Polizze assicurative al riparo da azioni cautelari? Sì, ma solo dall’altra parte del Tribunale, in sede civile

La misura cautelare reale del sequestro preventivo può essere applicata anche alle polizze assicurative sulla vita, a nulla rilevando, a tal fine, il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, di cui all’art. 1923 c.c.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18736, depositata il 6 maggio 2014. Il caso. Il Tribunale di Foggia confermava il provvedimento del gip, che aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di tre polizze assicurative sulla vita, disposto nei confronti di un indagato per il reato di cui all’art. 3, d.lgs. n. 74/2000 dichiarazione fraudolenta al fine di evadere le imposte . L’uomo ricorreva in Cassazione, affermando che le polizze assicurative non sarebbero sequestrabili, poiché l’art. 1923 c.c. stabilisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Inoltre, veniva contestato il richiamo effettuato dai giudici alla sentenza n. 10532/2013 delle Sezioni Unite Civili della Cassazione, in quanto questa riguardava la confisca, cioè un provvedimento definitivo, e non il sequestro preventivo, la quale è una fattispecie non assimilabile alla prima. Responsabilità civile, non penale. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, stabilito dall’art. 1923 c.c., attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile, mentre non riguarda la disciplina della responsabilità penale. Infatti, la misura cautelare reale del sequestro preventivo non presuppone alcuna responsabilità civile, anzi è indipendente dall’effettiva causazione di un danno quantificabile. Piuttosto, questa misura è finalizzata alla confisca, cioè un provvedimento sanzionatorio che prescinde dal danno e considera solo l’esistenza di un particolare rapporto di strumentalità o di derivazione tra la cosa ed il reato. Conferma. Anche il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite era corretto, in quanto era stato utilizzato dai giudici di merito come mera conferma della correttezza di questa interpretazione, poiché affermava che, nel conflitto tra l’interesse del creditore a soddisfarsi sull’immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni, che siano frutto o provento di attività mafiosa, deve prevalere il secondo. Per questi motivi, dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte di Cassazione ricordava che la misura cautelare reale del sequestro preventivo può essere applicata anche alle polizze assicurative sulla vita, a nulla rilevando, a tal fine, il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, di cui all’art. 1923 c.c.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 aprile – 6 maggio 2014, numero 18736 Presidente Squassoni – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 30.9.2013 ha respinto l'appello avverso il provvedimento con il quale, in data 15.7.2013, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di tre polizze assicurative sulla vita, fino alla concorrenza della somma di Euro 5.239.296,91, disposto nei confronti di G.N. con riferimento al reato di cui agli artt. 81 cod. penumero e 3 d.lgs. 74/2000. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia. 2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che le polizze assicurative non sarebbero sequestrabili in ragione di quanto disposto dall'art. 1923 cod. civ., il quale stabilisce che le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Osserva che a nulla rileverebbe il richiamo, operato dal G.I.P. e dal Tribunale, alla decisione numero 10532/2013 delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, riguardando tale sentenza la confisca, che è un provvedimento definitivo e non anche il sequestro preventivo e che trattasi di fattispecie tra loro non assimilabili. Osserva, infine, che il provvedimento sarebbe inoltre caratterizzato da motivazione infondata o, quanto meno, contraddittoria. