Tentato omicidio: “fare o non fare. Non c’è provare”

Il dolo eventuale non è configurabile nell’ipotesi di delitto tentato, poiché è incompatibile con la direzione univoca degli atti compiuti nel tentativo, il quale presuppone il dolo diretto.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 25301, depositata il 13 giugno 2014. Il caso. La Corte d’appello di Cagliari condannava un imputato per il delitto di tentato omicidio ai danni di un appuntato della guardia di finanza, contro cui, per sfuggire al controllo, avrebbe diretto l’auto guidata, non riuscendo però nell’intento, grazie alla reazione dell’agente. I giudici, sulla base degli elementi di fatto, ritenevano sussistente il dolo dell’omicidio, alternativamente a quello delle lesioni. Inoltre, riscontravano nella condotta dell’uomo quantomeno una responsabilità a titolo di dolo eventuale per l’accettazione del concreto rischio della morte dell’appuntato. L’imputato ricorreva in Cassazione, lamentando che le risultanze probatorie non avrebbero potuto consentire di affermare la sua volontà di provocare, anche alternativamente alle lesioni, la morte del pubblico ufficiale, ma, al più, il dolo eventuale, incompatibile con il tentativo criminoso. Dolo alternativo. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che, in materia di elemento psicologico del reato, il dolo alternativo sussiste se l’agente si rappresenta, e vuole indifferentemente, l’uno o l’altro degli eventi ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, per cui deve prevederli entrambi già nel momento in cui si realizza l’elemento oggettivo del reato. Dolo eventuale. Invece, si ha dolo eventuale se l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad un altro scopo, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di una conseguenza diversa della propria condotta, e, nonostante ciò, continua nella sua azione accettando il rischio di cagionarla. Incompatibilità. Perciò, il dolo eventuale non è configurabile nell’ipotesi di delitto tentato, poiché è incompatibile con la direzione univoca degli atti compiuti nel tentativo, il quale presuppone il dolo diretto. Sono compatibili, piuttosto, il tentativo penalmente punibile ed il dolo alternativo, in quanto la sostanziale equivalenza dell’uno o dell’altro evento, che l’agente si rappresenta indifferentemente come causalmente collegabili alla sua condotta ed alla sua cosciente volontà, comporta che questa forma di dolo è diretta, essendo ciascuno degli eventi ugualmente voluto dal reo. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano assunto come equipollenti il dolo diretto, nella forma intenzionale o alternativa, da un lato, ed il dolo eventuale inteso come accettazione del rischio dell’evento letale, dall’altro, nonostante l’incompatibilità di tale ultima forma di dolo con il tentativo criminoso. Perciò, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, imponendo alla Corte d’appello di Cagliari di valutare se l’effettiva volontà dell’imputato era quella di sfuggire all’inseguimento, oppure anche quella di attentare alla vita dell’appuntato, volendone causare alternativamente il ferimento o la morte, escludendo, invece, una terza configurazione dell’elemento psicologico in termini di dolo eventuale.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 marzo – 13 giugno 2014, n. 25301 Presidente Siotto – Relatore Mattei Rilevato in fatto 1. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza emessa il 5 dicembre 2012, ha confermato la sentenza in data 15 febbraio 2012 del Tribunale di Tempio Pausania, con la quale S.F. era stato dichiarato colpevole del delitto di tentato omicidio capo A in esso assorbito il delitto di violenza a pubblico ufficiale di cui al capo B , in danno dell'appuntato della Guardia di finanza, D.A., contro il quale, per sfuggire al controllo, il S. avrebbe diretto l'autovettura da lui condotta, non riuscendo nell'intento per la pronta reazione del D., il quale, per evitare l'investimento, aveva colpito con l'arma di ordinanza il pneumatico del veicolo, fermandone la corsa e colpevole, altresì, della contravvenzione di guida senza patente capo C , poiché mai conseguita fatti commessi in Olbia, il 27 settembre 2011 con la recidiva specifica infraquinquennale. Per il tentato omicidio e per la guida senza patente il S. è stato condannato, riconosciuta e applicata la contestata recidiva, alla pena, rispettivamente, di anni sette di reclusione ed euro 3.000,00 di ammenda, con le conseguenti sanzioni interdittive. La Corte di appello ha dato atto che il Tribunale aveva concluso per la sussistenza del dolo dell'omicidio, alternativamente a quello delle lesioni, in considerazione delle modalità dell'azione e, in particolare, dei seguenti