Pane ‘Altamura’, ma l’etichetta è un bluff: condannato

Fuorviante l’indicazione data ai consumatori, con un’indicazione non corrispondente alla realtà. Multa per l’imprenditore, che ha utilizzato etichette taroccate, e, soprattutto, non ha rispettato i requisiti previsti per la produzione del vero ‘pane di Altamura’ Dop.

Etichetta ‘bugiarda’ il pane prodotto, e messo in commercio, viene presentato come ‘Altamura’, ma quella identificazione è fuorviante, e non corrispondente alla realtà. Perché, da un lato, sulle confezioni non è apposta l’etichetta con il logo previsto dal regolamento comunitario che ha sancito la denominazione di origine protetta del ‘pane di Altamura’, e, soprattutto, perché, dall’altro lato, nella produzione è stato impiegato lievito di birra, e non lievito madre o naturale. Nessuna possibilità di scampo per il titolare dell’impianto di panificazione, sanzionato per vendita di prodotti industriali con segni mendaci e condannato a pagare ben 8mila euro di multa Cassazione, sentenza n. 36716, sez. III Penale, depositata oggi . Pane ‘finto’. Linea dura, quella adottata dai giudici di primo e di secondo grado, nei confronti dell’imprenditore operante nel settore della panificazione. Linea dura motivata dal fatto che l’uomo ha proposto ai consumatori un prodotto, confezioni di pane, subdolamente identificati come ‘Altamura’, ma non pienamente corrispondenti ai requisiti fissati per il vero ‘pane di Altamura’, cui è stata riconosciuta la denominazione di origine protetta nel luglio 2003. Fatali le etichette apposte sulle confezioni di pane, etichette fuorvianti per consumatori non esperti, e gli ingredienti utilizzati nei procedimenti di lavorazione del prodotto. Secondo l’imprenditore, però, le valutazioni dei giudici di merito sono errate. Egli, più precisamente, in Cassazione, evidenzia che i decreti ministeriali del 14 dicembre 2004 e del 28 giugno 2005 consentivano di utilizzare le etichette in giacenza , col chiaro obiettivo di smaltirle, proprio nel periodo in cui si concretizzò il controllo dei Nas, avvenuto il 24 e il 25 giugno 2005 . Ma questa obiezione si rivela assolutamente inutile difatti i giudici del ‘Palazzaccio’ confermano la condanna per il titolare dell’azienda. Innanzitutto perché la proroga era limitata a specifiche ditte di panificazione e non poteva avere, quindi, valenza generale . In più, aggiungono i giudici, l’imprenditore non poteva utilizzare etichette con la dizione ‘Altamura’ perché avrebbe dovuto sottoporsi integralmente alle norme del relativo capitolato, e in particolare ai controlli della Bioagricoop e produrre il pane con il solo impiego di lievito madre o naturale .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 aprile – 3 settembre 2014, n. 36716 Presidente Fiale – Relatore Savino Ritenuto in fatto e diritto Con sentenza emessa in data 4 maggio 2009 il Tribunale di Bari dichiarava F.V. colpevole del reato di cui agli artt. 517-517 bis c.p. perché, quale legale rappresentante dell'impianto di panificazione Oropan con sede in Altamura, produceva e commercializzava pane che veniva dagli stessi confezionato in involucri sui quali figurava nella denominazione del prodotto, in evidenza, l'ingannevole denominazione Altamura utilizzata illegittimamente in quanto la Oropan, pur se regolarmente iscritta nell'elenco degli operatori controllati dalla Bioagricoop società preposta ai controlli di cui al Reg. CE n. 2081/92 , non riportava sulle confezioni l'etichetta con il logo previsto dal Reg. CE n. 1291/2003 ed impiegava nella produzione lievito di birra con ciò contravvenendo al disciplinare di produzione allegato al suddetto regolamento, che impone l'impiego di lievito madre o naturale, nonostante sulle confezioni fosse riportato tra gli ingredienti il lievito madre o naturale. Applicate le attenuanti generiche, condannava lo stesso alla pena di euro 8.000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Proposto appello, la Corte di Appello confermava in toto la sentenza di primo grado e condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali. Avverso tale pronuncia il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione per violazione di legge in relazione agli artt. 517 e 517 bis c.p., al decreto ministeriale del 14 dicembre 2004 ed al successivo del 28 giugno 2005 sui tempi di adeguamento delle etichette, nonché in relazione agli arti. 25 co. 2, 3, 5, 13, 24, 27, 112 e 120 Cost. In sostanza la difesa afferma che la suddetta disciplina ministeriale prevedeva un termine di grazia prorogato fino al dicembre 2005, di conseguenza il F. era legittimato ad utilizzare le etichette in giacenza alla data in cui venne effettuato il controllo dei NAS avvenuto il 24 e 25 giugno 2005. La Corte di appello, però, ha ritenuto che tale proroga interessasse solo sei specifiche ditte che avevano avanzato apposita richiesta e non anche quella del ricorrente. Orbene, nota il ricorrente, siffatta interpretazione del decreto ministeriale, nella misura in cui finisce per incidere sull'applicabilità della norma penale, risulta in contrasto con alcune disposizioni costituzionali a partire dall'art. 3 Cost. Dunque stante tale paradosso occorre, secondo la difesa riconoscere efficacia erga omnes al decreto ministeriale 14 dicembre 2004. Peraltro, precisa il ricorrente, l'articolo si rivolge a tutti gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato che utilizzano in etichetta senza distinzioni. Quindi la proroga si deve ritenere estesa a tutti i panificatori che si trovavano nella necessità di smaltire le etichette residue compresa la Oropan. Il ricorso è inammissibile in quanto pedissequa ripetizione di una censura già avanzata in appello e riguardo sulla quale la Corte di Appello si è ampiamente pronunciata con argomentazioni del tutto logiche e condivisibili escludendo la possibilità per il F. di utilizzare le etichette riportanti il riferimento al pane di Altamura per due ordini di ragioni. Innanzitutto la proroga per espresso dettato normativo era limitata a specifiche ditte di panificazione per un preciso motivo per consentire alle imprese che avevano utilizzato continuativamente la denominazione geografica Altamura nei 5 anni precedenti all'adozione dei suddetto regolamento CE di adeguarsi alla normativa comunitaria. E la Oropan non si trovava in siffatta situazione. Né si può ritenere, come vorrebbe la difesa che il decreto avesse valenza generale, perché ciò è escluso dal preambolo ove si legge viste le istanze presentate dalle singole imprese di panificazione individuate dall'art. 3, con le quali le stesse dichiarano di aver legalmente commercializzato i prodotti di panificazione utilizzando la denominazione pane di Altamura o altre contenenti il predetto riferimento geografico, in modo continuativo per almeno 5 anni precedenti la data dì pubblicazione del decreto . In secondo luogo l'impresa del F. non poteva utilizzare etichette con la suddetta dizione perché a tal fine avrebbe dovuto sottoporsi integralmente alle norme del relativo capitolato ed in particolare ai controlli della Bioagricoop e produrre il pane effettivamente con il solo impiego di lievito madre o naturale e non con lievito di birra. Nel caso di specie, però, tali prescrizioni non risultano rispettate. Dunque la ditta del F. non poteva fruire della proroga e correttamente il giudice di merito ha ritenuto configurabile il reato in esame. Nel frattempo il reato si è prescritto in data 14 febbraio 2013 ma l'inammissibilità prevale sulla sopravvenuta prescrizione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.