Rette scolastiche, spese per viaggi e abbigliamento non compensano l’omesso mantenimento

Confermata la condanna nei confronti di un padre che non ha effettuato il versamento di 2mila euro mensili stabilito dal giudice, a chiusura della procedura di separazione dalla coniuge, come contributo per il mantenimento dei figli minori. Indiscutibile la violazione degli obblighi di assistenza familiare. Irrilevante il fatto che l’uomo abbia provveduto a sostenere in via alternativa alcune spese dei figli.

‘Bucato’ completamente il versamento mensile di 2mila euro a favore dei figli minori. Evidente la colpa del padre, che ha scientemente ignorato l’obbligo fissato a suo carico in Tribunale, a chiusura della separazione dalla moglie. Consequenziale, e corretta, la condanna, che non può essere messa in discussione dalla scelta dell’uomo di provvedere in maniera alternativa – coprendo, ad esempio, rette scolastiche e spese per viaggi – ai bisogni dei figli. Cassazione, sentenza numero 17691, sesta sezione penale, depositata oggi Mantenimento. Comune linea di pensiero per i giudici di primo e di secondo grado condanna alla pena di giustizia nei confronti di un uomo – di professione medico –, colpevole di non avere corrisposto la somma di 2mila euro mensili – imposta con provvedimento del Tribunale, a conclusione della procedura di separazione dell’uomo dalla coniuge – come mantenimento dei figli minori . Questa visione, però, viene contestata dal legale dell’uomo, il quale evidenzia, innanzitutto, il fatto che ai figli minori non erano mancati i mezzi di sussistenza perché la moglie separata esercente la professione di medico, aveva avuto un adeguato stipendio mensile . Peraltro, aggiunge il legale, l’uomo aveva, comunque, versato ai figli, a più riprese, importi di varie entità per far fronte alle rette scolastiche e a spese di viaggio, e per l’acquisto di vestiti . Violazione . Ma le obiezioni mosse in Cassazione dal legale non modificano assolutamente gli equilibri stabiliti nei giudizi di merito così, difatti, i giudici del ‘Palazzaccio’ confermano la condanna nei confronti dell’uomo. Evidente, per i giudici, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare , compiuto dall’uomo che, in qualità di genitore separato , non ha adempiuto agli obblighi di versamento imposti dal giudice civile in favore dei figli minori . E tale omissione, sia chiaro, riguarda non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale, quali vitto e alloggio ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un soddisfacimento, sia pur contenuto, di altre complementari esigenze della vita quotidiana, quali, abbigliamento, libri di istruzione, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione . Tale quadro non può essere modificato, chiariscono i giudici, da una strada alternativa percorsa dal genitore obbligato al versamento in favore dei figli minori per essere chiari, egli non può sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, con ‘cose’ o ‘beni’ quali computer e capi di abbigliamento . Ciò significa che è irrilevante il fatto che l’uomo avesse versato in favore dei figli minori oltre 3mila euro per il pagamento di rette scolastiche, spese di viaggio e vestiti ciò che conta davvero, concludono i giudici, è che egli ha del tutto omesso di versare la somma di 2mila euro mensili, oltre al 50 per cento delle spese straordinarie, comprese quelle scolastiche , come stabilito dal giudice civile per il mantenimento dei figli minori rimasti a carico della moglie separata .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 – 23 aprile 2014, n. 17691 Presidente De Roberto – Relatore Aprile Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado del 01/03/2012 con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato alla pena di giustizia R.C. in relazione al reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen., per avere, dal 19/07/2008 e fino alla data delle sentenza di prime cure, omesso di corrispondere la somma di euro 2.000 mensili imposta con provvedimento del Presidente del Tribunale civile il 23/06/2006 quale contributo per il mantenimento dei figli minori, facendo mancare loro i mezzi di sussistenza. Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali acquisite durante l'istruttoria di primo grado avessero dimostrato la colpevolezza del C. in ordine al reato come contestatogli. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il C., con atto sottoscritto dal suo difensore avv. D.L., il quale, con un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione alla norma del codice penale oggetto di contestazione, per non avere la Corte di appello tenuto conto che, dopo la separazione dalla coniuge, benché egli avesse omesso ogni mese il versamento della somma fissata dal giudice civile, ai suoi tre figli minori non fossero mancati i mezzi di sussistenza, dato che la moglie, come lui esercente la professione di medico, aveva avuto un adeguato stipendio mensile, e che egli aveva, comunque, versato ai figli, a più riprese, importi di varie entità per fare fronte alle rette scolastiche ed a spese di viaggio e per l'acquisto di vestiti. 3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto. Costituiscono espressione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale i principi secondo i quali - in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale quali il vitto e l'alloggio , ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori mezzi di trasporto mezzi di comunicazione . così, tra le diverse, Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, G., Rv. 253908 Sez. 6, n. 2736/09 del 13/11/2008, L., Rv. 242855 - integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore separato che non adempie agli obblighi di versamento imposti dal giudice civile in favore dei figli minori, essendo escluso ogni accertamento in sede penale sulla effettiva capacità proporzionale di ciascun coniuge di concorrere al soddisfacimento dei bisogni dei minori, e spettando al solo civile tale verifica, in quanto la disposizione incriminatrice si limita a sanzionare la condotta di inadempimento così, tra le molte, Sez. 6, n. 46750 del 18/10/2012, C., Rv. 254273 - e, ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non ha la facoltà di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento della prole con cose o beni che, secondo una sua scelta arbitraria, meglio corrispondano alle esigenze del minore beneficiario, quali computer o capi di abbigliamento Sez. 6, n. 8998 del 11/02/2010, B., Rv. 246413 . Di tali criteri di interpretazione della norma incriminatrice in esame la Corte di appello di Palermo ha fatto corretta applicazione, osservando, da un lato, come in oltre un anno e mezzo il C., esercente la professione di medico e, dunque, dotato di adeguata capacità reddituale, avesse dimostrato di aver versato in favore dei tre figli minori poco più di 3.300 euro per il pagamento di rette scolastiche, spese di viaggio e vestiti, ma come avesse del tutto omesso di versare la somma di 2.000 euro mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie, comprese quelle scolastiche, importo stabilito dal giudice civile per il mantenimento dei figli rimasti a carico della moglie separata e come, da altro lato, la coniuge avesse provato di aver dovuto praticare significative ristrettezze economiche e di avere, anzi, dovuto fare affidamento sull'aiuto di parenti per fare fronte ai bisogni dei figli v. pagg. 4-5 sent. impugn. . 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.