elementi brevissima distanza in cui si erano trovati il S. e l'appuntato D., il quale, col collega Contini Antonio, dopo un lungo inseguimento, stava cercando di interrompere la corsa dell'imputato per sfuggire al controllo forte accelerazione impressa al veicolo dal S. sulla strada sterrata, all'interno dell'oliveto in cui si era inoltrato durante la fuga, proprio nel momento in cui si era trovato di fronte l'appuntato D., riuscito a scampare all'investimento per la prontezza della sua reazione gettatosi di lato , accompagnata dall'esplosione di due colpi in direzione delle ruote del veicolo dei fuggitivo che ne avevano, finalmente, arrestato la corsa. Ha aggiunto la Corte che, nella condotta del S., era quantomeno individuabile una responsabilità a titolo di dolo eventuale per l'accettazione dei concreto rischio della morte del D. e, al riguardo, ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di dolo eventuale e colpa cosciente. Su tale base la Corte territoriale ha, quindi, confermato la prima decisione anche in tema di trattamento sanzionatorio. 2.1. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il S. tramite i difensori, avvocati Antonello Desini e Nicola di Benedetto, i quali, con un primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 e 575 cod. pen., deducono che le risultanze probatorie, di cui evidenziano gli elementi ritenuti contraddittori, non consentivano di affermare la volontà dell'imputato di provocare, anche alternativamente alle lesioni, la morte del pubblico ufficiale, ma al più il dolo eventuale, incompatibile con il tentativo criminoso. 2.2. Con un secondo motivo lamentano l'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio non giustificata dai soli precedenti penali del S., non particolarmente allarmanti e riferibili al suo stato di tossicodipendenza. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e rende superfluo l'esame del secondo. In tema di elemento psicologico del reato, il dolo alternativo sussiste se l'agente si rappresenta e vuole indifferentemente l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicché già al momento della realizzazione dell'elemento oggettivo del reato egli deve prevederli entrambi. Si ha, invece, dolo eventuale allorquando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza della propria condotta e, ciononostante, agisca accettando il rischio di cagionarla. Ne consegue che il dolo eventuale non è configurabile nel caso di delitto tentato, in quanto è ontologicamente incompatibile con la direzione univoca degli atti compiuti nel tentativo, che presuppone il dolo diretto. Al contrario, vi è compatibilità tra tentativo penalmente punibile e dolo alternativo, poiché la sostanziale equivalenza dell'uno e dell'altro evento, che l'agente si rappresenta indifferentemente come eziologicamente collegabili alla sua condotta e alla sua cosciente volontà, comporta che questa forma di dolo è diretta, atteso che ciascuno degli eventi è ugualmente voluto dal reo Sez. 1, n. 385 del 19/11/1999, dep. 14/01/2000, Denaro, Rv. 215251 conformi Sez. 5, n. 6168 del 17/01/2005, Meloro, dep. 17/02/2005, Rv. 231174 Sez. 1, n. 5849 del 18/01/2006, dep. 15/02/2006, Taddei, Rv. 234069 Sez. 1, n. 27620 del 24/05/2007, dep. 12/07/2007, Mastrovito, Rv. 237022 Sez. 1, n. 25114 del 31/03/2010, dep.02/07/2010, Vismara, Rv. 247707 Sez. 6, n. 14342 del 20/03/2012, dep. 16/04/2012, R., Rv. 252565 . In contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, sopra richiamata, la sentenza impugnata, nella ricognizione dell'elemento psicologico del più grave delitto di tentato omicidio, contestato al S., ha assunto come equipollenti il dolo diretto, nella forma intenzionale o alternativa, da un lato, e il dolo eventuale inteso come accettazione del rischio dell'evento letale, dall'altro, nonostantel'incompatibilità di tale ultima forma di dolo con il tentativo criminoso. Ne è derivata una ricostruzione confusa e giuridicamente errata del profilo psicologico del contestato delitto di tentato omicidio, con la conseguenza che si impone un rinnovato giudizio al riguardo, il quale, attento a tutti i profili fattuali della vicenda come emergenti dalle prove acquisite, valuti quale sia stata l'effettiva volontà del S., se quella di sfuggire all'inseguimento con una guida rocambolesca e pericolosa per l'altrui incolumità, ovvero anche quella di attentare all'integrità fisica dell'inseguitore, l'appuntato D., volendone alternativamente il ferimento o la morte, non essendovi spazio invece per la terza configurazione dell'elemento psicologico, erroneamente sostenuta in sentenza, in termini di dolo eventuale. 2. Segue l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari. Così deciso, in Roma, il 19 marzo 2014.