Interruzione della circolazione sta a collettività in pericolo come guida in stato di ebbrezza sta a revoca della patente

Al fine della revoca della patente, ciò che deve essere considerato è il comportamento dell’agente, consistente nell’aver posto in essere, in stato di ebbrezza alcolica, un fatto potenzialmente dannoso e idoneo a determinare una rilevante turbativa nella circolazione stradale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17679 del 23 aprile 2014. Ubriaco al volante. Il Tribunale di Sanremo condanna alla pena di giustizia un uomo per aver condotto un ciclomotore in stato di ebbrezza alcolica causando un sinistro stradale. Veniva, inoltre, disposta la sospensione della patente di guida di cui era titolare l’imputato e la confisca del veicolo. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova propone ricorso per cassazione, per non essere stata disposta la revoca della patente, nonostante la consumazione del reato. Revoca della patente quando e perché. L’art. 186, comma 2 -bis , c.d.s. prevede che, ove sia commesso un reato rientrante nell’ipotesi di cui alla lett. c Guida sotto l'influenza dell'alcool , la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI . Ciò si è verificato nel caso di specie, data la contestazione della predetta circostanza aggravante. Se ne deduce che al fine della revoca della patente, ciò che deve essere considerato è il comportamento dell’agente, consistente nell’aver posto in essere, in stato di ebbrezza alcolica, un fatto potenzialmente dannoso e idoneo a determinare una rilevante turbativa nella circolazione stradale. Nessun rilievo al giudizio comparativo tra circostanze. Ai fini dell’applicazione delle revoca della patente, non assume alcun rilievo il giudizio comparativo di prevalenza tra circostanze attenuanti generiche e l’aggravante di cui al comma 2 -bis dell’art. 186 c.d.s., essendo il regime della sanzione ancorato alla solo presenza dell’aggravante richiamata. La sentenza deve, quindi, essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 marzo – 23 aprile 2014, n. 17679 Presidente Bianchi – Relatore Esposito Ritenuto in fatto Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Sanremo ai sensi dell'art. 444 nei confronti di L.G. per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c , comma 2 bis e 2 sexies D.lvo 285/1992, per avere egli condotto un ciclomotore in stato di ebbrezza alcolica causando un sinistro stradale fatto del 1/5/2011 . Il Tribunale, oltre a comminare la pena di giustizia, disponeva la sospensione della patente di guida di cui era titolare l'imputato era già in vigore all'epoca del fatto la norma introdotta dall'art. 42, comma secondo, lett. a , L. 29 luglio 2010, n. 120, modificativa dell'articolo 219 bis C.d.S. e la confisca del veicolo di sua proprietà, nell'occasione condotto. Con il ricorso il Procuratore generale deduce violazione di legge, osservando che non era stata disposta la revoca della patente di guida, derivante ope legis dalla consumazione del reato in questione, pur essendo stato accertato che l'interessato aveva provocato un incidente stradale conclude, pertanto, chiedendo l'annullamento della sentenza in parte qua con i conseguenti provvedimenti. Considerato in diritto Il ricorso deve essere accolto. L'art. 186 cod. della strada, al comma 2 bis, prevede, infatti, che, ove sia commesso un reato rientrante nell'ipotesi di cui alla lett. c , la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI . Tale ipotesi ricorre nella specie, posto che dalla stessa formulazione dell'imputazione risulta la contestazione della predetta circostanza aggravante e che la nozione di incidente stradale nell'accezione rilevante nella prospettiva di cui all'art. 186, comma 2-bis, c.d.s. , a seguito dell'elaborazione interpretativa cui è stata sottoposta ad opera di questa corte di legittimità, è riferibile a qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli Cass., Sez. 4, n. 47276/2012, Rv. 253921 . Tanto premesso, il Collegio, discostandosi dall'interpretazione proposta nelle sue memorie dal Procuratore Generale presso questa Corte, ritiene che nessun rilievo assuma, ai fini dell'applicazione della revoca della patente di guida, il giudizio comparativo di prevalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 cod. strada, posto a base del patteggiamento. Il legislatore, infatti, con la formulazione letterale della disposizione la patente di guida è sempre revocata , coerente con la ratio di rigore sottesa alla disciplina, ha inteso imporre una prescrizione a carattere oggettivo e ancorare il regime della sanzione alla sola presenza dell'aggravante richiamata. Ciò che viene in considerazione ai fini della revoca è il comportamento dell'agente, consistente nel l'aver posto in essere, in stato di ebbrezza alcolica, un fatto potenzialmente dannoso e idoneo a determinare una rilevante turbativa nella circolazione stradale. Ne consegue che, ai fini che qui interessano, alcuna rilevanza può essere attribuita alla contestuale concessione di circostanze attenuanti, ancorché dichiarate prevalenti, non valendo il giudizio di comparazione tra circostanze ad elidere la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell'aggravante in argomento per analoga soluzione, con riguardo alla rilevanza del giudizio di comparazione tra circostanze in tema d'indulto, si vedano Cass. Sez. 1, n. 14432 del 2007 Cass. Sez. 1, n. 29709 del 2007 Cass. Sez. 4, n. 35703 del 2007 Cass. Sez. 1 n. 13691 del 2008 . La sentenza deve essere, quindi, annullata senza rinvio, con eliminazione della sospensione e l'applicazione della revoca della patente di guida, in conformità al disposto di cui all'art. 620 c.p.p P.Q.M. La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, statuizione che elimina dispone applicarsi in luogo di essa la sanzione amministrativa della revoca della patente.