Edificio da ricostruire, lo scheletro deve rimanere lo stesso

Non si può parlare di ricostruzione di un edificio, se vengono modificate tutte le sue caratteristiche, tra cui area di sedime, volumetria e sagoma.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16695, depositata il 16 aprile 2014. Il caso. Il Tribunale del riesame di Bari confermava il provvedimento di sequestro del gip, disposto per i reati previsti dall’art. 44, lettere a e b , d.P.R. n. 380/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , in relazione alla ricostruzione di edificio da qualificarsi come nuova costruzione. Il costruttore ricorreva in Cassazione, lamentando la motivazione apparente del provvedimento. Il fabbricato realizzato doveva ritenersi conforme sia ai permessi a costruire rilasciati dal Comune di Gravina sia alle Norme Tecniche di Attuazione N.T.A. , in quanto si trattava non di una nuova costruzione, ma di una ricostruzione condizionata, in cui è consentita, oltre alla ricostruzione dell’edificio , anche una sopraelevazione alta con altezza massima di 9,5 metri. Attraverso la demolizione e la ricostruzione, era stata realizzata una ristrutturazione edilizia, con una sopraelevazione di altezza consentita, rispettosa della sagoma preesistente e della superficie, con una diminuzione del volume preesistente per realizzare la sopraelevazione. Anche lo spostamento dell’area di sedime, cioè il suolo occupato, del fabbricato veniva giustificato dalla necessità di realizzare una rampa di accesso ai box. Nuova costruzione. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che la decisione del Tribunale era basata sulle valutazioni tecniche, che avevano evidenziato una maggior consistenza del nuovo corpo di fabbrica, tale da invadere le aree vicine, le quali, secondo le N.T.A., dovevano conservare l’assetto originario a verde. Inoltre, era indubbio il non avvenuto mantenimento, oltre che della sagoma, anche della volumetria dell’edificio preesistente con conseguente aumento del numero di piani e di unità . Infine, veniva valorizzata la violazione delle distanze. Alla luce di tali elementi, risultava, quindi, chiaro che il nuovo edificio dovesse essere inquadrato nell’ipotesi di nuova costruzione, per cui appariva motivata la conclusione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza del fumus dei reati per i quali il sequestro era stato disposto. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 marzo – 16 aprile 2014, n. 16695 Presidente Squassoni – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. V.G. ha proposto ricorso avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Bari con cui è stato rigettata la richiesta di riesame presentata nei confronti del provvedimento di sequestro preventivo del G.i.p. presso il medesimo Tribunale disposto per i reati di cui all'art. 44, lett. a e b del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione alla ricostruzione di edificio da qualificarsi quale nuova costruzione. 2. Con un unico motivo lamenta la motivazione apparente del provvedimento non avendo considerato il Tribunale le doglianze difensive esposte nella consulenza di parte redatta dall'Ing. Paternoster, avendo invece approfondito unicamente gli elementi evidenziati nella consulenza dell'architetto Turrin di fatto, il fabbricato realizzato dagli indagati deve ritenersi conforme ai permessi a costruire rilasciati dal Comune di Gravina nonché rispettoso delle disposizioni delle N.t.a. del P.p. nella specie evidenzia trattarsi di una ricostruzione condizionata, come tale disciplinata dall'articolo 8 lett. h delle N.t.a. del P.p. che consente, oltre alla ricostruzione del fabbricato, la sopraelevazione con altezza massima pari a metri 9,50 e non di una nuova costruzione evidenzia essere stata realizzata, nella specie, attraverso la demolizione e la ricostruzione, una ristrutturazione edilizia con sopraelevazione dell'immobile sino ad altezza massima di metri 9,50 rispettando la sagoma preesistente e la superficie e diminuendo il volume preesistente appunto per realizzare la sopraelevazione lo spostamento dell'area di sedime del fabbricato è poi stato giustificato dalla necessità di realizzare una rampa di accesso ai box interrati, conforme alle normative di sicurezza e antincendio. Considerato in diritto. 3. Il ricorso è infondato. Va ribadito anzitutto che, come pianamente discendente dal testo dell'art. 325 c.p.p., il provvedimento riguardante appunto misure cautelari reali è ricorribile per sola violazione di legge sì che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b e c , c. p. p., unicamente la motivazione assolutamente mancante o apparente tra le altre, Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916 Nella specie, afferente ad in intervento presentato, nella richiesta di permesso di costruire, come demolizione e ricostruzione di piano seminterrato e rialzato con sopraelevazione di un fabbricato per civile abitazione, ma qualificato dal Tribunale quale intervento di nuova costruzione, la mancanza o l'apparenza della motivazione non appare invece riscontrabile. Il Tribunale ha in primo luogo richiamato le risultanze degli atti di p.g. da cui E risultata la indubbia maggior consistenza del nuovo corpo di fabbrica tale d’invadere le preesistenti aree pertinenziali delle originarie particelle 357 e 312 che dovevano conservare l'assetto originario a verde nel rispetto delle n.t.a. de P.P. Contrariamente alla prospettazione del ricorrente, il Tribunale ha poi considerato e raffrontato tra loro le valutazioni tecniche effettuate dal consulente di parte di un lato e dal perito dall'altro evidenziando in particolare il non avvenuto mantenimento, oltre che della sagoma, anche della volumetria dell'edificio preesistente ha infine posto in rilievo, quale dato non contestato neppure da consulente di parte, la variazione dell'area di sedime ed ha valorizzato li violazione delle distanze. In definitiva, dunque, dal provvedimento impugnato emerge come, rispetto quanto consentito dal p.p. delle zone di salvaguardia tipizzate dal prg. A 2, i nuovo edificio, da inquadrarsi, allo stato, nell'ipotesi di nuova costruzione presenti, oltre ad una diversa sagoma la quale, peraltro, alla luce dell modifiche apportate all'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, dall'art. 30 del d.l. n 69 del 2013, non rappresenterebbe più parametro di valutazione di nuovi costruzione , anche un volume diverso e maggiore, una diversa area di sedime una diversa altezza e superficie, un maggior numero di piani ed un maggio numero di unità sicché appare motivata e congruente con le risultanze esposte la conclusione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza de fumus dei reati per i quali il sequestro è stato disposto. 4. Il ricorso va conseguentemente rigettato con conseguente condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma l'11 marzo 2014.