Manovra imprudente in aree private, il pericolo é sempre in agguato

Anche in aree private, è sempre imposta l’osservanza delle norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all’uso pubblico, cosicché inosservanza di tali norme da parte dei conducenti è penalmente rilevante.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16244 del 14 aprile 2014. Il fatto. Un uomo per negligenza ed imprudenza, consistita nel non essersi accertato, prima di procedere in retromarcia alla guida dell’autoarticolato composto da trattore e rimorchio, dell’assenza di ostacoli, schiacciava una donna tra il mezzo e la pedana della ribalta, nel corso delle operazioni di scarico della ditta, cagionandone la morte. I giudici di prime curie ritenevano la responsabilità dell’imputato in ragione dei testi escussi e anche dalla ricostruzione dei fatti operata dall’imputato stesso, anche i giudici d’appello condividevano la dinamica del sinistro, pertanto l’uomo veniva condannato alla pena di 4 mesi di reclusione. Conseguentemente, il condannato ricorreva per cassazione lamentando al mancanza di una prova decisiva ai fini della ricostruzione della dinamica dell’incidente. Apprezzamenti di fatti riservati al giudice del merito. La Corte osserva in primo luogo come il ricorso pretenda di rivalutare le acquisizioni probatorie ed i comportamenti dell’imputato, prerogativa questa, riservata al giudice di merito e preclusa in sede di legittimità, infatti ricordano i giudici come la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica ed eziologia è rimessa al giudice di merito. Una manovra imprudente. Nel caso di specie, la manovra compiuta dall’imputato in un ambiente peraltro poco illuminato, è stata correttamente valutata, con congrua motivazione, come negligente ed imprudente in considerazione delle rilevanti dimensioni del mezzo che non consentivano di compiere in sicurezza l’operazione solo limitandosi a guardare dallo specchietto retrovisore di destra per giunta, l’imputato proseguì la marcia indietro prima di guardare lo specchietto di destra, sicché s’indusse a schiacciare il freno solo allorché senti gridare la donna. Inoltre alla Corte preme sottolineare come, benché non sia stata contestata la violazione di norme sulla circolazione stradale, si deve rilevare che la vicenda s’inquadra, comunque, in un sinistro stradale derivato dal movimento di un autoarticolato in manovra di retromarcia in un’area privata, laddove è pur sempre imposta l’osservanza delle norme di prudenza e diligenza che il cds prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all’uso pubblico . In conclusione, nel caso di specie, il condannato non si è attenuto alle regole prescritte da codice della strada cagionando così la morte della donna. Alla luce di tali osservazioni, i giudici di legittimità rigettano il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 febbraio – 14 aprile 2014, n. 16244 Presidente Sirena – Relatore Massafra Ritenuto in fatto 1.Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di R.J.F. avverso la sentenza emessa in data 14.3.2013 dalla Corte di Appello di Milano che confermava quella del Tribunale di Lodi in data 11.2.2011 con la quale il predetto imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di omicidio colposo in danno di S.K.L. e condannato, con attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione. 2.Secondo l'imputazione e la ricostruzione dei giudici di merito, R.J.F. , per negligenza ed imprudenza, consistita, in particolare, nel non essersi accertato, prima di procedere in retromarcia alla guida dell'autoarticolato composto da trattore e rimorchio, dell'assenza di ostacoli, schiacciava S.K.L. tra il mezzo e la pedana della ribalta, nel corso delle operazioni di scarico della ditta Tradimar Milan s.r.l., cagionandone la morte In omissis . Il Giudice di prime cure riteneva raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato, sulla base degli elementi desumibili dalle deposizioni rese dai testi escussi il Brigadiere dei Carabinieri Sp.Ma. , l'infermiera T.M. , intervenuti subito dopo l'incidente, valutati alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, nonché della deposizione del consulente del Pubblico ministero, che ha confermato, con i chiarimenti richiesti, la relazione acquisita agli atti. La Corte territoriale condivideva la dinamica del sinistro come ricostruita dalla sentenza di primo grado e l'ascrivibilità di esso a colpa dell'imputato escludendo che le omissioni addebitate dalla difesa ai medici del nosocomio potessero elidere il nesso eziologico tra condotta dell'imputato e l'evento. 3. Il ricorrente deduce 3.1. la mancata assunzione di una prova decisiva art. 606 co. 1 lett. d c.p.p. ed il vizio motivazionale in relazione alla dinamica dell'incidente 3.2. la violazione di legge e la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'asserita colpa in capo al R. 3.3. la violazione di legge e la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'interruzione del nesso di causalità tra la condotta del R. e l'evento mortale. Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato e dev'essere, pertanto, rigettato. 4.1. È palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in questa sede le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, con particolare riguardo all'irrilevanza ai fini della penale responsabilità dell'imputato delle eventuali omissioni dei sanitari rappresentate dalla difesa. 4.2. Benché non sia stata contestata la violazione di norme sulla circolazione stradale, si deve rilevare che la vicenda s'inquadra, comunque, in un sinistro stradale derivato dal movimento di un autoarticolato in manovra di retromarcia in un'area privata, laddove è pur sempre imposta l'osservanza delle norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all'uso pubblico. Identica è, infatti, la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione, per cui gli utenti della area privata hanno diritto di attendersi dai conducenti di veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in area privata Cass. pen. Sez. IV, n. 860 del 15.10.1984, Rv. 167582 . 4.3. Orbene, il ricorso pretende di rivalutare le acquisizioni probatorie ed i comportamenti dell'imputato, prerogativa, questa, riservata al giudice di merito e preclusa in sede di legittimità. Invero, si tratta di deduzioni di puro fatto, come tali non ammesse in questa sede, in quanto il controllo operato da questa Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma è finalizzato a verificare, laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione di tali fatti, se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Invero, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali Cass. Pen. Sez. Un. 30.4.1997, Dessimone . Inoltre, va ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione v. ex pluribus , Cass. pen., Sez. IV, 17.10.2007, n. 43403 rv. 238321 Sez. IV, 1.7.2009, n. 37838, Rv. 245294 . Nel caso di specie, la manovra compiuta dall'imputato, peraltro in ambiente poco illuminato, è stata correttamente valutata, con congrua motivazione, come negligente ed imprudente che nemmeno l'eventuale rispetto della procedura standard seguita nell'operazione di retromarcia varrebbe a scriminare in considerazione delle rilevanti dimensioni del mezzo che non consentivano di compiere in sicurezza l'operazione solo limitandosi a guardare dallo specchietto retrovisore di destra per giunta, l'imputato proseguì la marcia indietro prima di guardare lo specchietto di destra, sicché s'indusse a schiacciare il freno solo allorché sentì gridare la donna, sua compagna. 4.4. Quanto alla dedotta lamentata mancata assunzione di una prova decisiva, si rileva che prova decisiva la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d c.p.p., è solo quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante Cass. pen. Sez. III, 15.6.2010, n. 27581 Rv. 248105 , connotazione che non è ravvisabile nel caso di specie, alla stregua della esaustiva motivazione della Corte territoriale in ordine alla certa ascrivibilità dell'occorso alla condotta colposa dell'imputato, né, come rilevato dal giudice di primo grado, appare alcun elemento che rendesse assolutamente necessaria una perizia tesa a valutare l'eventuale responsabilità che sarebbe potuto essere, al limite, solo concorrente dei sanitari. Infatti, L'eventuale errore dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente stradale non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l'incidente e la successiva morte del ferito. Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'interruzione del nesso di causalità rilevando che l'errore medico non costituisce un accadimento al di fuori di ogni immaginazione, a maggior ragione nel caso in cui l'aggravamento della situazione clinica del ferito e la necessità di interventi chirurgici complessi risultino preventivabili in ragione della gravità delle lesioni determinate dall'incidente stradale Cass. pen. Sez. IV, n. 41293 del 4.10.2007, Rv. 237838 . Sulla medesima scia, è stato affermato che l'eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorché di elevata gravità, non elide, di per sé, il nesso causale tra la condotta lesiva e l'evento morte, in quanto l'intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell'esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale Cass. pen. Sez. V, n. 29075 del 23.5.2012, Rv. 253316, già citata dal giudice a quo . 5. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.