Il minore al volante che procede a zig zag a forte velocità si scontra con la tenuità del fatto

Non può considerarsi fatto irrilevante di lieve entità la guida pericolosa del minore che si mette al volante di un veicolo che non era abilitato a condurre.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35965, depositata il 19 agosto 2014. Il caso. Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione per i minorenni, che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dello stesso, chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 116, comma 13, codice della strada, per concessione del perdono giudiziale. Nello specifico, la parte deduce vizio motivazionale, lamentando il rigetto da parte della Corte di Appello della richiesta di proscioglimento per irrilevanza del fatto ex art. 27 d.P.R. n. 448/1988, sottolineando come la tenuità del fatto non debba necessariamente coincidere con la lievità del danno. La valutazione della tenuità del fatto. Nell’analizzare il ricorso, la Corte di Cassazione ricorda come, nel procedimento minorile, il giudice, nella valutazione circa la tenuità del fatto, debba prendere in esame complessivamente una serie di parametri, come, ad esempio, la natura del reato e la pena edittale, l’allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità di esecuzione del reato. Ancora, in riferimento all’occasionalità del fatto, il giudicante deve avere riguardo alla mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti Cass., Sez. II, n. 42361/12 . Guida pericolosa. La Corte di Cassazione giudica il ricorso infondato, rilevando come la Corte di Appello abbia già correttamente valutato le circostanze e le modalità di realizzazione del fatto di reato dalle quali si evince chiaramente la pericolosità della condotta tenuta dal ragazzo, che si trovava alla guida di un veicolo che non era abilitato a condurre. In particolare, non possono non considerarsi le dichiarazioni dei testimoni oculari, i quali avevano riferito che il veicolo era condotto dal ricorrente a forte velocità, che procedeva a zig zag tra le autovetture in transito e che a bordo si trovavano, peraltro, altre tre persone, oltre il conducente. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 luglio – 19 agosto 2014, n. 35965 Presidente Zecca– Relatore Montagni Ritenuto in fatto 1. M.G.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione per i Minorenni, del 16.10.2013, con la quale è stata confermata la sentenza resa dal Tribunale per i Minorenni di Roma in data 19.11.2012, che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del prevenuto, chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 116, comma 13, cod. strada, per concessione del perdono giudiziale. La parte, con unico motivo, deduce il vizio motivazionale, osservando che la Corte di Appello ha rigettato la richiesta di proscioglimento per irrilevanza del fatto ex art. 27, d.P.R. n. 448/1988. L'esponente sottolinea che la tenuità del fatto, ai fini della fattispecie che interessa, non significa necessariamente lievità del danno. E ritiene che la valutazione effettuata dalla Corte di Appello sia errata. Osserva che i parametri che vengono in rilievo sono quelli di cui all'art. 133 cod. pen. considera, inoltre, che nel caso di specie, il fatto di reato deve ritenersi occasionale e che sussiste anche il dubbio che il giovane non si fosse accorto di non poter condurre il mezzo di cui si tratta per l'inidoneità del proprio titolo abilitativo. L'esponente osserva, infine, che la formula adotta dalla sentenza impugnata può nuocere al processo formativo del minore. Considerato in diritto 2. Il ricorso è infondato. Giova considerare che questa Corte regolatrice ha chiarito che, nel procedimento minorile, il giudice, nella valutazione della tenuità del fatto, deve prendere in esame complessivamente una serie di parametri, tra i quali la natura del reato e la pena edittale, l'allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità di esecuzione del reato e che, con riferimento all'occasionalità del fatto, il giudicante deve aver riguardo alla mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti Cass. Sez. 2, Sentenza n. 42361 del 04/10/2012, dep. 30/10/2012, Rv. 253997 . Tanto premesso, deve osservarsi che la valutazione effettuata nel caso di specie dai giudici di merito si colloca, del tutto coerentemente, nell'alveo del richiamato orientamento interpretativo. Ed invero, la Corte di Appello di Roma ha in particolare considerato che le circostanze e le modalità di realizzazione del fatto di reato denotavano la pericolosità della condotta tenuta dal M. , mentre si trovava alla guida del veicolo che non era abilitato a condurre. Segnatamente, il Collegio ha evidenziato che la Polizia Municipale, nell'immediatezza del sinistro nel quale il giovane era rimasto coinvolto, aveva raccolto dichiarazioni da testimoni oculari, i quali avevano riferito che il veicolo era condotto dall'odierno imputato a forte velocità, che procedeva a zig zag tra le autovetture in transito e che a bordo si trovavano altre tre persone, oltre al conducente. 3. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 29, d.lgs. 28.07.1989, n. 272, come interpretato secondo diritto vivente Cass. Sez. U, Sentenza n. 15 del 31/05/2000, dep. 11/10/2000, Rv. 216704 si rileva, infatti, che il minorenne che ha proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone che vengano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi, a norma dell'art. 52, d.lgs. 196/2003, trattandosi di oscuramento dati imposto dalla legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Non spese. Oscuramento dati secondo legge.