Patrigno colpisce la minore indisponente, ma poi torna sui suoi passi

Si ha recesso attivo, quando, ad attività criminosa compiuta, e mentre è in svolgimento l’oramai autonomo processo naturale, l’agente si riattiva, interrompendo tale processo, così da impedire il verificarsi dell’evento.

Questo è quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16274 del 14 aprile 2014. Il litigio con il patrigno. Un uomo in seguito ad un litigio con la figlia quattordicenne della moglie, colpiva la ragazzina alla testa con una morsa di falegname. In seguito, l’aggressore provvedeva a prestare la prima assistenza alla vittima e a chiamare il soccorso medico e la polizia, e a consegnare lo strumento con il quale aveva colpito la stessa. Su tali premesse e in base alle dichiarazioni dell’uomo, quest’ultimo veniva rinviato a giudizio con l’imputazione di tentato omicidio aggravato da futili motivi e per questo condannato, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di 3 anni di reclusione. Il gip argomentava che la condotta dell’imputato, immediatamente dopo il gesto inconsulto, appariva significativo della mancanza di animus necandi , infatti l’uomo non aveva inferto un secondo colpo e dalla ricostruzione della vicenda era evidente che la condotta dell’agente fosse stata provocata da un impulso di rabbia per punire l’indisponenza della minore. Il giudice d’appello riqualificava la fattispecie come tentato omicidio aggravato da futili motivi, sia per l’arma utilizzata, considerata particolarmente micidiale, e per la zona colpita, la calotta cranica. Rimedi alla propria azione. In sostanza risultava comunque raggiunto il risultato voluto dall’imputato già col primo ed unico colpo inferto, e inoltre non era stato riconosciuto l’istituto della volontaria desistenza. Il condannato ricorreva per cassazione, lamentando la violazione di legge in relazione alla non ravvisata ricorrenza del recesso attivo dell’imputato. L’evento è stato impedito. La S.C. ritiene il ricorso fondato per quanto attiene a tale doglianza. I giudici del merito, infatti, si erano limitati ad una sbrigativa esclusione, nella fattispecie, di una condotta dell’imputato qualificabile come desistenza volontaria. Sul piano teorico, ribadiscono gli Ermellini, si ha recesso attivo, quando, ad attività criminosa compiuta, e mentre è in svolgimento l’oramai autonomo processo naturale che è in rapporto naturale di causa ed effetto tra una determinata condotta ed un determinato effetto cui la prima mette capo , l’agente si riattiva, interrompendo tale processo, così da impedire il verificarsi dell’evento . In conclusione, nel caso di specie, si è accertato che l’imputato, immediatamente dopo aver colpito la vittima cagionandone gravissime lesioni, si adoperò per soccorrerla, per un verso frenando l’emorragia dalle ferite con l’asciugamano bagnato d’acqua e avvolto attorno al capo e, per altro verso, altrettanto immediatamente adoperandosi per consentire il pronto intervento dei sanitari e dell’ambulanza. Ciò consentì il ricovero della vittima in ospedale e l’intervento chirurgico immediato, e tale comportamento dell’imputato doveva quindi essere preso in considerazione dai giudici del merito per stabilire se ricorrevano gli estremi della diminuente ex art. 56, comma 4, c.p. Per questi motivi il Collegio accoglie il ricorso e rinvia per un nuovo giudizio sul punto.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 28 marzo – 14 aprile 2014, numero 16274 Presidente Giordano – Relatore Bonito Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nel primo pomeriggio del giorno omissis C.G. , cittadino romeno stabilitosi in Italia, chiamava con urgenza i numeri 113 e 118 determinando il contemporaneo intervento presso l'appartamento ove viveva, posto in Genova, di personale medico e di polizia il quale, qui giunto, constatava la sua presenza e quella, distesa su un divano e copiosamente insanguinata, di M.B. , figlia quattordicenne della moglie del C. . La M. in tale circostanza raccontava di aver litigato con il patrigno, di averlo chiuso fuori mentre questi si trovava sul terrazzo a fumare e che al rientro del predetto in casa dopo aver forzato la porta finestra era stata colpita alla testa con una morsa di falegname. Il C. , subito dopo l'aggressione, aveva provveduto a prestare la prima assistenza alla vittima ed a chiamare il soccorso medico e la polizia, ai cui operatori consegnava lo strumento con il quale aveva colpito la ragazza. Le indagini ricostruivano i fatti di causa come innanzi riferiti ed accertavano, nel contempo, che la minore era arrivata in Italia per ricongiungersi alla madre nel omissis e che da allora frequenti erano stati i litigi tra l'imputato ed entrambe le donne per ragioni di gelosia. Gli accertamenti medico legali accertavano che alla vittima erano state provocate le seguenti lesioni trauma commotivo con ferita lacero-contusa parietale sinistra e frattura complessa infossata in sede parietale sinistra, accompagnata da monoparesi dell'arto superiore destro con deficit dell’estensione e della flessione delle dita e della mano , per le quali si era reso necessario un trattamento chirurgico di urgenza di craniotomia con curettage della ferita lacera e della frattura. Su tali