La volontà è inutile senza controllo: la crisi economica porta all’assoluzione

Non è punibile una società, in caso di mancato versamento delle ritenute, se tale omissione è stata determinata da un sequestro conservativo che ha coinvolto tutti i beni aziendali, in quanto mancherebbe il requisito soggettivo del dolo generico, richiesto dalla legge.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17024, depositata il 17 aprile 2014. Il caso. La Corte d’appello di Milano condannava, ex art. 10- bis d.lgs. n. 74/2000, il rappresentante legale di una società, per non aver versato, nel termine utile per la dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata al sostituto d’imposta per un ammontare superiore alla soglia di punibilità prevista dalla legge. Mancanza di dolo. L’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, in quanto il mancato pagamento delle ritenute operate sugli stipendi dei dipendenti era stato determinato da carenza di liquidità finanziaria. Crisi economica. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione rilevava che, effettivamente, la società versava in uno stato di grave crisi economica, aggravata dal sequestro conservativo di tutti i suoi beni mobili, immobili, crediti, quote ed azioni. I giudici d’appello, però, motivavano semplicemente che tale sequestro non aveva determinato un blocco totale della liquidità della società. Valutazione più approfondita. A giudizio della Cassazione, tuttavia, la valutazione delle conseguenze della misura cautelare sulla residua liquidità economica della ditta, ai fini della reale possibilità di effettuare il versamento della somma dovuta a titolo di ritenuta fiscale, andava effettuato con maggiore esaustività e pertinenza, in modo da accertare in concreto la sussistenza o meno del dolo generico richiesto dalla legge. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 marzo – 17 aprile 2014, n. 17024 Presidente Squassoni – Relatore Gentile Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 18/12/2012, confermava la sentenza del Tribunale di Milano, in data 24/03/2011, appellata da D.G. , imputato del reato di cui all'art. 10 bis d.lgs. 74/2000 come contestato in atti e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione. 2. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b ed e , cod. proc. pen 2.1. In particolare il ricorrente esponeva a che non sussisteva l'elemento soggettivo del reato de quo. Invero il mancato pagamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti era stato determinato da carenza di liquidità finanziaria b che non erano state concesse le attenuanti generiche senza congrua motivazione c che era stata omessa l'informativa del reato di cui all'art. 129, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. nei confronti del Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti, con conseguente nullità delle sentenze di 1 e 2 grado d che nella fattispecie non ricorreva la rilevante offensività per gli interessi dell'Erario tenuto conto che era stata superata in modesta misura la soglia di punibilità prevista dall'art. 10 bis d.L. 74/2000. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. 1.1. D.G. , all'esito dei giudizi di 1 e 2 grado, è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 10 bis d.lgs. 74/2000 - per avere, quale rappresentante legale della Premier Food srl, omesso di versare nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ossia entro il 30/09/2006 le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti di imposta per l'ammontare di Euro 62.301,00 somma superiore alla soglia di punibilità fissata in Euro 50.000,00 per il periodo di imposta 2005. 1.2. La difesa di D.G. - quanto alla responsabilità penale del ricorrente - non contesta l'elemento obiettivo del reato - ossia il mancato versamento delle ritenute pari ad Euro 62.301,00 - bensì censura la sentenza impugnata per carenza di motivazione in ordine alla asserita mancanza dell'elemento soggettivo del reato in relazione al dolo generico richiesto dalla norma di cui all'art. 10 bis d.lgs. 74/2000. 1.3. In particolare il ricorrente ha eccepito di non aver versato le somme dovute poiché all'epoca dei fatti la Premier Food srl versava in uno stato di gravissime difficoltà economiche, aggravate dal sequestro conservativo di tutti i beni mobili, immobili, crediti, quote ed azioni di pertinenza della Premier Food srl fino alla concorrenza di Euro 450.723,19. 1.4. In ordine a tale eccezione la sentenza impugnata ha motivato asserendo che il predetto sequestro conservativo non determinava un blocco totale della liquidità della Premier Food s.r.l 2. Trattasi di motivazione insufficiente e carente. Invero dalla documentazione acquisita al procedimento risulta che all'epoca dei fatti era stato disposto dal Tribunale di Milano con ordinanza emessa il 29/08/2006 il sequestro conservativo di tutti i beni mobili ed immobili della Premier Food srl sino alla concorrenza di Euro 450.723,19, a garanzia di pari credito vantato da Unicredit Banca Impresa Spa nei confronti della Premier Food srl. Orbene la valutazione delle conseguenze del citato sequestro conservativo sulla residua liquidità economica della Premier Food srl ai fini della reale possibilità di effettuare il versamento della somma dovuta a titolo di ritenuta fiscale nel termine del 30/09/2006, andava effettuato con maggiore esaustività e pertinenza il tutto ai fini dell'accertamento in concreto della sussistenza /o meno del dolo richiesto dalla norma di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000. 3. L'accoglimento delle doglianze di cui sopra preclude, allo stato, l'esame delle ulteriori censure dedotte nel ricorso, essendo assorbente la prima censura. 4. Va annullata, pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Milano, in data 18/12/2012, con rinvio a detto Ufficio Giudiziario. P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.