Emissioni sonore fanno a botte con la quiete pubblica: ad avere la meglio è il diritto al riposo

La contravvenzione prevista dall’art. 659 c.p. persegue la finalità di preservare la quiete e la tranquillità pubblica e i correlativi diritti delle persone all’occupazione e al riposo elemento essenziale di detto reato è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo a un numero indeterminato di persone.

È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16678 del 16 aprile 2014. La fattispecie. Il Tribunale di Cosenza riconosceva la titolare di una ditta responsabile del reato di cui all’art. 659 c.p., poiché non impediva attraverso un adeguato sistema di isolamento acustico le emissioni sonore derivanti dagli impianti e dalla cabina elettrica a servizio della predetta ditta, disturbando il riposo e le occupazioni degli abitanti di un condominio. La donna ricorre in Cassazione. Esaustiva la disamina delle emergenze istruttorie. Il ricorso è inammissibile il Tribunale, a parere della Corte di Cassazione, è pervenuto ad affermare la colpevolezza dell’imputata a seguito di un’esaustiva la disamina delle emergenze istruttorie le deposizioni dei testi hanno permesso di accertare che i rumori provenienti dall’impianto elettrico della ditta superavano di tre decibel il limite massimo di accettabilità. Sacrosanto il diritto al riposo. La Suprema Corte non può fare a meno di richiamare le finalità perseguite dall’art. 659 c.p., il cui obiettivo è quello di preservare la quiete e la tranquillità pubblica e i correlativi diritti delle persone all’occupazione e al riposo essenziale per la configurabilità di detto reato è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo a un numero indeterminato di persone. Elementi, questi, indubbiamente sussistenti nel caso di specie. Nessun dubbio, quindi, sull’inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 marzo – 16 aprile 2014, n. 16678 Presidente Fiale – Relatore Gazzara Ritenuto in fatto Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 7/1/2013, ha riconosciuto P.T. responsabile del reato di cui all'art. 659 cod.pen., perché, quale titolare della ditta CM SISTEMI, non impedendo attraverso un adeguato sistema di isolamento acustico le emissioni sonore derivanti dagli impianti e dalla cabina elettrica a servizio della predetta ditta, disturbava il riposo e le occupazioni degli abitanti del condominio SEIEMME ha condannato la prevenuta alla pena di euro 100,00 di ammenda, con concessione dei benefici di legge. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputata, eccependo vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato contestato, nonché travisamento dei fatti ed errata interpretazione delle prove. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata pronuncia, permette di ritenere logica e corretta la argomentazione motivazionale adottata dal decidente in ordine alla concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo alla prevenuta. Il Tribunale è pervenuto ad affermare la colpevolezza della T. per avere violato il disposto di cui all'art. 659 cod.pen., a seguito di una esaustiva disamina delle emergenze istruttorie, puntualmente richiamate nel corpo del discorso giustificativo sviluppato le deposizioni rese dai testi escussi vigile urbano Pascuzzi e tecnico dell'ARPACAL Pellicori hanno permesso di accertare che i rumori provenienti dall'impianto elettrico della CM SISTEMI superavano di 3 decibel il limite massimo di accettabilità elemento, questo, ritenuto dal Tribunale, a giusta ragione, confermativo della fondatezza della tesi dell'accusa. Osservasi che la contravvenzione prevista dall'art. 659 cod.pen. persegue la finalità di preservare la quiete e la tranquillità pubblica e i correlativi diritti delle persone alla occupazione e al riposo e la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere elemento essenziale di detto reato la idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone Cass. 13/12/2007, n. 246 nella fattispecie in esame risulta indubbia la sussistenza di tale essenziale elemento, in quanto i rumori e le vibrazioni prodotti dai motori che servivano a mantenere una determinata temperatura all'interno dello stabile utilizzato dalla CM SISTEMI erano tali da arrecare disturbo ai residenti del condominio SEIEMME. Il motivo di annullamento si palesa del tutto inconferente, visto che, contrariamente a quanto con esso sostenuto, il giudice di merito ha esposto chiaramente i motivi di fatto e di diritto sui quali ha basato la propria decisione, indicando le prove poste a fondamento della stessa. Va, altresì, rilevato che la T., l'11/5/2009, ottemperando all'ordinanza del Comune di Cosenza del 26/2/2009, ha comunicato di avere provveduto alla eliminazione e all'abbattimento dei rumori molesti in questione, con l'adeguamento del sistema di isolamento acustico conseguentemente è alla predetta data dell'11/5/2009 che va fissata la cessazione della permanenza del reato, il cui termine prescrizionale andrà a spirare l'11/5/2014. Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la T. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la stessa, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen., deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00. Così deciso in Roma il 27/3/2014.