Il fatto non sussiste se commesso prima del 2011 con soglia inferiore ai 103 mila euro

La Corte Costituzionale, con sentenza 7-8 aprile 2014 n. 80 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 ter , d. lgs. n. 74/00 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36859, depositata il 4 settembre 2014. Il caso. Un uomo proponeva personalmente ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che, confermando la sentenza del Tribunale, condannava lo stesso per il reato di omesso versamento IVA. La dichiarazione di illegittimità costituzionale. La Corte Costituzionale, con sentenza 7-8 aprile 2014 n. 80 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 ter , d. lgs. n. 74/00 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38. Pertanto, atteso che le contestazioni mosse al ricorrente riguardano omessi versamenti IVA di importo inferiore a quello predetto, non può non concludersi per l’annullamento dell’impugnata sentenza senza rinvio per insussistenza del fratto. Per questi motivi la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 giugno– 4 settembre 2014, n. 36859 Presidente Fiale– Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. B.M. ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di BRESCIA, emessa in data 25/06/2013, depositata in data 18/07/2013, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Bergamo dell'11/01/2013 che condannava il ricorrente alla pena di mesi 7 di reclusione per aver omesso, quale legale rappresentante della Bottaro Sistemi di Pesatura s.a.s., di versare l'IVA dovuta per il periodo di imposta 2006 per l'importo di Euro 53.962,00 e, per il periodo di imposta 2007, per l'importo di Euro 52.297,00. 2. Con il ricorso, proposto personalmente dall'imputato, vengono dedotti due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b , c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed apoditticità ed illogicità in merito all'interpretazione ed applicazione dell'art. 10 ter, d. lgs. n. 74/00. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. e , c.p.p., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della gravità del fatto contestato ed irragionevolezza dell'impugnata sentenza. Considerato in diritto 3. Il ricorso dev'essere accolto ma per ragioni diverse da quelle illustrate. 4. Ed invero, la Corte costituzionale, con sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80 Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17 - Prima serie speciale , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 ter, d. lgs. n. 74/00 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad Euro 103.291,38. 5. Ne consegue, pertanto, atteso che le contestazioni mosse al ricorrente riguardano omessi versamenti IVA di importo inferiore a quello sopra indicato, l'annullamento dell'impugnata sentenza senza rinvio per insussistenza del fatto, da preferirsi a quella perché il fatto non è previsto dalla legge come reato . Ed invero, quest'ultima formula va adottata là dove il fatto non corrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione o di un'assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione della norma o di un'intervenuta dichiarazione integrale e non parziale, come nel caso di specie d'incostituzionalità, permanendo in tutti tali casi la possibile rilevanza del fatto in sede civile la formula il fatto non sussiste , che esclude ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quella penale, va invece adottata quando difetti un elemento costitutivo del reato, come nel caso in esame v., sul punto Sez. 3, n. 13810 del 12/02/2008 - dep. 02/04/2008, Diop, Rv. 239949 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.