Lesioni personali: per non finire nei guai, si utilizzi il bicchiere solo per una bevuta

In tema di armi improprie, anche un bicchiere di vetro, utilizzato come corpo contundente in un contesto aggressivo, è considerato uno strumento idoneo ad offendere e deve quindi essere ritenuto un’arma ai fini dell’applicazione dell’aggravante disciplinata dall’art. 585, comma 2, c.p. per il reato di lesioni personali.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 30786, depositata oggi. Il caso. Il tribunale di Chiavari condannava un uomo per il reato di lesioni personali, aggravato dall’utilizzo di un’arma, per aver lanciato un bicchiere di vetro contro un carabiniere. In parziale riforma della prima sentenza, la Corte d’appello di Genova escludeva l’aggravante dell’utilizzo dell’arma e dichiarava di non doversi procedere per il reato di lesioni personali in mancanza della querela, trattandosi di reato semplice. Non poteva, a loro giudizio, ritenersi un’arma un bicchiere non infranto. Il Procuratore Generale ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata applicazione dell’aggravante dell’uso di un’arma, che, se ritenuta sussistente, avrebbe permesso la procedibilità d’ufficio del reato di lesioni aggravate. A fondamento del ricorso, deduceva che l’art. 585, comma 2, c.p. considera arma ogni oggetto atto ad offendere e così deve essere considerato un bicchiere di vetro adoperato come corpo contundente in un contesto aggressivo. Oggetto utilizzato in maniera inappropriata. Ed è in questa linea di pensiero che si inserisce la decisione della Corte di Cassazione. Infatti, nel concetto di arma impropria rientra qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa, che venga in concreto utilizzato per procurare lesioni personali. Di conseguenza, il porto dell’oggetto cessa di essere giustificato nell’istante in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma. Il bicchiere di vetro. Inoltre, per i giudici del ‘Palazzaccio’, in tema di armi improprie, anche un bicchiere di vetro, utilizzato come corpo contundente in un contesto aggressivo, è considerato uno strumento idoneo ad offendere e deve quindi essere ritenuto un’arma ai fini dell’applicazione dell’aggravante disciplinata dall’art. 585, comma 2, c.p Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Procuratore Generale, invitando i giudici d’appello ad un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 febbraio – 11 luglio 2014, n. 30786 Presidente Fumo – Relatore Positano Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa il 23 aprile 2013 con la quale, sull'appello dell'imputato B.N., la Corte d'Appello di Genova, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di lesioni personali per mancanza di querela, escluse le contestate aggravanti ai sensi dell'articolo 585 e 61 n. 2 codice penale, in parziale riforma della sentenza dei Tribunale di Chiavari, in data 21 novembre 2012, che aveva condannato l'imputato per i reati di cui all'articolo 337 e 582-585, 61 n. 2 codice penale, unificati per continuazione. 2. A B.N. era contestato il reato di resistenza a pubblico ufficiale e quello di lesioni, commesso al fine di realizzare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, cagionando al carabiniere L.G. lesioni al volto, lanciandogli il bicchiere di vetro che aveva in mano. 3. Secondo la Corte d'Appello, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Benvenuto, la sera dell'11 novembre 2012, quando B.N. aveva iniziato ad infastidire i presenti in un Bar, era stato accompagnato all'esterno del locale e due carabinieri, al di fuori dell'orario di servizio, avevano consigliato all'imputato di tenere un comportamento corretto. Improvvisamente B. aveva colpito uno dei militari, lanciandogli il bicchiere di vetro che aveva in mano e ferendolo al volto. La Corte ha ritenuto che quel gesto non fu dettato dal proposito di opporsi alla condotta dei pubblico ufficiale, che in quel momento non stava compiendo alcun atto di ufficio, poiché il reato di lesioni era stato commesso prima di quello di resistenza. Ha escluso la sussistenza dell'uso di un'arma, non potendo ritenersi tale un bicchiere non infranto ed ha ritenuto insussistenti le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 n. 2 e 585 c.p. per cui il reato semplice, non preceduto da querela, ha imposto la declaratoria di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità. 4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova, rilevando violazione di legge in ordine alla ritenuta insussistenza dell'aggravante dell'uso di arma, in relazione al reato di lesioni personali. 5. Conseguentemente, ritenuta la procedibilità di ufficio del reato di lesioni aggravate ed esclusa la continuazione, sulla base delle valutazioni espresse dalla Corte, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al proscioglimento dell'imputato dal reato di lesioni personali aggravate, con conferma della condanna e conseguenti determinazioni sanzionatorie. Considerato in diritto La sentenza impugnata merita censura. 1. Con l'unico motivo il ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova lamenta violazione di legge in ordine alla insussistenza dell'aggravante dell'uso di arma, in relazione al reato di lesioni personali, evidenziando che l'articolo 585 comma 2 c.p. considera arma ai fini dell'aggravante, ogni oggetto atto ad offendere e tale deve ritenersi un bicchiere di vetro adoperato come corpo contundente, in un contesto aggressivo, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. 2. Il motivo è fondato. Va rilevato che, poiché il ricorso non riguarda la pronuncia di assoluzione del B. dal reato di resistenza a pubblico ufficiale, la valutazione della Corte è limitata esclusivamente alla configurabilità dell'aggravante in oggetto, esclusa dalla Corte territoriale. 3. Orbene, la motivazione della Corte riguardo all'esclusione dell'aggravante in oggetto non può essere condivisa. Questa Sezione ha reiteratamente espresso il principio secondo cui, per arma impropria, deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma Sez. 5, Sentenza n. 49517 del 21/11/2013 Cc. dep. 09/12/2013 Rv. 257758 . Nell'ipotesi ricorrente nel caso di specie, questa Corte ha affermato che in tema di armi improprie, anche un bicchiere di vetro, utilizzato come corpo contundente in un contesto aggressivo, diventa strumento atto ad offendere ed è arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, cod. pen. Sez. 5, n. 47504 dei 24/09/2012 - dep. 06/12/2012, P.G. in proc. Baciu, Rv. 254082 Sez. 5, n. 28207 del 21/05/2008 - dep. 09/07/2008, P.M. in proc. Mameli, Rv. 240448 . 4. Sulla base delle considerazioni sinora svolte s'impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al delitto di lesioni personali, con rinvio per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di lesioni personali con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova.