Caso Concordia: inammissibile l’intervento del CODACONS

Gli enti esponenziali, che possono esercitare in ogni stato e grado del procedimento i diritti e le facoltà attribuite alle persone offese dal reato, non possono impugnare i provvedimenti assunti in ordine alla richiesta di incidente probatorio.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32161, depositata il 21 luglio 2014. Il caso. La CODACONS e l’associazione utenti del trasporto aereo, marittimo e ferroviario impugnavano congiuntamente il provvedimento del Gip presso il Tribunale di Grosseto, nell’ambito del procedimento penale apertosi a seguito del naufragio della Costa Concordia avvenuto al largo dell’isola del Giglio il 13 gennaio 2012. L’ordinanza emessa dal Gip, nel corso dello svolgimento di un incidente probatorio, dichiarava inammissibile l’atto di intervento dalle stesse organizzazioni proposto, in quanto non sussiste una rappresentatività conferita per legge alle associazioni odierne intervenienti . Avverso tale pronuncia, le associazioni proponevano ricorso per Cassazione, lamentando l’abnormità della stessa per eccesso di potere giurisdizionale. I poteri degli enti esponenziali. Gli artt. 91 e ss. del nostro codice di procedura penale prevedono in favore degli enti e delle associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato, che presentino le condizioni stabilite dalla norma, una forma di intervento e partecipazione al processo penale, che si sostanzia nella attribuzione ai medesimi della possibilità di esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alle persone offese dal reato . Per gli enti esponenziali si è parlato di persona offesa di creazione politica , che in tale qualità può svolgere una funzione di accusa a fianco della persona offesa e del pm. Ma una tale puntuale ed ampia attribuzione di poteri costituisce allo stesso tempo il limite degli stessi, che non possono esercitarsi al di fuori dell’ambito consentito e dunque al di fuori di ogni stato e grado del procedimento , da intendersi in senso tecnico e restrittivo come procedimento volto all’accertamento della responsabilità dell’imputato che, iniziato con le indagini preliminari, e superato lo scoglio dell’archiviazione può poi svilupparsi in fasi e procedure differenti fino alla sentenza di primo e di secondo grado per poi concludersi con il giudizio di cassazione Cass., Sez. IV, n. 18851/12 . Inoppugnabilità provvedimenti assunti in ordine alla richiesta di incidente probatorio. La Corte di Cassazione, aderendo a giurisprudenza costante, ritiene il ricorso inammissibile, nel senso della inoppugnabilità dei provvedimenti assunti in ordine alla richiesta di incidente probatorio. Affermazione che si radica nel principio di tassatività dei mezzi di impugnazione discendente dall’art. 568 c.p.p. e che si sostiene ulteriormente nel rilievo della natura non decisoria ma strumentale all’acquisizione di elementi probatori ed altresì nell’esigenza di speditezza connaturata alla fase dell’incidente probatorio Cass., Sez. IV, n. 42520/09 Cass., Sez. I, n. 1888/94 . Abnormità. Non può neanche invocarsi a riguardo la categoria dell’atto abnorme. Il provvedimento di estromissione dall’udienza, infatti, trae origine dalla previsione dell’art. 401 c.p.p., comma 1, laddove identifica i soggetti che hanno diritto a partecipare all’udienza. Il giudice è quindi tenuto a verificare che tutti coloro che vi hanno diritto siano stati posti nella condizione di parteciparvi e ha altresì l’obbligo di escludere coloro che non vi hanno diritto. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 aprile – 21 luglio 2014, n. 32161 Presidente Brusco – Relatore Ciampi Ritenuto in fatto 1. Le organizzazioni ricorrenti di cui in epigrafe impugnano congiuntamente il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Grosseto emesso all'udienza del 15 ottobre 2012, nell'ambito del procedimento penale a carico di S.F. ed altri nel corso dello svolgimento di un incidente probatorio con cui veniva dichiarato inammissibile l'atto di intervento dalle stesse proposto, ritenendo che non sussiste una rappresentatività conferita per legge alle associazioni odierne intervenienti . 