Opposizione tardiva all’archiviazione: il giudice non può ignorare le carte in tavola

L’opposizione della persona offesa alla proposta di archiviazione deve essere presa in considerazione, salvo poi un’eventuale dichiarazione di inammissibilità, anche se sia effettivamente tardiva. Infatti, l’osservanza del termine di dieci giorni non è prescritta dalla legge a pena di inammissibilità, salva la possibilità per il giudice di provvedere legittimamente dopo la scadenza.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17624, depositata il 22 aprile 2014. Il caso. Il gip del tribunale di Nola dichiarava inammissibile l’opposizione, proposta dalla persona offesa, all’archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di un imputato, a causa dell’asserita tardività dell’atto. L’opponente ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione del principio, secondo cui la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione incide sul diritto della persona offesa alla valutazione nel contraddittorio tra le parti delle censure mosse alla domanda di archiviazione avanzata dal pm e sono, quindi, sindacabili in punto di legittimità. Perciò, quando il provvedimento venga assunto senza contraddittorio, nonostante un’opposizione ammissibile, questo deve essere annullato. Nel caso specifico, il gip avrebbe considerato erroneamente tardiva l’opposizione, che, però, doveva essere considerata una forma di impugnazione, che è sottoposta alla norma dell’art. 583, comma 2, c.p.p., secondo cui l’atto si considera presentato nella data di spedizione mediante il servizio postale. La ricorrente aveva adempiuto a tale obbligo, spedendo la dichiarazione di opposizione entro il decimo giorno da quello della notifica della richiesta del pm. Il Procuratore Generale chiedeva l’accoglimento del ricorso, considerando che, comunque, l’opposizione deve essere presa in considerazione dal giudice, se viene sottoposta alla sua attenzione prima che il provvedimento sulla richiesta di archiviazione sia stato deliberato. Da tenere in considerazione. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione riteneva che l’opposizione deve essere presa in considerazione, salvo poi un’eventuale dichiarazione di inammissibilità, anche se sia effettivamente tardiva. Infatti, l’osservanza del termine di dieci giorni non è prescritta dalla legge a pena di inammissibilità, salva la possibilità per il giudice di provvedere legittimamente dopo la scadenza. Nel caso di specie, nonostante il giudice avesse preso cognizione dell’opposizione prima di deliberare, non ne aveva tenuto conto. Mezzo postale. Per quanto riguarda il mezzo utilizzato per la presentazione dell’opposizione, i giudici di legittimità rilevavano che la possibilità del ricorso al servizio postale prescinde dalla classificazione dell’opposizione come mezzo impugnatorio. È prevista la possibilità, ai sensi dell’art. 408, comma 3, c.p.p., di presentare opposizione senza che sia stabilita alcuna formalità, né il luogo o l’ufficio di presentazione dell’atto. Delle formalità non prescritte dalla legge restringerebbero indebitamente il diritto della persona offesa, privandola della possibilità di ricorrere ad un mezzo usuale per l’amministrazione giudiziaria. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 8 gennaio – 22 aprile 2014, n. 17624 Presidente Agrò – Relatore Leo Ritenuto In Fatto 1. È impugnato il decreto in data 21/02/2013 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola ha disposto, previa dichiarazione di inammissibilità della opposizione proposta dalle persona offesa N.M. , l'archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di A.R. , relativamente ai delitti di cui agli artt. 368, 610 e 642 cod. pen L'inammissibilità dell'opposizione è stata dal Giudice ritenuta in ragione dell'asserita tardività dell'atto, presentato il 12/02/2013 sebbene la persona offesa avesse ricevuto notifica della richiesta di archiviazione fin dal 18/01/2013. 