesi la prima di cui al primo comma richiede l'accertamento che i rumori superino la normale tollerabilità e disturbino un numero indeterminato di persone la seconda di cui al comma 2, prescinde dalla verificazione dei disturbo, essendo sufficiente verificare che l'esercizio del mestiere rumoroso si sia verificato al di fuori dei limiti temporo-spaziali imposti dalla legge, dai regolamenti o da provvedimenti dell'Autorità. Se la Corte territoriale avesse applicato correttamente i principi enunciati da tale giurisprudenza avrebbe dovuto mandare assolto l'imputato o quanto meno prendere atto della intervenuta depenalizzazione dei reato di cui all'articolo 659 comma 2 c.p. II Comune di Ugento aveva autorizzato la diffusione di musica negli esercizi pubblici, per cui non sussisteva l'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 659 c.p. Né ricorreva l'ipotesi di superamento dei limite di tollerabilità dei rumori, con disturbo di un numero indeterminato di persone, facendo la stessa contestazione riferimento soltanto ai soggetti che abitavano di fronte alla struttura alberghiera. Infine, ove si ritenga che le modalità di diffusione della musica fossero non conformi a quanto stabilito dal Comune di Ugento, si verterebbe nell'ipotesi depenalizzata di cui all'articolo 10 co. 2 L. 447/95. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli articolo 13 Cost., 7 L. 848/1955, 132 c.p. 659 comma 2, essendo stata applicata la pena dell'arresto, pur prevedendo la fattispecie contestata soltanto la pena dell'ammenda. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato in ordine all'affermazione di penale responsabilità. 2. All'imputato risulta contestato, come emerge dal riferimento normativo e dalla stessa formulazione dell'imputazione, il reato di cui all'articolo 659, secondo comma, c.p. Tale contestazione non è stata modificata nel corso dei giudizio di merito. Del resto anche la Corte territoriale, pur con una motivazione non chiarissima, ha ritenuto, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che il superamento dei valori limite di rumorosità prodotto nell'esercizio di un'attività di discoteca integrasse così come contestato la fattispecie prevista dal comma secondo dell'articolo 659 e non quella prevista dal primo comma e che essa non fosse depenalizzata per effetto della L. 447/1995 pag. 4 sent. . 3. Non c'è dubbio che l'elemento differenziatore tra le due autonome fattispecie configurate dal primo e secondo comma dell'articolo 659 c.p. sia rappresentato dalla fonte del rumore prodotto, giacchè, ove esso provenga dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, la condotta rientra nella previsione dei secondo comma del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità. Qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio dell'attività lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 659 cod. penumero , per la quale occorre che i rumori superino la norma tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo cfr. ex multis Cass.penumero sez. i numero 4820 del 17.12.1998 . 4. Ritiene il Collegio che, pur in presenza di decisioni in senso difforme, vada confermato l'indirizzo interpretativo secondo il quale, anche a seguito dell'entrata in vigore della L. 447/1995, la fattispecie prevista dal comma 2 dell'articolo 659 c.p. non è stata depenalizzata. Si è evidenziato, infatti, che l'articolo 659 co.2 c.p. tutela lo stesso interesse, la tranquillità pubblica ricomprendente la quiete privata, ma fa discendere conseguenze sanzionatorie più lievi dalla sua lesione o messa in pericolo, quando ciò derivi non da comportamenti privi di collegamento con altri interessi ritenuti dall'ordinamento apprezzabili, ma dall'irregolare svolgimento di un'attività lavorativa in sé rumorosa, categoria in cui deve senz'altro rientrare l'esercizio di una discoteca . Se tale è la ratio e l'inquadramento sistematico della norma, non è applicabile Il principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 689/1981, poiché la fattispecie di cui all'articolo 659 comma 2 contiene un elemento, mutuato da quella di cui al comma 1 con cui il comma 2 va posto in relazione, estraneo alla fattispecie prevista dall'articolo 10 legge 447/1995 che tutela genericamente la salubrità ambientale, limitandosi a stabilire, e a sanzionare in via amministrativa il superamento, i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Tale elemento è rappresentato proprio da quella concreta idoneità della condotta rumorosa, che determina la messa in pericolo dei bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'articolo 659 c.p., a recare disturbo al riposo ed alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone cfr. Cass. penumero Sez. 1 numero 25103 del 16.4.2004 cfr. anche Cass. sez. 1 numero 530 dei 3.12.2004 Cass. sez. 1 numero 44167 del 27.10.2009 . 4.1. I Giudici di merito hanno accertato che a il ricorrente, nella qualità di amministratore dell'Hotel Hyenkos, aveva prodotto inquinamento acustico in orario notturno nell'esercizio di attività di intrattenimento musicale svolta con l'installazione di strumenti sonori b come verificato da funzionari dell'ARPA, attraverso varie misurazioni, le immissioni rumorose superavano dei doppio il consentito c nelle adiacenze del complesso alberghiero vi erano numerose unità immobiliari villette a schiera , per cui le immissioni sonore erano idonee ad offendere il bene tutelato pag. 3 e 4 sent. . 5. La Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, ha però applicato alla fattispecie contestata e ritenuta articolo 659 comma 2 c.p. la sanzione prevista per il comma 1 dei medesimo articolo 659 c.p. Al ricorrente è stata irrogata, infatti, la pena dell'arresto e non quella dell'ammenda. In accoglimento dei secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio, per la rideterminazione della pena trattandosi di valutazione di competenza dei giudici di merito , ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce. 5.1. Va solo aggiunto che, in tema di responsabilità, viene, con il rigetto del ricorso sul punto, a formarsi il giudicato. Secondo giurisprudenza, assolutamente pacifica, di questa Corte, invero, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice dei rinvio questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, il giudicato formatosi sull'accertamento dei reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione dei reato per prescrizione sopravvenuta alla sentenza di annullamento cfr. Cass. penumero sez. 2 numero 8039 del 9.2.2010 Cass. sez. 4 numero 2843 del 20.11.2008 Cass. sez. 2 numero 12967 del 14.3.2007 sez. unumero numero 1 del 2000 Rv216239 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce, limitatamente alla determinazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso.