L’assente incolpevole deve presentare la domanda al giudice di merito

La richiesta finalizzata alla rescissione del giudicato, ai sensi dell’art. 625-ter c.p.p., che per la sua natura di mezzo di impugnazione deve essere depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione con allegazione dei documenti a sostegno, si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis c.p.p., come modificato dalla legge numero 67/2014. Mentre ai procedimenti contumaciali trattati secondo la normativa antecedente all’entrata in vigore della suddetta legge, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione ex art 175 c.p.p

Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 36848, depositata il 3 settembre 2014. Il caso. Veniva richiesta la rescissione del giudicato ex art. 625- ter c.p.p. nell’interesse del condannato, depositando la domanda presso la Corte di Cassazione. L’uomo era stato arrestato a seguito di domanda di estradizione, fondata sull’ordine di esecuzione emesso ex art. 656 c.p.p Il difensore dell’uomo, a fondamento della richiesta, assumeva che l’uomo non aveva mai avuto conoscenza del procedimento penale o del provvedimento di condanna, essendo stato ogni atto notificato secondo il regime della latitanza ai sensi dell’art. 165 c.p.p. presso il difensore nominato d’ufficio, il quale era stato nell’impossibilità di contattarlo e di instaurare con lui alcun rapporto professionale. Con decreto, il Primo Presidente, rilevato che il nuovo istituto della rescissione del giudicato previsto dall’art. 625- ter c.p.p. inserita dalla l. n. 67/2014, entrato in vigore il 17 maggio 2014, implicava la definizione di inedite modalità procedurali e la soluzione di problemi di diritto intertemporale, aspetti entrambi di specie importanza, assegnava il procedimento alle Sezioni Unite penali. Chi deve presentare la richiesta di rescissione? I Giudici, nell’affrontare la questione in esame, ricordano che, a pena di inammissibilità, è il soggetto che deve presentare la richiesta di rescissione del giudicato è l’interessato, ossia il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, oppure, come nel caso di specie, il difensore munito di procura speciale autenticata. Qual è il termine di proposizione della richiesta? A pena di inammissibilità, la richiesta deve essere fatta entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza del procedimento. Nel caso in esame, l’interessato aveva avuto conoscenza del procedimento in data 21 aprile 2014, ossia quando era stata arrestato a seguito della richiesta di estradizione. La richiesta, poi, era stata depositata in Corte di Cassazione Cancelleria centrale il 27 maggio 2014, quindi oltre il termine suindicato. I Giudici però rilevano che la legge era entrata in vigore il 17 maggio 2014, sicché la decorrenza del termine di 30 giorni non poteva comunque collocarsi prima di tale data. Dove deve essere depositata la richiesta? In assenza di una specifica indicazione normativa - specificano i Giudici - potrebbe pensarsi che la richiesta debba essere depositata in Corte di Cassazione come per il ricorso straordinario di fatto ex art. 625- bis , comma 2, c.p.p. . Tuttavia, a ben vedere deve ritenersi che sia applicabile l’art. 582 c.p.p. presentazione dell’impugnazione , che fa riferimento come luogo di presentazione alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato , da intendersi nel case in esame la cancelleria del giudice la cui sentenza è stata posta in esecuzione. Il richiamo alle regole generali concernenti la presentazione delle impugnazioni, si basa sul fatto che è lo stesso art 625- ter al comma 2 c.p.p. a richiamare l’art. 583, comma 3, c.p.p. spedizione dell’atto di impugnazione , sia pure ai fini della formalità dell’autenticazione della sottoscrizione dell’atto. A chi spetta l’onere probatorio? La rescissione può essere disposta solo a condizione che il condannato provi che l’assenza è dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. E’ quindi ricavabile un onere a carico del richiedente di allegazione della documentazione a sostegno. In questo nuovo rimedio - spiegano gli Ermellini - a favore del condannato grava sullo stesso l’onere di provare la mancata conoscenza del processo a suo carico . Il nuovo istituto differisce quindi dalla disciplina della restituzione nel termine per porre impugnazione di cui all’art. 175 c.p.p La richiesta era inammissibile, perché era competente il giudice di merito Nel caso in esame la richiesta era stata irritualmente depositata presso la Corte di Cassazione, derivandone