Svaniscono i precedenti, ma questo non basta a mettere uno stop alla pena

Anche se i precedenti penali del condannato, nel frattempo, sono venuti meno, il giudice dell’esecuzione non può non considerare il giudizio ostativo già effettuato alla concessione del beneficio richiesto in ragione della gravità del reato per cui è seguita la condanna. In caso contrario, la sua valutazione si sovrapporrebbe a quella del giudice di cognizione riguardo alla gravità del reato ed al giudizio prognostico.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 33817, depositata il 30 luglio 2014. Il caso. Il tribunale di Roma rigettava l’istanza di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, proposta da un condannato per il reato di calunnia a due anni di reclusione. Secondo i giudici, il beneficio non poteva essere concesso in sede di esecuzione, fuori dall’ipotesi di applicazione del regime di reato continuato. In più, in sede di cognizione era stato dato atto delle precedenti condanne riportate, che impedivano la concessione del beneficio, e della gravità del reato. L’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo che la sospensione condizionale fosse concedibile in sede di esecuzione anche nel caso di revoca della sentenza di condanna, precedentemente emessa per effetto di abolitio criminis intervenuta. Due suoi precedenti penali, infatti erano stati revocati. Contestata era anche la valutazione di gravità del reato, basata proprio sui suoi precedenti giudiziari. Valutazione favorevole. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che il giudice dell’esecuzione, se pronuncia un’ordinanza di revoca di precedenti condanne per abolitio criminis , che erano state motivo di impedimento alla concessione della sospensione condizionale della pena per un’altra condanna, può in seguito concedere il beneficio, se il giudizio prognostico è favorevole, sulla base non solo della situazione esistente al momento della pronuncia della condanna, ma anche degli elementi sopravvenuti. Di conseguenza, il giudice dell’esecuzione, a seguito di abolitio criminis , revoca della sentenza di condanna, o annullamento di uno o più capi di condanna, può intervenire se la pena irrogata rispetta il limite sancito dalla legge. Tuttavia, nel caso di specie, la deliberazione di non concedere il beneficio era stata assunta non solo sulla base dei precedenti penali, ma anche su una valutazione di gravità del fatto. Limiti del giudice dell’esecuzione. Infatti, il giudice dell’esecuzione, anche se i precedenti nel frattempo siano venuti meno, non può non considerare il giudizio ostativo alla concessione del beneficio richiesto in ragione della gravità del reato per cui è seguita la condanna. In caso contrario, la sua valutazione si sovrapporrebbe a quella del giudice di cognizione riguardo alla gravità del reato ed al giudizio prognostico. Perciò, il giudice dell’esecuzione può compiere proprie autonome valutazioni, purché non contraddicano quelle del giudice della cognizione. Da ciò consegue che l’intervento a concessione del beneficio si giustifica soltanto se nel pregresso giudizio l’unico motivo della mancata applicazione di tale beneficio sia identificabile non nella presenza di una valutazione prognostica della pericolosità sociale dell’imputato, bensì nel solo effetto preclusivo della sentenza di condanna successivamente revocata per intervenuta abolizione del reato. Nel caso di specie, però, il giudizio prognostico era già stato compiuto dal giudice della cognizione, per cui il giudice dell’esecuzione non poteva intervenire sull’argomento. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 20 giugno – 30 luglio 2014, n. 33817 Presidente Siotto – Relatore Caprioglio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24.10.2013 il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di applicazione dei beneficio della sospensione condizionale della pena, avanzata da L.A., in relazione alla condanna a lui inflitta con sentenza del Tribunale di Roma 28.4.2011, alla pena di anni due di reclusione per il reato di calunnia, sul presupposto che il beneficio non poteva essere concesso in sede di esecuzione, al di fuori dell'ipotesi di applicazione dei regime del reato continuato veniva aggiunto che in sede di cognizione era stato dato atto delle precedenti condanne riportate, che impedivano la concessione dei beneficio e che il reato pel quale era stato condannato era obiettivamente grave. 2. Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione il prevenuto pel tramite dei suo difensore, per dedurre violazione di legge e vizi motivazionali la difesa assumeva che la sospensione condizionale della pena era concedibile in sede di esecuzione non solo nel caso in cui fosse applicato il regime del reato continuato, ma anche quando si fosse versato in ipotesi di revoca della sentenza di condanna precedentemente emessa per effetto di intervenuta abolitio criminis. Veniva fatto di rilevare che L. ebbe a riportare una condanna per violazione art. 80 dpr 393/1959, reato che è stato abrogato e che quanto al secondo precedente giudiziario violazione art. 590 cod. pen. era stato dichiarato non esecutivo essendo stata rimessa la querela. Veniva quindi contestato l'assunto dei Tribunale a quo, atteso che due precedenti penali erano stati revocati. Pertanto veniva eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 670 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, a seguito della declaratoria di non esecutività del titolo possa adottare tutti i provvedimenti conseguenti, ivi compresa la concessione della sospensione condizionale della pena. Sotto altro profilo veniva contestato che la mancata concessione dei beneficio fosse seguita ad una valutazione di gravità dei fatto, atteso che nella sentenza di condanna per il reato di calunnia si faceva riferimento ai precedenti giudiziari, con il che l'ordinanza impugnata meritava censura, a detta della difesa, anche in tale passaggio motivazionale. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, anche se per motivi sostanzialmente diversi da quelli enunciati nell'ordinanza. Deve essere preliminarmente chiarito che non ricorre alcun dubbio che il giudice dell'esecuzione, qualora, in applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen., pronunci per intervenuta abolitio criminis , ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena per altra condanna, può nell'ambito dei provvedimenti conseguenti alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall'art. 164, comma primo, cod. pen., sulla base non solo della situazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti. Tale principio, affermato dal diritto vivente Sez. Un. 20.12.2005, n. 4687, rv 232610 , è fuori contestazione e legittima il giudice dell'esecuzione ad intervenire a seguito dell'abolitio criminis o della revoca di sentenza di condanna, o addirittura in caso di annullamento senza rinvio di uno o più capi di condanna, qualora la pena complessivamente irrogata sia inferiore al limite di legge per la concedibilità del beneficio Sez. I, 1.3.2013, n. 16679, rv 254570 . Il caso a giudizio è diverso nella presente fattispecie, in cui il giudice della cognizione, nel giudicare e condannare il L. per il reato di calunnia, ancorò la deliberazione di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, non solo ai precedenti penali, ma ad una valutazione di gravità dei fatto. E' quindi immediato rilevare come il giudice dell'esecuzione, per quanto i precedenti siano venuti meno peraltro la violazione dell'art. 80 dpr 393/1959 ai momento in cui intervenne la sentenza di condanna era già stata depenalizzata da tempo medio tempore, non può porre nel nulla il giudizio ostativo alla concessione dei beneficio richiesto in ragione della gravità del reato pel quale seguì la condanna, pena la sovrapposizione della valutazione dei giudice dell'esecuzione a quella del giudice della cognizione, in punto gravità del reato e giudizio prognostico. E' bene ricordare che le Sezioni Unite nell'arresto sopra citato ebbero cura di sottolineare che il giudice dell'esecuzione può compiere proprie autonome valutazioni, sempre che queste non contraddicano quelle del giudice della cognizione Cass., Sez. 1, 20 maggio 1994, Casagrande, rv. 198342 Sez. VI, 14 marzo 1994, Zanardini, rv. 197801 . Aggiunse il Supremo Collegio che la titolarità di poteri istruttori e valutativi dei giudice dell'esecuzione trova esplicita conferma nella disposizione di cui all'art. 666, comma 5, c.p.p., che autorizza il giudice dell'esecuzione ad acquisire i documenti e le informazioni necessarie ad assumere prove nel rispetto del principio del contraddittorio e che l'attribuzione al giudice dell'esecuzione dei potere di concedere la sospensione condizionale in caso di revoca della condanna ex art. 673 cod. proc. pen., non scalfisce le statuizioni irrevocabili dei giudice della cognizione ed ha una funzione meramente integrativa del titolo esecutivo. Veniva infatti precisato che l'intervento a concessione del beneficio si giustifica solo se nel pregresso giudizio l'unico motivo della mancata applicazione del beneficio è identificabile non nella presenza di una valutazione prognostica della pericolosità dell'imputato, ma nel solo effetto preclusivo della sentenza di condanna successivamente revocata per intervenuta abolizione del reato con il che non può certamente ravvisarsi alcun reale vulnus al giudicato qualora quel giudizio prognostico che non è stato compiuto dal giudice della cognizione sia compiuto, poi, dal giudice dell'esecuzione . Poiché nella presente fattispecie il giudizio prognostico fu compiuto dal giudice della cognizione, al giudice dell'esecuzione non è dato intervenire nel senso richiesto dal ricorrente. Al rigetto dei ricorre deve seguire la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.