Ubriaco alla guida causa un incidente: ma se ci mette una “pezza”, si merita uno sconto di pena

L’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, c.p., in caso di integrale riparazione del danno prima del giudizio, è applicabile anche per il reato di guida in stato d’ebbrezza che abbia provocato un incidente.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 36490, depositata il 1° settembre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Bologna condannava un uomo per aver provocato un incidente stradale mentre si trovava alla guida in stato d’ebbrezza, ai sensi dell’art. 186, commi 2, lettera b , e 2- bis c.d.s L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di non aver applicato le attenuanti previste dall’art. 62, nn. 4 e 6, c.p., in quanto non si trattava di un reato contro il patrimonio. L’uomo sosteneva invece che gli era stata contestata l’aggravante di aver provocato un incidente, da cui era derivato un danno, interamente riparato dall’imputato. Reati contro il patrimonio. Per la Cassazione, correttamente i giudici territoriali avevano escluso l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, c.p. danno di minima entità , in quanto il testo della legge specifica espressamente che è attuabile solo per i delitti contro il patrimonio o che comunque lo offendono, con esclusione, perciò, delle contravvenzioni. Applicabilità allargata. Al contrario, gli Ermellini ritenevano applicabile l’attenuante disciplinata dall’art. 62, n. 6, c.p., il quale, come prima ipotesi, prevede l’integrale riparazione del danno prima del giudizio mediante risarcimento. Questa è configurabile anche nel caso di guida in stato d’ebbrezza, in quanto non è necessario prendere in esame l’oggettività giuridica del reato. Il giudice deve soltanto accertare se l’imputato, prima del giudizio, abbia integralmente riparato il danno mediante l’adempimento delle obbligazioni risarcitorie o restitutorie che trovino la loro fonte nel reato. Per questi motivi, limitatamente all’applicabilità dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, c.p., la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e rinviava il giudizio alla Corte d’appello.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 luglio – 1° settembre 2014, numero 36490 Presidente Zecca – Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato integralmente la condanna di G.G. per il reato di cui all'art. 186, co. 2, lett. B e co. 2 bis codice della strada. 2. Ricorre per cassazione il difensore del G. deducendo il vizio di cui all'art. 606 lett. b cod. proc. penumero in quanto non sono state concesse le attenuanti di cui all'art. 62, nnumero 4 e 6 cod. penumero adducendo a motivazione l'impossibilità di applicare dette attenuanti alla presente fattispecie, non trattandosi di un reato contro il patrimonio. Sostiene il ricorrente che l'affermazione è errata in quanto la giurisprudenza riconosce che l'attenuante del risarcimento del danno è applicabile a tutti i reati che comunque possono recare un danno patrimoniale e nella specie al ricorrente è stata contestata l'aggravante di aver cagionato un incidente, da cui è derivato un danno di minima entità, interamente riparato dall'imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è almeno in parte fondato. E' pacifico che non può trovare applicazione al reato in esame, di natura contravvenzionale, la attenuante di cui all'art. 62 numero 4 cod. penumero che secondo il chiaro dettato normativo si applica ai delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio , con esclusione dunque delle contravvenzioni. Di recente questa Corte sez. IV 28.1.2014 numero 9323 Rv. 258188 , con una argomentata sentenza alla cui motivazione interamente si rimanda, ha ritenuto invece applicabile l'altra attenuante di cui si discute, quella del 62 numero 6 cod.penumero affermando che la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 numero 6 prima ipotesi l'aver, prima dei giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, giacché non è necessario prendere in esame l'oggettività giuridica dei reato, essendo compito dei giudice accertare esclusivamente se l'imputato - prima del giudizio - abbia integralmente riparato il danno mediante l'adempimento delle obbligazioni risarcitorie e/o restitutorie che, ai sensi dell'art. 185 cod. penumero , trovano la loro fonte nel reato. 2. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Brescia per nuovo esame sul punto limitatamente alla attenuante di cui all'art. 62 numero 6 cod. penumero Ai sensi dell'art. 624 cod.proc.penumero deve essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato ascritto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio limitatamente alla attenuante di cui all'art. 62 numero 6 cod. penumero