2. Lamentano le parti ricorrenti l'abnormità per eccesso di potere giurisdizionale del provvedimento impugnato nell'applicazione della normativa di cui agli artt. 185 c.p. e 91, 92, 95 comma 4 c.p.p. anche con riferimento alla legge n. 266 del 1991, n. 281 del 1998 ed al c.d. Codice del Consumo di cui al D.lgs.vo n. 206 del 2005. 3. Con successive memorie depositate il 17 settembre 2013 ed il 25 marzo 2014 le ricorrenti svolgono alcune puntualizzazioni, sollecitate anche in relazioni alle richieste formulate dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso richiamando la sentenza delle SS.UU. 26 marzo 2009. Considerato in diritto 4. Le organizzazioni ricorrenti richiamano le finalità istituzionali del CODACONS a tutela degli utenti e dei consumatori, nonché la evoluzione legislativa attraverso cui è stato via via riconosciuto il ruolo delle associazioni di volontariato e della tutela dei consumatori ed in particolare il D.Lgs. n. 206 del 2005, c.d. codice del consumo, che all'art. 2 ribadisce che ai consumatori e agli utenti sono riconosciuti diritti fondamentali, tra cui quello alla promozione e lo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti, e il diritto all'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza sulla base di tali presupposti deve essere riconosciuto alle organizzazioni ricorrenti il diritto ad intervenire nel procedimento de quo. È noto che il nuovo codice di rito, agli artt. 91 e sgg., ha previsto in favore degli enti e associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato, che presentino le condizioni stabilite dalla norma, una forma di intervento e partecipazione al processo penale, distinta dalla costituzione di parte civile e sicuramente nuova, in quanto non conosciuta dal codice di rito previgente, che si sostanzia nella attribuzione ai medesimi della possibilità di esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alle persone offese dal reato . Nel nuovo codice alla persona offesa è riconosciuta una funzione di stimolo e controllo dell'attività del pubblico ministero attribuendole i poteri e la posizione dettagliatamente ricostruiti già da una nota sentenza delle sezioni unite di questa Corte sez. un. 16.12.1998 dep. 19.1.1999 n. 24, Messina ed altro relativamente all'esercizio dell'azione penale e all'accertamento della responsabilità oggetto del procedimento, tanto che si è parlato di accusa privata per gli enti esponenziali si è parlato di persona offesa di creazione politica che in tale qualità può svolgere una funzione di accusa a fianco della persona offesa e del pubblico ministero, al quale ultimo è comunque in toto riservata la titolarità dell'azione penale. Recependo l'ampio dibattito in corso da tempo sulla opportunità di dare voce nel processo penale anche a soggetti collettivi che nel contesto sociale si sono resi rappresentativi degli interessi lesi dal reato, il nuovo codice ha adottato una articolata posizione, volta a consentire tale presenza a determinate e precise condizioni - assenza di scopo di lucro precedente riconoscimento, in forza di legge, di finalità di tutela degli interessi lesi consenso della persona offesa legittimazione di un solo soggetto - che rappresentano un contemperamento della ritenuta opportunità, da un lato, di rafforzare la posizione della persona offesa nel processo affiancandole, nella tutela della propria posizione, un altro soggetto, non persona fisica ma di natura collettiva e, dall'altro, della necessità di assicurare la coincidenza degli interessi rappresentati e di non appesantire il procedimento con una eccessiva presenza di soggetti. Come si è detto i poteri degli enti esponenziali sono quelli della persona offesa e pertanto, poiché tra i diritti e le facoltà che l'art. 90 riconosce alla persona offesa è previsto anche quella di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento. Gli artt. 90 e 91 sono infatti chiari nel circoscrivere l'esercizio dei diritti consentiti alla persona offesa e agli enti ad essa equiparati ad ogni stato e grado del procedimento si tratta, come si ricava dal complessivo impianto codicistico e dalle osservazioni contenute nella relazione al codice di procedura penale, del procedimento che ha