Accertamento induttivo: una buona partenza per il sequestro preventivo

L’accertamento induttivo può fondare anche il sequestro preventivo per equivalente quando l’evasione supera le soglie penali. Nella fase cautelare del procedimento penale, infatti, è sufficiente valutare la sussistenza del fumus del reato e non l’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, tanto più se questi non sono contrastati in sede difensiva.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17982 del 29 aprile 2014. La fattispecie. Il gip del Tribunale di Novara disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente a carico di due uomini e una donna per i reati di cui all’art. 4, d.lgs n. 74/2000 Dichiarazione infedele , mentre per il reato di truffa disponeva il sequestro finalizzato alla confisca della quote di una società immobiliare, di proprietà degli indagati , ritenendola lo strumento per compiere il reato. Il Tribunale del Riesame, cui gli imprenditori si rivolgevano, disponeva, però, il dissequestro poiché, sotto il profilo penale, gli elementi derivanti dall’accertamento fiscale erano privi di efficacia probatoria e, quindi, erano inidonei a rivestire la nozione del fumus del reato contestato. Quanto al sequestro delle quote, la veste giuridica con la quale l’agente si era presentato poteva rilevare unicamente come aspetto della condotta artificiosa, ma non assurgeva a dato di realtà strettamente connesso con il reato di truffa. Il pm ricorre per cassazione, deducendo la violazione, da parte del Tribunale, del limiti giuridici del suo sindacato e ribadendo la sussistenza di un nesso di strumentalità tra il sequestro delle quote e la perpetrazione della truffa. Un accertamento che deve restare a livello di superficie. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso l’accertamento del giudice volto alla individuazione del fumus delicti deve, infatti, restare a livello di superficie, quale valutazione di esistenza e di serietà degli indizi. Lo conferma il fatto che il sequestro preventivo è legittimante disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento delle presenza di gravi indizi di colpevolezza o dell’elemento psicologico. L’accertamento induttivo può fondare anche il sequestro preventivo. L’accertamento induttivo è certamente prova di natura indiziaria e può, dunque, può fondare anche il sequestro preventivo per equivalente quando l’evasione supera le soglie penali. Si tenga conto che l’idoneità probatoria non è elemento determinante, se l’indizio è serio e non vi sono elementi di segno contrario atti ad inficiarlo. Funzionari indotti in errore. Per quanto riguarda le quote societarie, l’agente ha richiesto il finanziamento proprio per la società ed è riuscito ad ottenerlo formando una falsa rappresentazione patrimoniale della stessa e inducendo in errore i funzionari. Si tratta di una condotta strettamente connessa all’ente collettivo. Occorre, alla luce di quanto detto, un ripensamento da parte del Giudice di merito che dovrà colmare le riscontrate lacune motivazionali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 9 – 29 aprile 2014, n. 17982 Presidente Marasca – Relatore Demarchi Albengo Ritenuto in fatto 1. Il pubblico ministero presso il tribunale di Novara propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame di Novara che annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip nei confronti di R.G. , R.M. e B.F. . 2. A carico dei predetti si procede per i reati di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 74-2000 e per il reato di truffa in ordine al primo reato il gip del tribunale di Novara aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, mentre con riferimento alla truffa aveva disposto il sequestro finalizzato alla confisca delle quote della società immobiliare Boieri s.a.s., di proprietà degli indagati, ritenuto che la predetta società fosse stato lo strumento per compiere il reato. 3. Il tribunale, quanto al sequestro per i reati fiscali, premesso che il giudice del riesame può sindacare l'esistenza di precisi indizi del reato contestato, ha ritenuto che la violazione fiscale fosse - nel caso di specie - basata unicamente su un accertamento di tipo induttivo, privo di efficacia probatoria penale. Ha concluso, pertanto, per l'inidoneità degli elementi d'accusa a rivestire la nozione del fumus del reato contestato. 4. Quanto al sequestro delle quote ha ritenuto che la società non potesse considerarsi corpo del reato, quale strumento per il suo compimento, attesa la mancanza di un nesso di strumentalità forte la veste giuridica con la quale l'agente si è presentato - dice il tribunale - può rilevare unicamente come aspetto della condotta artificiosa, ma non assurge a dato di realtà strettamente connesso con il reato di truffa. La società, in poche parole, costituirebbe un nesso di strumentalità puramente occasionale per la perpetrazione della truffa. 5. Il P.M. deduce l'erronea applicazione degli artt. 321 ss. c.p.p., osservando come il tribunale si spinga a valutare il requisito della gravità indiziaria, in tal modo violando i limiti giuridici posti all'ambito del suo sindacato. Sul sequestro delle quote ribadisce l'esistenza di un nesso di strumentalità con la perpetrazione della truffa. Considerato in diritto 1. Il ricorso del pubblico ministero è fondato per entrambi i profili. 2. Sebbene alcune pronunce abbiano affermato che ai fini dell'emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca il giudice deve valutare la sussistenza del fumus delicti in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato configurato, in quanto la serietà degli indizi costituisce presupposto per l'applicazione delle misure Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Ferro, Rv. 257816 , tale accertamento deve rimanere a livello di superficie , quale valutazione di esistenza e di serietà degli indizi. 3. È principio maggioritario, infatti, cui questo collegio aderisce, che il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383 Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415 , essendo preclusa ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla gravità degli stessi. 4. In sede di riesame di misure cautelari reali, pur essendo precluso sia l'accertamento del merito dell'azione penale sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, il giudice deve operare un controllo sulla base fattuale del singolo caso concreto unicamente secondo il parametro del fumus , tenendo conto delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, De Stefani, Rv. 247134 . Nel caso di specie, il tribunale si è spinto troppo oltre, censurando l'ipotesi fattuale dell'accusa sulla base di una ritenuta insufficienza probatoria sotto il profilo della inidoneità della prova ma la natura della prova non è sindacabile in questa sede, in cui sono sufficienti indizi, nemmeno gravi. E l'accertamento di tipo induttivo - peraltro oggetto di contestazione specifica cfr. pag. 2 del ricorso - è certamente prova di natura indiziaria, idonea ai fini di specie. Tantopiù che non risultano depositati documenti da parte della difesa idonei a contrastare gli accertamenti della Guardia di Finanza. Ne consegue che il provvedimento deve essere annullato, con rinvio al tribunale di Novara affinché compia una nuova valutazione sul fumus e non sulla gravità degli indizi, tenendo conto che l'idoneità probatoria non è elemento determinante, se l'indizio è serio e non vi sono elementi di segno contrario atti ad inficiarlo. 5. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato nel caso di specie sembra che l'agente non si sia presentato come imprenditore titolare di quote societarie al fine di ottenere una somma di denaro, ma che abbia richiesto il finanziamento proprio per la società e che sia riuscito ad ottenerlo perché ha formato una falsa rappresentazione patrimoniale della stessa, con ciò inducendo in errore i funzionari della banca. Se così è e spetta al giudice del merito chiarire meglio tali aspetti , non si tratterebbe di mero rapporto occasionale, ma di condotta strettamente connessa all'ente collettivo. 6. Anche su tale aspetto, dunque, si sollecita un ripensamento da parte del giudice di rinvio, che dovrà colmare le riscontrate lacune motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Novara.