così un primo profilo di inammissibilità, dal momento che come specificato dalla Sezioni Unite la richiesta va depositata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. e l’imputato era contumace e non assente come indicato nella nuova norma . Inoltre, la Sezioni Unite hanno rilevato che nel caso in esame l’imputato era contumace, mentre la disposizione codicistica permette che la richiesta di rescissione possa essere proposta da solo chi sia stata assente nei termini indicati dalla novella legge escludendo quindi chi sia stato dichiarato contumace . In conclusione, per i processi definiti, anche solo nei gradi di merito, antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 67/2014 non può dunque profilarsi, in mancanza di espresse previsioni normative, alcuna questione di diritto intertemporale, essendo evidente che essi, svoltisi secondo il regime contumaciale o secondo quello della assenza, come anteriormente disciplinati,non potrebbero risentire dello jus superveniens , che si riferisce esplicitamente a un imputato assente nei termini definiti dalla nuova disciplina . Alla stregua di quanto affermato, le Sezioni Unite penali dichiarano inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 17 luglio – 3 settembre 2014, n. 36848 Presidente Santacroce – Relatore Conti Ritenuto in fatto 1. Con richiesta di rescissione del giudicato proposta ex art. 625-ter cod. proc. pen. nell'interesse di B.E. , depositata presso la Corte di cassazione in data 20 maggio 2014, il difensore e procuratore speciale avv. Massimo Pisani sollecitava la revoca della sentenza di condanna alla pena complessiva di 22 anni di reclusione pronunciata - in parziale riforma della sentenza in data 22 aprile 2008 del Tribunale di Torino - dalla Corte di appello di Torino in data 21 aprile 2009, divenuta definitiva per mancata impugnazione. 2. Si precisava che il condannato era stato arrestato in Albania in data 21 aprile 2014 a seguito di domanda di estradizione avanzata dal Governo Italiano fondata sull'ordine di esecuzione emesso in data 12 dicembre 2009, ex art. 656, comma 1, cod. proc. pen., dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Torino. 3. A ragione della richiesta si osservava che, come risultava dalla documentazione allegata, il B. non aveva mai avuto conoscenza del procedimento penale o del provvedimento di condanna, essendo stato ogni atto notificato secondo il regime della latitanza ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. presso il difensore nominato d'ufficio il quale era stato nell'impossibilità di contattarlo e di instaurare con lui alcun rapporto professionale. Nella richiesta si formulava riserva di produrre la documentazione relativa alla procedura estradizionale allorquando perverrà all'Ufficio Esecuzione della Procura Generale presso la Corte di appello di Torino”. 4. Con decreto in data 29 maggio 2014, il Primo Presidente, rilevato che il nuovo istituto della rescissione del giudicato previsto dall'art. 625-ter cod. proc. pen., inserito dall'art. 11, comma 5, della legge 28 aprile 2014, n. 67, entrata in vigore il 17 maggio 2014, implicava la definizione di inedite modalità procedurali e la soluzione di problemi di diritto intertemporale, aspetti entrambi di speciale importanza, assegnava il procedimento alle Sezioni Unite penali, a norma dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen., fissando per la trattazione l'odierna udienza in camera di consiglio. Considerato in diritto 1. Il rimedio della rescissione del giudicato è stato introdotto, contestualmente al superamento del giudizio contumaciale, dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che, con l'art. 11, comma 5, ha inserito nel codice di procedura penale l'art. 625-ter, recante appunto tale rubrica. La scarna enunciazione normativa e il carattere inedito dell'istituto impongono in via preliminare di chiarirne presupposti, formalità, modalità applicative ed effetti decisori, anche al fine di vagliare la ritualità della presente richiesta. 2. Il soggetto che deve presentare la richiesta a pena di inammissibilità” è l’”interessato”, di cui è menzione nel comma 2 dell'art. 625-ter, da intendersi, come anticipato dal comma 1, il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo”, ovvero, in suo luogo, il difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3”. Nella specie la richiesta è stata ritualmente proposta dall'avv. Massimo Pisani che ha allegato una procura speciale rilasciata in Tirana in data 16 maggio 2014 e legalizzata in data 19 maggio 2014. 