premesse ed acquisiti gli accertamenti di polizia, il C. veniva rinviato a giudizio con la imputazione di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e per questo condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni tre di reclusione previa riqualificazione della imputazione in quella punita ai sensi degli artt. 582 e 583 co.1, numero 1 c.p., reato questo anch'esso ritenuto aggravato dai futili motivi. Argomentava il GIP a sostegno della decisione che la condotta tenuta dall'imputato immediatamente dopo il gesto inconsulto appariva significativo della mancanza di animus necandi , che appariva altresì significativo, nel senso detto, il non aver inferto un secondo colpo e che la ricostruzione della vicenda lasciava supporre, ragionevolmente, una condotta dell'imputato provocata da un impulso di rabbia per punire l'indisponenza della minore. 2. Avverso detta sentenza proponevano appello sia l'imputato, dolendosi della mancata concessione delle attenuanti generiche, sia il P.M., contestando la riqualificazione della condotta e la omessa condanna alla pena accessoria della interdizione temporanea dai PP.UU. e la Corte di appello di Genova, con sentenza del giorno 8 novembre 2011, in parziale riforma di quella impugnata, qualificava il fatto come originariamente contestato tentato omicidio aggravato dai futili motivi e, concesse le attenuanti generiche negate in prime cure, valutate con giudizio di prevalenza sull'aggravante, condannava l'imputato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata. A motivo della decisione la corte distrettuale valorizzava l'arma impropria utilizzata, ritenuta particolarmente micidiale, la zona attinta dal colpo, indicata nella calotta cranica con sfondamento di essa. A ciò aggiungeva, il giudice dell'appello, sia una diversa valutazione, rispetto a quello di prime cure, della mancata reiterazione del colpo, in considerazione della osservazione che risultava comunque raggiunto il risultato voluto dall'imputato già col primo ed unico colpo inferto, sia il disconoscimento, nella fattispecie, di una condotta del C. riferibile all'istituto della volontaria desistenza, in quanto giuridicamente infondata la tesi difensiva. 3. Impugna per cassazione l'imputato la sentenza di secondo grado, con l'assistenza del difensore di fiducia, sviluppando due motivi di ricorso. 3.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione di legge sul punto della negata configurabilità della desistenza volontaria, in particolare osservando la motivazione impugnata argomenta il rigetto della tesi difensiva sul punto richiamando una giurisprudenza di legittimità assai datata, superata ormai da più recenti arresti ermeneutici come quelli di fissati da Cass., sez. VI, 11.10.2011, numero 40678, peraltro in consonanza con la migliore e più recente lezione dottrinaria l'istituto giuridico della desistenza, secondo i più recenti indirizzi appena richiamati, non può essere collegato alla nota distinzione tra tentativo compiuto ed incompiuto l'ultimo dei quali soltanto coerente, logicamente, con una intenzione di desistenza dal delitto ma va altresì valutato con riferimento ai criteri della continuità temporale e del dominio diretto dell'azione intrapresa, al fine di individuare il momento ultimo nel quale possa essa desistenza risultare configurabile con memoria difensiva la tesi appena esposta era stata diffusamente illustrata al giudice di secondo grado. 3.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione di legge in relazione alla non ravvisata ricorrenza, nella fattispecie, del recesso attivo dell'imputato e difetto di motivazione sul punto, in particolare osservando la difesa ricorrente, fin dal primo momento, aveva sostenuto la tesi del recesso attivo, argomento non coltivato in seconde cure attesa la riqualificazione favorevole della imputazione, assorbente di quella tesi difensiva la corte distrettuale nulla ha detto sul punto ancorché alternativo il recesso attivo alla desistenza lo stesso giudice di prime cure annota nella sua sentenza che l'imputato, resosi conto della gravità delle lesioni cagionate, si adoperò in tutti i modi per rimediare efficacemente alla propria azione e per prestare soccorso alla M. se il comportamento dell'imputato era idoneo a cagionare la morte della vittima, l'evento non si produsse per il suo volontario, pronto ed efficace intervento. 4. Il ricorso è fondato nel suo secondo motivo di impugnazione. 4.1 Quanto, viceversa, al primo motivo di ricorso, ritiene il Collegio di non discostarsi dall'insegnamento di legittimità ampiamente consolidato, peraltro coerente con la tradizionale lezione accademica. La fattispecie concreta data dalla interruzione da parte del reo dell'azione delittuosa intrapresa, ovvero dal suo adoperarsi per impedirne l'evento è regolato dal codice penale negli ultimi due commi dell'art. 56 c.p., che disciplina, come è noto, il tentativo. La norma richiamata in tal guisa dispone Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso . Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato diminuita da un terzo alla metà . Quella descritta per prima è l'ipotesi nota come desistenza volontaria, mentre l'altra è l'ipotesi definita recesso attivo e, secondo l'insegnamento tradizionale, si ha desistenza quanto l'agente, interrompe l'azione delittuosa alla quale aveva dato inizio, mentre si ha recesso attivo allorché il reo, consumata l'azione tipica del delitto, agisce per impedirne le conseguenze. Proprio per l'inequivocabile tenore letterale del disposto normativo, le due ipotesi in parola sono state collegate alle due forme in cui può atteggiarsi il tentativo ai sensi del primo comma dell'art. 56 c.p., il quale, testualmente, recita chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l’evento non si verifica quando l'azione non si compie si ha la figura del tentativo incompiuto, se viceversa l'azione si compie ma non si verifica l'evento, ricorre invece la figura c.d. del tentativo compiuto. Ed allora, dato l'inequivoco quadro normativo fin qui richiamato, è di palese evidenza che non può logicamente concepirsi la desistenza dall'azione delittuosa se l'azione stessa si è compiutamente definita, si è conclusa, è terminata nel suo sviluppo causale. Può viceversa ipotizzarsi in questo caso, e soltanto in questo caso, l'adoperarsi da parte dell'agente al fine di interrompere il processo di causazione dell'evento voluto come conseguenza della sua azione, ormai compiuta, al fine di impedirne il verificarsi. Di qui la costante lezione ermeneutica di questo giudice di legittimità secondo cui in tema di reati di danno a forma libera, come l'omicidio, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurarle una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo Cass., Sez. I, 02/10/2007, numero 42749 Cass., Sez. I, 23/10/2012, numero 43036, rv. 253616 Cass., Sez. I, 28/02/2012, numero 11746, rv. 252259 Cass., Sez. VI, 09/04/2009, numero 32830, rv. 244602 Cass., Sez. I Sent., 23/09/2008, numero 39293, rv. 241340 . Corretta appare pertanto il diniego da parte della corte territoriale della applicazione al caso concreto della disciplina di favore di cui al terzo comma dell'art. 56 c.p., né, per le ragioni ampiamente sin qui delineate, può convenirsi con le tesi difensive le quali hanno richiamato Cass., Sez. VI, 11/10/2011, numero 40678, secondo cui in tema di tentativo, ricorre l'ipotesi di desistenza volontaria solo qualora l'agente abbia ancora l'oggettiva possibilità di consumare il reato in quanto ancora nel pieno dominio dell'azione in atto . Orbene, non pare affatto al Collegio che nella richiamata pronuncia il giudice di legittimità abbia voluto inequivocabilmente abbandonare l'insegnamento tradizionale, posto anche che nella fattispecie concreta difensivamente richiamata si discettava di condotta estorsiva in atto, condotta la quale, proprio per le sue caratteristiche ben diverse da quella omicidiaria di cui al presente esame, può in astratto articolarsi in reiterate azioni inserite in un lungo contesto temporale. L'esposto principio infatti, non avrebbe alcuna coerenza logica, e tampoco giuridica, se riferita ad una compiuta azione tipizzabile come tentato omicidio che, in quanto tale, ha già determinato la messa in pericolo dell'interesse tutelato, cosicché per tale comportamento non si giustificherebbe un esonero da responsabilità. 4.2 Fondato ritiene viceversa il Collegio il secondo motivo di doglianza, con il quale, giova ribadirlo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione al caso concreto della diminuente del recesso attivo, in relazione alla quale nulla ha opinato la corte territoriale che si è limitata ad una sbrigativa esclusione, nella fattispecie, di una condotta dell'imputato qualificabile come desistenza volontaria. Sul punto peraltro vi era stata in prime cure una precisa richiesta della difesa non ribadita in sede di appello giacché superata la dedotta questione giuridica dalla qualificazione della condotta dell'imputato in termini di lesioni volontarie eppertanto di fattispecie non tentata. Sul piano teorico, va ribadito, si ha recesso attivo quando, ad attività criminosa compiuta, e mentre è in svolgimento l'ormai autonomo processo naturale che è in rapporto necessario di causa ed effetto tra una determinata condotta ed un determinato effetto cui la prima mette capo , l'agente si riattiva, interrompendo tale processo, così da impedire il verificarsi dell'evento Cass., Sez. I, 17/01/1996, numero 7033, Pietrzak Cass., Sez. I, 08/10/2009, numero 40936 . Nel caso di specie si è accertato che l'imputato, immediatamente dopo aver colpito la vittima cagionandone le gravissime lesioni innanzi descritte, si adoperò per soccorrerla, per un verso frenando l'emorragia dalle ferite con l'asciugamano bagnato d'acqua avvolto attorno al capo e, per altro verso, altrettanto immediatamente adoperandosi per consentire il pronto intervento dei sanitari e di una ambulanza. Ciò consenti il ricovero della vittima in ospedale e l'intervento chirurgico in tempi estremamente ravvicinati rispetto all'insorgenza delle patologie come innanzi cagionate e tale comportamento dell'imputato doveva quindi essere preso in considerazione dai giudici del merito per stabilire se ricorrano gli estremi della diminuente di cui all'art. 56 comma 4 c.p P.Q.M. la Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla diminuente di cui all'art. 56 comma 4 c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova rigetta nel resto il ricorso.