Minaccia prostituta per avere uno sconto: utilità ingiusta per il pubblico ufficiale

In tema di concussione, per utilità si intende tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un facere e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune. Perciò, anche i favori sessuali rientrano nella nozione di utilità, in quanto rappresentano, comunque, un vantaggio per il pubblico funzionario che ne ottenga la promessa o l’effettiva prestazione.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17397, depositata il 18 aprile 2014. Il caso. Il gup del tribunale di Pisa dichiarava di non doversi procedere, perché il fatto non sussisteva, per il reato di concussione ex art. 317 c.p., nei confronti di un sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver costretto una prostituta ad accettare, per una prestazione sessuale, una somma inferiore rispetto a quella prevista, dietro minaccia di ritorsioni da parte dell’autorità pubblica. Il Procuratore Generale ricorreva in Cassazione, contestando al giudice di aver applicato un criterio civilistico ad una fattispecie penale, il cui concreto profilo non richiedeva di decidere se dal rapporto contrattuale, a causa illecita, derivassero o meno obblighi giuridici tra le parti, ma di verificare, piuttosto, se l’utilità conseguita dal pubblico ufficiale, cioè la differenza di prezzo in suo favore, fosse indebita. Utilità ingiusta. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che, in tema di concussione, per utilità si intende tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un facere e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune. Inoltre, ai fini della configurabilità del delitto di concussione, i favori sessuali rientrano nella nozione di utilità, in quanto rappresentano, comunque, un vantaggio per il pubblico funzionario che ne ottenga la promessa o l’effettiva prestazione. Il caso di specie prospettava la condotta di un pubblico ufficiale che, nell’abusare della sua qualità e dei suoi poteri, aveva costretto una prostituta ad accettare una controprestazione ridotta, dietro minaccia di ritorsioni riguardanti provvedimenti da parte delle forze dell’ordine. Non è una causa civile. Perciò, era improprio il riferimento al fatto che la causa illecita dell’obbligazione non rende giuridicamente azionabile il credito, sull’assunto che la persona offesa non avrebbe alcuna legittimazione ad agire in giudizio per pretendere l’adempimento coattivo del pagamento del corrispettivo concordato. Al contrario, era necessario stabilire se il pubblico ufficiale avesse conseguito un’utilità indebita, come risultato di una condotta costrittiva, posta in essere mediante l’abuso dei suoi poteri o della sua qualità. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 febbraio – 18 aprile 2014, n. 17397 Presidente De Roberto – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 21 febbraio 2013 il G.u.p. presso il Tribunale di Pisa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di F.S. per il reato di cui all'art. 317 c.p. capo sub a , limitatamente alla condotta consumata nei confronti di O.B. , perché il fatto non sussiste. 1.1. L'imputato, sottufficiale dei Carabinieri, è accusato di avere costretto la persona offesa, esercitante il meretricio, ad accettare la somma di denaro pari a trenta Euro, quale prezzo di un'eseguita prestazione sessuale, anziché la maggior somma di cinquanta Euro, dietro minaccia di ritorsioni da parte dell'autorità pubblica. 2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Firenze, deducendo l'erronea interpretazione dell'art. 317 c.p., per avere il primo Giudice applicato un criterio civilistico ad una fattispecie penale, il cui concreto profilo non richiedeva di decidere se dal rapporto contrattuale, a causa illecita, derivassero o meno obblighi giuridici tra le parti, ma di verificare piuttosto se l'utilità conseguita dal pubblico ufficiale — ossia, la differenza in suo favore tra il prezzo concordato e quello minore effettivamente corrisposto — fosse indebita . 3. Con memoria depositata il 29 gennaio 2014 il difensore di F.S. ha svolto una serie di considerazioni a sostegno della declaratoria di rigetto del ricorso proposto dal P.G., evidenziando che tra parti non sarebbe stato concordato alcun prezzo per la prestazione sessuale, mentre solo dopo che quest'ultima venne consumata, e non prima, venne richiesta la somma di Euro cinquanta, che l'imputato non era tenuto affatto a corrispondere, e che peraltro ha corrisposto, seppure parzialmente. Nel merito della questione, inoltre, va osservato che, alla stregua delle risultanze processuali, in ordine al riconoscimento dell'imputato da parte della O.B. sussistono fondati dubbi, e che, in ogni caso, la sentenza del G.u.p. merita di essere confermata poiché egli ha posto in rilievo come dall'istruttoria fosse emerso il consenso della O. ad effettuare la prestazione sessuale, con la conseguente esclusione di ogni abuso delle qualità e delle funzioni di pubblico ufficiale da parte dell'imputato, la cui condotta di ritenzione di parte della somma di denaro non poteva qualificarsi come indebita, versandosi in una ipotesi di rapporto contrattuale con causa illecita. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato e va accolto, avendo l'impugnata pronuncia erroneamente sovrapposto un criterio di derivazione civilistica alle regole proprie dell'accertamento dei fatti ipotizzati come rilevanti nel giudizio penale. 5. È noto, sulla base di un consolidato insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte Sez. 6, n. 33843 del 19/06/2008, dep. 25/08/2008, Rv. 240796 , che, in tema di concussione, il termine utilità indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un facere e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune. È patimenti noto Sez. 6 n. 9528 del 09/01/2009, dep. 03/03/2009, Rv. 243048 che, ai fini della configurabilità del delitto di concussione, i favori sessuali rientrano nella nozione di utilità , dovendosi ritenere che gli stessi rappresentano comunque un vantaggio per il pubblico funzionario che ne ottenga la promessa o la effettiva prestazione. Nel caso in esame, invero, il tema d'accusa è stato chiaramente delineato, prospettando la condotta di un pubblico ufficiale che, nell'abusare della sua qualità e dei suoi poteri, avrebbe costretto la persona offesa, esercitante l'attività di prostituzione, ad accettare una controprestazione ridotta, dietro minaccia di ritorsioni legate all'adozione nei suoi confronti di provvedimenti di polizia amministrativa o di polizia giudiziaria. È del tutto improprio, dunque, il riferimento, contenuto nella motivazione dell'impugnata pronunzia, al fatto che la causa illecita dell'obbligazione non rende giuridicamente azionabile il credito, sull'assunto che la persona offesa non avrebbe alcuna legittimazione ad agire in giudizio per pretendere l’adempimento coattivo del pagamento del concordato corrispettivo, dovendosi invece stabilire se il pubblico ufficiale abbia conseguito una utilità indebita quale risultato di una condotta costrittiva posta in essere mediante l’abuso dei suoi poteri ovvero della sua qualità. 6. S’impone, conseguentemente, l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza, per nuovo esame che, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, dovrà rimediare all’errore evidenziato, colmando la su indicata lacuna motivazionale ed uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede stabiliti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pisa per nuova deliberazione.