3. Il termine entro il quale deve essere proposta la richiesta, a pena di inammissibilità sempre in base all'art. 625-ter, comma 2 , è quello di trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del procedimento”. Nella richiesta in esame è precisato che l'interessato ha avuto conoscenza del procedimento in data 21 aprile 2014, quando egli venne arrestato dalle autorità albanesi a seguito di richiesta di estradizione dell'autorità italiana. La richiesta è stata depositata in Corte di cassazione Cancelleria centrale il 27 maggio 2014, e quindi oltre il termine di trenta giorni dall'asserita data di conoscenza del procedimento. Va peraltro considerato che la legge 28 aprile 2014, n. 67 pubblicata in G.U. del 2 maggio 2014 , che ha introdotto l'art. 625-ter cod. proc. pen., è entrata in vigore il 17 maggio 2014, sicché deve ritenersi che la decorrenza del termine di trenta giorni non possa comunque collocarsi prima di tale data. 4. In assenza di una specifica indicazione normativa al riguardo, potrebbe pensarsi che la richiesta debba appunto essere depositata in Corte di cassazione al pari di quanto previsto per il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-ó/s, comma 2, cod. proc. pen. . Tuttavia, nonostante si verta qui in una procedura che trae formalmente impulso da una richiesta diretta alla Corte di cassazione, a ben vedere deve ritenersi che sia applicabile come sostenuto dai primi commentatori l'art. 582 cod. proc. pen., che fa riferimento come luogo di presentazione alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”, da intendere in questo caso come cancelleria del giudice la cui sentenza è stata posta in esecuzione . Il richiamo alle regole generali concernenti la presentazione delle impugnazioni appare infatti avvalorato dal riferimento fatto nel comma 2 dell'art. 625-ter all'art. 583, comma 3, cod. proc. pen., sia pure ai fini della formalità dell'autenticazione della sottoscrizione dell'atto. In ogni caso, non pare possano sussistere dubbi circa la natura di mezzo di impugnazione straordinario della richiesta in esame, dato che con essa - non diversamente da altro mezzo di impugnazione straordinario attivato tramite la formalità di una richiesta, quello della revisione ex art. 630 cod. proc. pen. - è perseguito l'obiettivo del travolgimento del giudicato e - in questo caso - l'instaurazione ab initio del processo. Del resto, in un'altra evenienza in cui la Corte di cassazione è investita di una richiesta e non di un ricorso , quello della rimessione del processo ex art. 45 cod. proc. pen., una specifica norma art. 46, comma 1, cod. proc. pen. prescrive che la richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice” e poi che il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni”. Questa appare essere la procedura più appropriata anche per la rescissione del giudicato, dato che essa presuppone inevitabilmente l'esame degli atti del procedimento di merito. Va peraltro chiarito che, pur essendo stabilito - come subito si preciserà - un onere probatorio in capo al richiedente, che implica l'allegazione di una documentazione a sostegno, deve escludersi che sia inibita alla Corte di cassazione l'acquisizione, eventualmente anche in sede di esame preliminare, di documentazione integrativa, potendo essere necessario chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtà processuale. Nella specie, come detto, la richiesta è stata irritualmente depositata presso la Corte di cassazione. Da ciò deriva un primo profilo di inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c , cod. proc. pen., che non esime però le Sezioni Unite dallo sviluppare ulteriori rilievi sulla esaminabilità della richiesta, in considerazione dello speciale compito nomofilattico ad essa assegnato in presenza di un istituto affatto inedito, quale quello delineato dall'art. 625-ter cod. proc. pen 5. La rescissione del giudicato può essere disposta solo a condizione che il condannato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo”. Da ciò, come detto, è ricavabile un onere a carico del richiedente di allegazione della documentazione a sostegno, che nella specie è stato formalmente assolto. Dunque, diversamente dalla disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all'art. 175 cod. proc. pen. - come novellata nell'anno 2005 a seguito delle ripetute condanne della Corte EDU per tutte, sent. 10/11/2004, Sejdovic c. Italia - in questo nuovo rimedio a favore del condannato grava sullo stesso l'onere di provare la mancata conoscenza del processo a