Decesso del difensore di fiducia, nomina di uno nuovo: perché notificare il decreto a quello d’ufficio?

E’ affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello se inoltrata al difensore d’ufficio anziché al nuovo difensore di fiducia nominato dall’imputato, in sostituzione di quello precedente deceduto .

Così ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 31461, depositata il 17 luglio 2014. Il caso. La Corte d’appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 3, comma 2, n. 8, l. n. 75/1958, che sanziona il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione. Ricorreva per cassazione il soccombente lamentando l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Nel dettaglio, affermava la nullità assoluta della notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello, in quanto era stato notificato ad un difensore d’ufficio, dato atto del decesso del difensore originario di fiducia dell’imputato, invece che al nuovo difensore di fiducia nominato in sostituzione del precedente. Era affetta da nullità assoluta la notifica? L’imputato aveva di fatto nominato un nuovo avvocato di fiducia, revocando ogni altra nomina, ed eleggendo domicilio presso lo studio del nuovo difensore. Però, il decreto di citazione per il giudizio d’appello, nel quale si dava atto del decesso dell’avvocato di fiducia originario, veniva notificato al difensore d’ufficio. Non si era tenuto conto né della nuova nomina del difensore di fiducia, né della nuova elezione di domicilio. Sì, la nullità era assoluta e insanabile perché riguardava l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato. Il decreto non era stato notificato correttamente, non risultava difatti né notificato presso il domicilio eletto, né al difensore di fiducia nominato prima dell’emissione dello stesso decreto di citazione. Tale nullità – chiarisce la Cassazione - rientra nella previsione ex art. 178, comma 1, lett. c c.p.p., riguardante l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato essa è insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 179, comma 1, c.p.p. e si ripercuote su tutti gli atti successivi, compresa la sentenza. La Suprema Corte annulla così la sentenza e rimette gli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per il nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale , sentenza 3 luglio – 17 luglio 2014, n. 31461 Presidente Squassoni – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23.5.2012, ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese, emessa il 16.10.2007, con la quale C.G. era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni 2, mesi 3 di reclusione ed Euro 3.500,00 di multa per il reato di cui all'art. 3 co. 2 n. 8 L. 75/1958, così riqualificata l'originaria imputazione. 2. Ricorre per cassazione il C. , a mezzo del difensore, denunciando l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Dagli atti risultava la nomina, da parte dell'imputato, dell'avv. Michele Passerella, quale difensore di fiducia. Nonostante tale nomina, depositata in data 5.7.2008, il decreto di citazione per il giudizio di appello dato atto del decesso del difensore avv. Lucio Paliaga . veniva notificato ad un difensore di ufficio. Il decreto di citazione per il giudizio di appello, inoltre, non veniva notificato all'imputato nel domicilio eletto presso il difensore avv. Passarella . Si è in presenza, quindi, di una nullità assoluta per violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p 2.1. Con memoria, depositata in data 4.11.2013, si insiste nella eccezione di nullità. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Venendo denunciata la violazione di norme processuali, la Cassazione è giudice anche del fatto per cui è consentito l'accesso agli atti. Effettivamente con dichiarazione, depositata presso la cancelleria del Tribunale di Varese in data 5.7.2008, C.G. nominava quale difensore di fiducia l'avv. Michele Passarella del foro di Milano, revocando ogni altra nomina ed eleggendo domicilio presso lo studio del nuovo difensore. Il decreto di citazione per il giudizio di appello, nel quale si da atto che il difensore avv. Lucio Paliaga, presso cui l'imputato aveva eletto domicilio, era deceduto, veniva notificato al difensore di ufficio avv. Benedetti Emanuele. Risulta evidente che non si è tenuto conto della nuova nomina del difensore di fiducia e della elezione di domicilio. Non risultando dagli atti che anche l'avv. Passarella sia stato revocato così come l’elezione di domicilio prima della emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello, sussiste la eccepita nullità. Tale decreto non risulta, infatti, notificato né all'imputato nel domicilio eletto, né al difensore di fiducia. Siffatta nullità è riconducibile alla previsione di cui all'art. 178 co. 1 lett. c c.p.p., riguardando l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, ed è insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 179 co. 1 c.p.p. e si ripercuote su tutti gli atti successivi, compresa la sentenza. 3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio. Gli atti vanno rimessi ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per il nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.