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile. Occorre preliminarmente ricordare che l'articolo 325 cod. proc. penumero consente il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'articolo 322-bis cod. proc. penumero solamente per violazione di legge. Sul punto si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte, le quali, richiamando la giurisprudenza costante, hanno ricordato che il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento SS. UU. numero 25932, 26 giugno 2008. Conf. Sez. V numero 43068, 11 settembre 2009.V. anche Sez. VI numero 6589, 11 febbraio 2013 . Da ciò consegue che l'ordinanza impugnata non può essere censurata, in questa sede, per ciò che concernerne la motivazione, la quale, in ogni caso, non presenta affatto vizi così radicali quali quelli indicati dalle decisioni in precedenza richiamate risultando, al contrario, adeguatamente motivata con pertinenti richiami alla giurisprudenza di questa Corte. Detti riferimenti, peraltro, non sono limitati, come si dirà tra breve, al mero richiamo della sentenza 10532/2013 delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, che viene indicata quale conferma dei contenuti di altre pronunce delle sezioni penali, le quali hanno espressamente riconosciuto la possibilità di assoggettare a sequestro preventivo le polizze assicurative sulla vita. 4. Di ciò non si cura, però, il ricorrente, il quale si limita alla mera riproposizione, senza formulazione di specifiche doglianze, della soluzione interpretativa già motivatamente confutata dai giudici dell'appello, i quali hanno peraltro specificato, nella premessa del provvedimento impugnato, che la tesi prospettata consisteva nella sostanziale reiterazione di quanto già sottoposto all'esame del G.I.P a sostegno dell'istanza di revoca della misura reale. 5. Ciò detto, deve osservarsi che, come accennato in precedenza, l'ordinanza impugnata risulta perfettamente allineata alla costante giurisprudenza di questa Corte, che pare pertanto opportuno richiamare, perché pienamente condivisa dal Collegio, il quale non intende discostarsene. Con una prima pronuncia Sez. II numero 16658, 2 maggio 2007 si è infatti chiarito che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, stabilito dall'art. 1923 cod. civ., richiamato anche dall'odierno ricorrente, attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale. Nell'occasione si evidenziavano anche le differenze tra il sequestro preventivo e le fattispecie civilistiche cautelari ed espropriative, considerando che la misura cautelare reale non presuppone alcuna responsabilità civile ed è, anzi, indipendente dall'effettiva causazione di un danno quantificabile e non prelude ad alcuna espropriazione, essendo semmai finalizzato alla confisca, provvedimento sanzionatorio che prescinde dal danno e considera solo l'esistenza di un particolare rapporto di strumentalità o di derivazione tra la cosa e il reato. Si constatava, inoltre, l'irrilevanza di eventuali richiami alla giurisprudenza in tema di sequestro conservativo disposto nel processo penale, trattandosi della medesima misura cautelare disciplinata dal codice di procedura civile ed avente finalità diverse. Il principio è stato successivamente ribadito Sez. VI numero 12838, 4 aprile 2012 , ricordando che quanto disposto dall'art. 1923 cod. civ. riguarda i rapporti civilistici, come confermato anche dalla giurisprudenza civile SS. UU. Civili numero 8271, 31 marzo 2008 . A conclusioni analoghe sono peraltro pervenute altre decisioni, che hanno escluso la rilevanza della richiamata disposizione civilistica Sez. III numero 32813, 29 luglio 2013 Sez. III numero 32809, 29 luglio 2013 Sez. VI numero 1283, 10 gennaio 2013 Sez. II numero 23815, 7 luglio 2006 Sez. II numero 23815, 7 luglio 2006 Sez. II numero 20291, 4 maggio 2004, tutte non massimate . 6. A fronte di tale uniforme orientamento, richiamato anche nel provvedimento impugnato, l'attenzione del ricorrente si è posta, come si è detto, soltanto sul richiamo alla sentenza 10532/2013 delle Sezioni Unite Civili, che i giudici dell'appello hanno menzionato quale mera conferma della correttezza dell'indirizzo interpretativo dettato dalla ricordata giurisprudenza penale, avendo tale pronuncia stabilito che nel conflitto tra l'interesse del creditore a soddisfarsi sull'immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni, che siano frutto o provento di attività mafiosa, deve prevalere il secondo. 7. Alla luce delle considerazioni dianzi svolte deve pertanto, ancora una volta, affermarsi il principio secondo il quale la misura cautelare reale del sequestro preventivo può essere applicata anche alle polizze assicurative sulla vita, a nulla rilevando, a tal fine, il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, di cui all'art. 1923 cod. civ 8. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente Corte Cost. 7-13 giugno 2000, numero 186 - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.