suo carico. La previsione appare avere una sua plausibilità, in ragione degli specifici accertamenti ora demandati al giudice ai fini della verifica dei presupposti per la dichiarazione di assenza di cui al novellato art. 420-bis cod. proc. pen 6. A differenza da quanto previsto per il ricorso straordinario per errore di fatto art. 625 bis cod. proc. pen. nella disciplina in esame manca una specificazione circa la procedura da seguire davanti alla Corte di cassazione. Potrebbe ritenersi dunque alternativamente che la Corte di cassazione a decida de plano senza acquisire il parere del Procuratore Generale b decida in camera di consiglio non partecipata ex art. 611 cod. proc. pen. c decida in camera di consiglio partecipata ex art. 127 cod. proc. pen. d decida in udienza pubblica. Ad avviso delle Sezioni Unite, la soluzione sub a , in analogia a quanto previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., può essere seguita solo se il prevedibile esito della richiesta sia di inammissibilità o di manifesta infondatezza, subordinatamente dunque a una sommaria valutazione in tal senso in sede di esame preliminare da parte del Primo Presidente ex art. 610, comma 3, cod. proc. pen., essendo invece logicamente incompatibile una simile procedura ove essa debba sfociare in un accoglimento della richiesta con conseguente revoca della sentenza passata in giudicato ex art. 625-ter, comma 3, cod. proc. pen Di regola, tuttavia, in mancanza di specificazioni normative, deve ritenersi che la Corte di cassazione decida in camera di consiglio senza intervento delle parti, ex art. 611 cod. proc. pen., esclusa dunque la forma camerale partecipata ex art. 127 cod. proc. pen. e, tanto più, quella della udienza pubblica v. al riguardo, per considerazioni generali in tema di rito camerale in Corte di cassazione, Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242291. Va peraltro dato atto che l'assoluta novità del caso ha indotto il Primo Presidente a disporre la trattazione del presente procedimento davanti alle Sezioni Unite nella forma della camera di consiglio partecipata. 7. Pur non essendo stata sollecitata nel caso in esame dal richiedente, appare opportuno chiarire se una sospensione provvisoria dell'esecuzione possa essere disposta, al pari di quanto previsto dall'art. 625 bis, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., per i casi di eccezionale gravità . Il mero rilievo che una simile possibilità non è contemplata dall'art. 625-ter non può condurre ad escluderla, a pena di determinare il rischio di evidenti lesioni di aspettative del richiedente, incidenti sulla libertà personale, che appaiano prima facie fondate. Si ritiene dunque in proposito ineludibile una interpretazione di sistema , basata cioè sui casi che presentano un'analoga ratio oltre all'art. 625-bis, prevedono infatti la possibilità di una sospensione della esecuzione gli artt. 666, comma 7, e 670, comma 2, cod. proc. pen 8. Va ora presa specificamente in esame la richiesta proposta da B.E. , il che presuppone, preliminarmente al merito, di definire l'ambito di applicabilità del nuovo istituto. 8.1. L'art. 625-ter, comma 1, prevede che la richiesta possa essere presentata dal condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo”. La disposizione non può dunque riguardare un contumace quale è stato dichiarato il richiedente nel processo a suo carico. Quanto all'imputato assente , situazione che comunque non attiene al caso in esame, il riferimento non può che essere indirizzato alla nuova figura dell'assente art. 420-bis, come sostituito dalla legge n. 67 del 2014 , dato che in precedenza tale era solo l'imputato che avesse espressamente consentito a che il processo si svolgesse senza la sua presenza o l'imputato detenuto che avesse rifiutato di assistervi v. previgente art. 420-quinquies , da ciò derivandone la sicura conoscenza del procedimento. Per i processi definiti, anche solo nei gradi di merito, antecedentemente alla entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 non può dunque profilarsi, in mancanza di espresse previsioni normative, alcuna questione di diritto intertemporale, essendo evidente che essi, svoltisi secondo il regime contumaciale o secondo quello della assenza, come anteriormente disciplinati, non potrebbero risentire del jus superveniens , che si riferisce esplicitamente a un imputato assente nei termini definiti dalla nuova disciplina. Disposizioni di carattere intertemporale sono contenute nel d.d.l. n. S.1517, all'atto della presente decisione in corso di esame da parte del Senato nel testo approvato dalla Camera atto C.2344 , che è il caso di menzionare solo per una conferma della volontà del legislatore di non rendere retroattiva la nuova disciplina, prevedendosi anzi in esso che questa sia applicale ai soli processi in corso nei quali non sia stata già dichiarata la contumacia e comunque non oltre la decisione di primo grado. 