2. Propone ricorso il Difensore della opponente, chiedendo sia riconosciuta la nullità dell'impugnato decreto per violazione di legge, in relazione al comma 6 dell'art. 409 cod. proc. pen Il ricorrente richiama cioè il principio per il quale la dichiarazione di inammissibilità della opposizione, o la mera omissione di ogni provvedimento in merito alla medesima, incidono sul diritto della persona offesa alla valutazione nel contraddittorio tra le parti delle censure mosse alla domanda di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, e sono dunque sindacabili in punto di legittimità. Con la conseguenza che, quando il provvedimento sia assunto de plano nonostante una opposizione ammissibile, allo stesso deve applicarsi la sanzione di nullità prevista dal comma 5 dell'art. 127 cod. proc. pen Nella specie - si sostiene - il Giudice per le indagini preliminari avrebbe considerato erroneamente tardiva l'opposizione. Questa dovrebbe giudicarsi infatti quale forma di impugnazione, e per essa dovrebbe quindi valere la regola enunciata al comma 2 dell'art. 583 cod. proc. pen., secondo cui l'atto si considera presentato nella data di spedizione mediante il servizio postale. La ricorrente ha documentato che, in effetti, la dichiarazione di opposizione nell'interesse della N. era stata spedita per il mezzo della posta entro il decimo giorno da quello della notifica della richiesta formulata dal Pubblico ministero. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso sia per adesione alla tesi prospettata dalla ricorrente, sia, e comunque, in base al principio per il quale, quand'anche tardiva, l'opposizione deve essere presa in considerazione dal giudice dell'archiviazione, se perviene alla sua attenzione prima che il provvedimento sulla richiesta di archiviazione sia stato deliberato. Considerato In Diritto 1. Il ricorso deve essere accolto, per l'essenziale ragione che l'opposizione avrebbe dovuto essere presa in considerazione salva poi una eventuale dichiarazione di inammissibilità per difetto dei requisiti legittimanti di cui all'art. 410 cod. proc. pen. anche se fosse stata effettivamente tardiva. Il principio è ormai comunemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che rileva come l'osservanza del termine di dieci giorni non sia prescritta dalla legge a pena di inammissibilità, salva naturalmente la possibilità per il Giudice di provvedere legittimamente dopo l'inutile sua scadenza Sez. 2, Sentenza n. 33882 del 16/06/2010, rv. 248120 Sez. 5, Sentenza n. 19073 del 31/03/2010, rv. 247511 Sez. 1, Sentenza n. 31605 del 13/07/2009, rv. 244323 Sez. 2, Sentenza n. 35169 del 03/07/2008, rv. 241117 Sez. 5, Sentenza n. 18440 del 03/04/2007, rv. 236922 Sez. 2, Sentenza n. 15888 del 16/03/2006, rv. 234243 . Nel caso di specie il principio è stato sicuramente violato, visto che lo stesso provvedimento impugnato rende conto di come il Giudice avesse preso cognizione dell'opposizione prima di deliberare. Resta solo da aggiungere, poiché attiene ad un presupposto della decisione assunta, che il Collegio considera correttamente presentata per mezzo della posta, a prescindere dalla tempestività, la dichiarazione di opposizione. La possibilità del ricorso al servizio postale prescinde dalla classificazione dell'opposizione quale mezzo impugnatorio, che in effetti è discussa. Questa Corte ha già rilevato in altre occasioni, infatti, come il comma 3 dell'art. 408 cod. proc. pen. preveda la possibilità di presentare opposizione senza stabilire in proposito alcuna formalità, e senza indicare luogo ed ufficio di presentazione dell'atto. L'introduzione di formalità non prescritte dalla legge, e comunque non presidiate dalla sanzione di inammissibilità, implicherebbe una indebita restrizione del diritto della persona offesa, privando quest'ultima della possibilità di ricorso ad un mezzo ampiamente utilizzato dall'amministrazione giudiziaria, ed introducendo difficoltà logistiche e necessità di spesa non giustificate né da una prescrizione esplicita del legislatore, né da un contrapposto interesse, ferma restando la necessità che risulti certa l'identità del mittente Sez. 2, Sentenza n. 28148 del 13/01/2004, n. 229697. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l'ulteriore corso.