per oggetto l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato e, in parallelo, di quella civile derivante dal reato che, secondo il sistema del codice di rito, può trovare ospitalità all'interno del processo penale. A tali fini la persona offesa, e con essa gli enti esponenziali, entrano nel procedimento fin dalla fase delle indagini preliminari e vi restano fino al giudizio di cassazione, come espressamente risulta dalla relazione al testo definitivo del nuovo codice che afferma di disattendere si la proposta di sostituzione dell'espressione procedimento di merito con l'espressione processo, volendo la prima di esse significare che gli enti c.d. esponenziali di interessi possono intervenire non solo nella fase processuale vera e propria ma anche nella fase delle indagini preliminari , nonché di aver provveduto a sopprimere l'inciso - di merito -apparso in contrasto con la direttiva 39 che assicura agli enti e alle associazioni cui sono riconosciute finalità di tutela gli stessi poteri spettanti nel processo all'offeso dal reato non costituito parte civile quindi, non soltanto nel procedimento di merito, ma anche nel giudizio di cassazione ove la persona offesa è abilitata a presentare memorie .Ma una tale puntuale ed ampia attribuzione di poteri costituisce allo stesso tempo il limite degli stessi, che non possono esercitarsi al di fuori dell'ambito consentito e dunque al di fuori di ogni stato e grado del procedimento , da intendersi in senso tecnico e restrittivo come procedimento volto all'accertamento della responsabilità dell'imputato che, iniziato con le indagini preliminari, e superato lo scoglio dell'archiviazione può poi svilupparsi in fasi e procedure differenti fino alla sentenza di primo e di secondo grado per poi concludersi con il giudizio di cassazione cfr. Sez. 4, Sentenza n. 18851 del 2012 . Questa stessa Corte ha peraltro ritenuto che il Codacons, in quanto individuato dal D.M. Ambiente 17 ottobre 1995 tra le associazioni di protezione ambientale, è legittimato ad esercitare, in ogni stato e grado del processo, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa nei reati ambientali Sez. 3, n. 34220 del 24/06/2010. Rv. f 248224 . Il ricorso è tuttavia da ritenersi inammissibile. La granitica giurisprudenza di questa Corte - del tutto consonante all'opinione dottrinaria - è infatti nel senso della inoppugnabilità dei provvedimenti assunti in ordine alla richiesta di incidente probatorio. Affermazione che radica nel principio di tassatività dei mezzi di impugnazione discendente dall'art. 568 cod. proc. pen. e che si sostiene ulteriormente nel rilievo della natura non decisoria ma strumentale all'acquisizione di elementi probatori acquisizione che può comunque avvenire in altre forme, tanto nel caso di iniziativa dell'accusa pubblica che nell'ipotesi di indagini difensive ed altresì nell'esigenza di speditezza connaturata alla fase dell'incidente probatorio ex multis Cass. sez. 1, sent. n. 1888 del 28/04/1994, Tasselli, Rv. 197873 Cass. sez. 4, sent. n. 42520 del 07/10/2009, Antonelli e altri, Rv. 245780 . 5. Né può evocarsi al riguardo la categoria dell'atto abnorme, come erroneamente fatto dai ricorrenti che siccome avente ad oggetto atto abnorme, sarebbe sottratto a tale disciplina. L'affermazione è fallace. Il provvedimento di estromissione dall'udienza, infatti, trae origine dalla previsione dell'art. 401 c.p.p., comma 1, laddove identifica i soggetti che hanno diritto a partecipare all'udienza. Il giudice è quindi chiamato a verificare che tutti coloro che vi hanno diritto siano stati posti nella condizione di parteciparvi ed altresì ha l'obbligo di escludere coloro che non vi hanno diritto. L'insegnamento di questa Corte in materia di atto abnorme è che il vizio di abnormità richiede a che il provvedimento, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite b che l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ex multis Cass. sez. 4, sent. n. 43014 del 28/09/2011, Sulejmani, Rv. 251514 . 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Le stesse, invece, non sussistendo profili di colpa, vanno esonerate dal pagamento in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.