Sentenza contumaciale: l’imputato fa il “finto tonto”? Tocca al giudice provarlo

L’art. 175, comma 2, c.p.p. stabilisce che, in caso di sentenza contumaciale, l’imputato è rimesso nel termine per proporre impugnazione, salvo che abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento ed abbia rinunciato a proporre l’impugnazione. Non spetta, però, all’imputato fornire la prova negativa della reale conoscenza del procedimento e della sentenza pronunciata con giudizio contumaciale o con decreto di condanna, ma, al contrario, è onere del giudice della richiesta reperire agli atti l’eventuale prova positiva.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 26036, depositata il 17 giugno 2014. Il caso. La Corte d’appello di Milano respingeva la domanda di un imputato di restituzione nel termine per impugnare una sentenza del tribunale, sul presupposto della sua conoscenza del processo. Dopo aver eletto domicilio presso il difensore di fiducia, luogo dove gli era stata notificata la sentenza contumaciale, secondo i giudici era suo onere coltivare i contatti con il legale, mentre, al contrario, l’uomo si era volutamente disinteressato al processo, anche dopo la comunicazione dell’avvocato di rinuncia al mandato. L’imputato ricorreva in Cassazione, sostenendo che le notifiche non fossero idonee a costituire una presunzione di conoscenza effettiva da parte dell’interessato in presenza di un difensore d’ufficio. Il domicilio rimane. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione premetteva che la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se essa non viene espressamente revocata. Conoscenza del provvedimento. Tuttavia, l’art. 175, comma 2, c.p.p. stabilisce che, in caso di sentenza contumaciale, l’imputato è rimesso nel termine per proporre impugnazione, salvo che abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento ed abbia rinunciato a proporre l’impugnazione. L’onere della prova spetta al giudice. Non spetta, però, all’imputato fornire la prova negativa della reale conoscenza del procedimento e della sentenza pronunciata con giudizio contumaciale o con decreto di condanna, ma, al contrario, è onere del giudice della richiesta reperire agli atti l’eventuale prova positiva. La mera regolarità della notifica non può essere considerata, di per sé sola, dimostrativa dell’effettiva conoscenza da parte del destinatario. Di conseguenza, i giudici di merito erroneamente avevano ritenuto che l’imputato avesse effettiva conoscenza del procedimento mediante una notifica meramente formale. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e disponeva la restituzione in termini dell’imputato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 10 aprile – 17 giugno 2014, n. 26036 Presidente Fiandanese – Relatore Verga Motivi della decisione Ricorre per Cassazione D.C.F. avverso il provvedimento della Corte d'Appello di Milano che ha respinto, perché tardivamente presentata, la sua richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa in data 6.5.2011 dal Tribunale di Milano, sul presupposto della conoscenza del processo considerato che il ricorrente aveva nominato difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio dove gli era stata notificata la sentenza contumaciale e che era onere del ricorrente coltivare i contatti con il difensore di fiducia, mentre il ricorrente si era volutamente disinteressato al processo anche quando il suo difensore ebbe a comunicargli la rinuncia al mandato. Sostiene il ricorrente che le notifiche non erano idonee a costituire una presunzione di conoscenza effettiva da parte dell'interessato in presenza di un difensore d'ufficio. Il ricorrente depositava memoria con la quale insisteva nei motivi di ricorso. Il ricorso è fondato è ben vero che la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se essa non viene espressamente revocata Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010, Bouhlga, Rv. 246387 Sez. 1, n. 22760 del 29/03/2007, Bardili, Rv. 236789 , ma nel caso in esame si deve considerare quanto previsto dall'art. 175 e.p.p., comma 2, e cioè che in caso di sentenza contumaciale l'imputato è rimesso nel termine per proporre impugnazione, salvo che abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento ed abbia rinunciato a proporre impugnazione. Il D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, che ha modificato l'art. 175 c.p.p., comma 2, ha reso infatti più incisivo lo strumento restitutorio. Secondo l'attuale formulazione della norma legislativa non spetta all'imputato fornire la prova negativa della reale conoscenza del procedimento e della sentenza pronunciata con giudizio contumaciale o con decreto di condanna, ma è onere del giudice della richiesta reperire agli atti l'eventuale prova positiva e la mera regolarità della notifica non può più ormai essere considerata, di per sé sola, dimostrativa dell'effettiva conoscenza della sentenza da parte del destinatario cfr. Cass. Sez. 3 n. 24065 del 13/05/2010, imp. Battanta, Rv. 247796 . Sulla base di queste premesse, deve rilevarsi che la Corte d'appello di Milano ha respinto l'istanza proposta dal D.C. disattendendo i canoni di valutazione imposti dall'attuale versione dell'art. 175 cod. proc. ritenendo che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza sulla scorta di una notifica meramente formale dal che consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza e la restituzione in termini di Della Cave Francesco per l'impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 6.5.2011. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione in termini di D.C.F. per l’impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 6 maggio 2011. Si provveda alla notifica alla parte del presente provvedimento.