8.2. Consegue che, anche per tale ragione, la richiesta, diretta ad ottenere un esito, quello della rescissione del giudicato, di cui mancano i presupposti applicativi, va valutata come inammissibile. 9. L'avv. Pisani, alla odierna udienza, ha chiesto in subordine di qualificare la richiesta come diretta alla restituzione nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen 9.1. Questa subordinata richiesta presuppone che, per i procedimenti svoltisi secondo il rito contumaciale prima della entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, la disciplina della restituzione nel termine di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. - nel testo previgente - abbia efficacia ultrattiva ovvero, secondo una inversa e forse preferibile prospettiva concettuale, che la cessazione di operatività di detta disciplina coincida con l'applicabilità della nuova normativa sul procedimento in assenza. Ora, come è stato posto in evidenza, detta nuova disciplina sul procedimento in assenza, e in particolare il rimedio della rescissione del giudicato di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si rivolge espressamente a regolare gli effetti di atti processuali posteriori alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che a regolare gli effetti degli atti processuali precedenti non possono che provvedere le disposizioni vigenti al momento della loro verificazione. Corrisponde del resto alla comune riflessione giuridica l'assunto per cui, dovendosi distinguere la sfera di vigenza delle disposizioni dalla sfera di efficacia vale a dire, di applicabilità delle norme, il fenomeno abrogativo, in mancanza di espresse previsioni in senso diverso - ascrivibili alla ipotesi della abrogazione c.d. retroattiva - non importa la cessazione dell'efficacia delle norme abrogate ma soltanto la loro incapacità di regolare situazioni nuove. 9.2. Ciò precisato, la subordinata domanda avanzata dall'avv. Pisani in udienza è inammissibile, in quanto, pur avendo una causa petendi - quella della asserita non conoscenza da parte di B. del procedimento penale a suo carico - comune a quella su cui si fonda la richiesta formalmente depositata, essa è radicalmente avulsa dal petitum in quest'ultima precisato, diretto esclusivamente alla rescissione del giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen. con conseguente richiesta di revoca della sentenza di appello e di trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Una simile diversa richiesta potrà del resto essere successivamente presentata, non risultando essere allo stato superato il termine per la sua proposizione, decorrente, per un soggetto nei cui confronti, come si sostiene, è stata formulata domanda di estradizione, dalla sua consegna all'autorità giudiziaria italiana art. 175, comma 2-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. . È poi appena il caso di sottolineare che la richiesta non potrebbe nemmeno essere qualificata come incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., posto che il richiedente non fa questione della esistenza di un valido titolo esecutivo, anzi lo presuppone chiedendone la invalidazione solo sulla base dell'assunto della mancata conoscenza del procedimento. 10. Devono essere dunque conclusivamente enunciati i seguenti principi di diritto La richiesta finalizzata alla rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., che per la sua natura di mezzo di impugnazione deve essere depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione con allegazione dei documenti a sostegno, e che è esaminata dalla Corte di cassazione secondo la procedura camerale di cui all'art. 611 cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 . Ai procedimenti contumaciali trattati secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente . 11. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, in base alla generale previsione dell'art. 592 cod. proc. pen. - attesa, come detto, la natura di mezzo di impugnazione straordinario della richiesta in esame - la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara la richiesta inammissibile e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali.