Scontro tra due auto, colpevole l’uomo alla guida in condizioni precarie: irrilevanti le troppe persone sull’altra vettura

Confermata la durissima condanna a oltre sei anni di reclusione per il reato di omicidio colposo. Chiarissima, e di semplice lettura, la dinamica dell’incidente, da cui emerge la piena responsabilità dell’uomo messosi alla guida sotto l’effetto di alcool e droga.

Responsabilità piena, per l’automobilista messosi alla guida in condizioni davvero precarie, per il terribile incidente – frutto di uno scontro a un incrocio – che ha provocato lesioni gravissime a quattro persone e la morte di una quinta persona. Irrilevante il fatto che il conducente dell’altra vettura coinvolta abbia consentito la presenza, sulla propria automobile, di un passeggero in più di quello consentito. Ciò non scalfisce minimamente la colpa dell’automobilista che, alla guida in stato di ebbrezza, ha dato il ‘la’ al sinistro con la propria condotta. Cassazione, sentenza n. 29951, sez. IV Penale, depositata oggi Colpa. Linea durissima, quella adottata dai giudici di secondo grado, i quali, riqualificando i reati di omicidio e lesioni volontarie, originariamente contestati in quello di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale – aggravato dal fatto di aver guidato sotto l’effetto di alcool e sostanze stupefacenti –, sanziona l’uomo con una condanna a sei anni e otto mesi di reclusione . Decisiva la ricostruzione del terribile incidente, che ha anche provocato la morte di una persona. In sostanza, l’uomo, alla guida di una Mercedes, alla velocità di 135 chilometri orari , ometteva di fermarsi al segnale di Stop, posto ad una intersezione stradale, e collideva con un’autovettura Ford, provocando lesioni gravissime al conducente e a tre passeggeri della Ford e causando la morte di una quarta passeggera della Ford. Per i giudici, quindi, è evidente la responsabilità dell’uomo, alla luce della condotta tenuta alla guida, partendo dalla decisione di mettersi al volante in condizioni psico-fisiche precarie. E tale visione viene ritenuta legittima, e confermata – assieme alla relativa condanna –, anche dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali ritengono irrilevante il richiamo fatto dal conducente finito sotto accusa, ossia che il conducente dell’altro veicolo aveva permesso la presenza di un passeggero in più di quelli consentiti e che detti passeggeri non utilizzassero le cinture di sicurezza . Resta intatta la colpa esclusiva dell’uomo, alla guida in condizioni precarie, nella produzione del sinistro letale . Esclusa, invece, l’ipotesi del concorso colposo della condotta del conducente del veicolo ‘antagonista’ assolutamente ininfluente, come detto, il sovrannumero dei passeggeri trasportati sulla Ford.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 maggio – 9 luglio 2014, n. 29951 Presidente Brusco – Relatore Massafra Considerato in diritto La Corte di Assise di Appello di Catania, con sentenza in data 16.1.2013, riformava quella del G.u.p. del Tribunale di Catania in data 22.6.2011, riqualificando i reati di omicidio e lesioni volontarie originariamente contestati a P.D. in quelli di cui agli artt. 61 n. 3, 589 comma 3° nn. 1-2 ed ultimo comma c.p., determinando la pena, con attenuanti generiche equivalenti alla sola aggravante di cui al 4° comma dell'art. 589 c.p. e con la diminuente del rito abbreviato, in anni sei e mesi otto di reclusione oltre alle statuizioni civili, ferma restando la pena di mesi quattro di arresto ed € 1.800,00 di ammenda oltre alla revoca della patente di guida per i reati di cui agli artt. 186 commi 1 e 1 bis e 187 C.d.S. Il fatto. Il P., procedendo alla guida dell'autovettura Mercedes in stato di ebbrezza alla velocità di 135 Km/h, ometteva di fermarsi al segnale di STOP posto ad una intersezione stradale e collideva con il lato frontale destro della propria autovettura con la parte laterale posteriore destra dell'autovettura Ford condotta da P.S., così provocando a questi e ai trasportati L.G., L.E. e A.G. lesioni gravissime nonché la morte della trasportata S.S. Avverso tale sentenza della Corte Catanese ricorre per cassazione il difensore di fiducia di P.D., rappresentando 1 il vizio motivazionale in riferimento al giudizio di mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante e alla misura della pena 2 la mancata valutazione del concorso di colpa del conducente dell'altro veicolo, il quale aveva permesso la presenza di un passeggero in più di quelli consentiti e che detti passeggeri non utilizzassero le cinture di sicurezza 3 l'utilizzo degli stessi parametri ex art. 133 c.p. gravità della condotta ed elevato grado della colpa sia per motivare la misura della pena irrogata, sia per giustificare l'adottato criterio di equivalenza nella comparazione tra attenuanti ed aggravanti. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate. Si rammenta che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la commisurazione della pena ed i limiti dei sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette al c.d. motivazione implicita Cass. pen. sez. VI, 22.9.2003 n. 36382, rv. 227142 o con formule sintetiche tipo si ritiene congrua v. Cass. pen. Sez. VI del 4.8.1998 n. 9120 rv. 211583 , ma anche afferma che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico Cass. pen. sez. III, 16.6.2004 n. 26908 rv. 229298 evenienza, questa, che, nel caso di specie, è da escludere, attesa la congrua motivazione svolta in ordine al massimo grado di colpa ravvisato a carico dell'imputato al quale è stata attribuita, anzi, la colpa esclusiva, per giunta con previsione, nella produzione del sinistro letale con esplicita e motivata esclusione di ogni concorso colposo della condotta del conducente del veicolo antagonista pagg. 43-44 sent. attesa l'apprezzata ininfluenza sul grado della colpa dell'imputato del sovrannumero dei passeggeri trasportati dall'auto condotta da quest'ultimo e la mancata adozione da parte di quelli che sedevano sui sedili posteriori delle cinture di sicurezza. Nulla esclude che i medesimi parametri vengano posti a base del giudizio di comparazione prescelto nel caso di specie, di mera equivalenza sia a fondamento della motivazione della misura della pena irrogata la massima di questa Corte richiamata in ricorso non è affatto pertinente essendo entrambe le valutazioni finalizzate alla concreta determinazione della pena. Consegue l'inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.