Strage di Brescia: processi da rifare per alcuni già assolti eversivi dell’estrema destra

I giudici contestano l’ipergarantismo difensivo che ha consentito ad alcuni degli imputati di evitare la condanna. Non sarebbero stati infiltrati non punibili”, erano invece parti attive di quel sanguinoso sodalizio criminale.

Una ferita ancora aperta. Non ha ancora conosciuto fine una delle vicende giudiziarie più scottanti relative alla stagione dello stragismo , l’eccidio di Piazza della Loggia del maggio del 1974, marchiato processualmente come di fattura eversiva dell’estrema destra extraparlamentare. La Corte d’assise aveva assolto il noto Delfo Zorzi, intanto divenuto cittadino giapponese, Carlo Maria Maggi e Tramonti Maurizio, quest’ultimo nella veste di infiltrato non punibile , per difetto di prova. Il procuratore generale impugnante in Cassazione aveva contestato della motivazione d’appello un apparato logico probatorio deficitario, lacunoso e precario, che aveva fatto mal applicazione dello stato giurisprudenziale in ordine alla valutazione sillogistica nei c.d. processi indiziari , nei quali manca una prova diretta e lo sforzo giudiziale mira a superare le ambiguità probatorie mediante apprezzamenti più complessi ed onnicomprensivi. La Cassazione, Quinta sezione Penale, sentenza n. 16397 depositata il 15 aprile 2014, annulla i proscioglimenti per alcuni degli imputati, chiarendo in punto di riconoscimento dello status di infiltrato non punibile. Chi è l’infiltrato non punibile o l’agente provocatore , una valutazione rigorosa. Fra concorrente nel reato ex art. 110 c.p. ed infiltrato non punibile il passo è breve. Quest’ultimo ha ottenuto riconoscimento esimente – a fronte di una giurisprudenza prevalente riottosa – con la legge n. 146 del 2006 e poi con la legislazione nazionale di contrasto all’antimafia – n. 136 del 2010 -. La Cassazione ammonisce i giudici d’appello, per l’individuazione dello status di infiltrato non punibile hanno riconosciuto peso ad estemporanei elementi di estraneità dell’imputato dall’azione delittuosa del gruppo del disciolto Ordine Nuovo, avrebbero mancato una valutazione più ampia in cui sarebbe decisamente emersa la chiara ambiguità del personaggio, in ordine al coinvolgimento diretto nella strage. Questo il monito al giudice del rinvio l’infiltrato è non punibile quando fedelmente si attiene all’ordine impartito dall’Autorità – nel caso un funzionario dei servizi segreti – impedendo tuttavia il reato o consentendo l’arresto dei correi. Non quando ha assunto una rilevanza agevolatrice del reato o ha omesso di fornire informazioni utili agli inquirenti. Quando il processo è indiziario, la valutazione è sinergica e complessa. Attenzione, recita la Cassazione, alla verifica parcellizzata ed atomistica di ogni elemento indiziario a carico dell’imputato, si priva la struttura del sillogismo giudiziario del valore sinergico e dimostrativo di più elementi in relazione fra loro. Le tessere del mosaico indiziario non vanno valutate isolatamente , va osservata l’immagine e la composizione ultima rappresentata - cioè il fatto storico da provare - che è altro e di più che le singole componenti indiziarie. Per condannare, dunque, gli indizi si sostengono reciprocamente – ex art. 192 c.p.p. - e a nulla vale isolarne uno ad uno. Inoltre, va compiuta un’operazione di riduzione delle alternative – che seguono l’indizio, per sua natura ambiguo e solo indirettamente relazionato al fatto da provare – in modo da isolare le conseguenze necessarie di una combinazione di indizi. Ad esempio, se all’indizio X seguono A, B e C ed, inoltre, all’indizio Y seguono A, D ed E, la presenza simultanea di X ed Y basteranno a ritenere integrato A, il fatto da dimostrare. Una nota processuale, il caso del doppio conforme. La Cassazione si adagia all’insegnamento dominante quando le sentenze di primo grado e di appello risultino conformi, - di condanna o di assoluzione - il vizio di travisamento della prova ex art. 606 lett. c c.p.p. può essere proposto solo quando l’argomento probatorio travisato è stato introdotto per la prima volta in secondo grado. La doppia conformità va valutata in seno sia alla parte dispositiva che a tutta la parte motiva , nella quale possono risultare diversità probatorie – nel caso specifico, relative al combustibile utilizzato per l’esplosione -. Quando manca in tali duplici termini la doppia conformità , nessuna preclusione va opposta all’ammissibilità del ricorso in Cassazione con riferimento al vizio di travisamento della prova cit.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 febbraio - 15 aprile 2014, n. 16397 Presidente Lombardi – Relatore Demarchi Albengo