Il sequestro preventivo sul profitto dei reati fiscali vale anche prima del 2012

Il sequestro preventivo del profitto del reato è da considerarsi legittimo anche per i fatti succeduti prima del 2012 data che segna la stretta” introdotta dalla Legge Severino.

La Corte di Cassazione con la sentenza numero 16187, del 14 aprile 2014, ha sentenziato che il sequestro preventivo sul profitto dei reati fiscali vale anche prima della riforma del 2012 i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un imprenditore accusato di omesso versamento delle ritenute e dell’IVA per fatti verificatesi prima della stretta introdotta dalla Legge Severino. Il Tribunale ordinario con ordinanza emessa nel novembre 2013, provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di imprenditore avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Gip del Tribunale nel marzo 2013, avente per oggetto la somma di poco superiore a 101mila euro, per fatti inerenti il reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. numero 74/2000, respingeva il ricorso. Avverso tale provvedimento, l’imprenditore ricorreva in Cassazione. Quando si perfeziona il reato di omesso versamento dell’IVA e ritenute. Il reato penale relativo versamento dell’IVA è quello disciplinato dal d.lgs. numero 74/2000, all’art. 10-bis omesso versamento di ritenute certificate particolare importanza riviste anche il successivo art. 10-ter omesso versamento IVA che in questo momento di crisi congiunturale sono entrambe omissioni al centro dell’attenzione degli operatori dove le imprese sono gravate da debiti e altre imposte, pur senza produrre redditi imponibili. In particolare, l’art. 10-ter del citato d.lgs. numero 74/2000, introduce una nuova fattispecie delittuosa diretta a sanzionare l’omesso versamento dell’IVA dovuta in base alle risultanze della dichiarazione annuale. A tale nuova fattispecie è estesa la sanzione penale prevista per il delitto di omesso versamento di ritenute certificate contenute nel precedente art. 10-bis del citato decreto. Considerato che l’art. 10-ter stabilisce che La disposizione di cui all’articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto , occorre che l’omesso versamento superi l’importo di 50.000 euro, per ciascun periodo d’imposta. In proposito, si ricorda che l’art. 6, comma 2, Legge numero 405/1990, stabilisce che l’acconto IVA va versato entro il giorno 27 del mese di dicembre. Conseguentemente, per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo, al periodo d’imposta di riferimento. La legge numero 311/2004 cd. Finanziaria per il 2005 , ha introdotto nel sistema normativo penale tributario la fattispecie incriminatrice di Omesso versamento di ritenute certificate , inserendo nel capo II, d.lgs. numero 74/2000, l'art. 10-bis, secondo il quale chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta è punito con la reclusione da sei mesi a due anni . Il delitto di omesso versamento di ritenute certificate ha natura di reato proprio il potenziale autore del reato può essere esclusivamente il sostituto d'imposta, quale unico soggetto legittimato ad effettuare le ritenute, a rilasciare la relativa certificazione e a versare il corrispondente importo al fisco. Per la concreta individuazione dei soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta e, quindi, dei probabili soggetti attivi del reato occorre far capo alla normativa tributaria, segnatamente agli artt. 23 e seguenti del d.P.R. numero 600/1973, ove sono indicati i soggetti obbligati ad operare la ritenuta sui compensi corrisposti. La fattispecie in esame è strutturata secondo lo schema dei reati di pura omissione la condotta si concreta, infatti, nel mancato versamento all'Erario delle ritenute operate e certificate entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta in sostanza entro il termine di presentazione del modello 770 . L’imprenditore nel ricorso in Cassazione evidenziava a che nella fattispecie non ricorrevano i presupposti di fatto e di diritto richiesti per l'emissione del decreto di sequestro preventivo per equivalente b che il sequestro preventivo per equivalente in relazione al profitto del reato era stato introdotto con l'art. 1, comma 75, lett. o , L. numero 190/2012, con conseguente illegittimità del sequestro preventivo de quo in riferimento al profitto del reato commesso in epoca anteriore alla L. numero 190/2012, ossia il 27/12/2010 giorno in cui si versa l’acconto IVA . La confisca per equivalente Si evidenzia brevemente che l’art. 240 c.p. prevede la confisca facoltativa per le cose che sono il prodotto o il profitto del reato per converso è obbligatoria per le cose che costituiscono il prezzo del reato . L’art. 321, comma 2, c.p.p. prevede la possibilità che già nella fase delle indagini preliminari, il sequestro delle cose possono essere oggetto di confisca. Spesso accade che per alcune situazioni è piuttosto difficile riuscire a recuperare le somme di denaro o i beni costituenti il prezzo o il profitto del reato. La logica conseguenza è che per i delitti previsti dagli artt. da 314 a 321 c.p. peculato, concussione, corruzione e per altri delitti previsti da leggi speciali, si applica l’art. 322-ter c.p. che prevede la confisca per equivalente , cioè la confisca di beni per un valore corrispondente al prezzo del reato. L’art. 322-ter c.p. dispone che pur consentendo di disporre lo spostamento della misura reale del bene che costituisce profitto o prezzo del reato ad altro sempre ricadente nella disponibilità dell’indagato, solo quando non sia possibile la confisca del primo è previsto un preventivo accertamento con riferimento all’esistenza diretta di un bene costituente profitto o prezzo, la cui confisca sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita o il trasferimento. La legge numero 244/2007, art. 1, comma 143 Finanziaria 2008 ha previsto che, anche per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, tranne che per il delitto di occultamento e sottrazione di scritture contabili, si applica la confisca per equivalente, regolata dall’art. 322-ter del codice penale è obbligatoria, pertanto, la confisca di beni di cui il contribuente che ha commesso il reato abbia disponibilità, per un valore equivalente al prezzo del reato. In sostanza la norma introdotta dal legislatore nell’ambito tributario è finalizzata a colpire il vantaggio economico che deriva dall’evasione fiscale. Sequestro possibile anche per fatti succeduti prima dell’entrata in vigore della legge numero 190/2012. I giudici di legittimità osservano che il Tribunale dall’analisi della documentazione aveva accertato che l’imprenditore, quale rappresentante di una SRL , aveva omesso di versare, nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale modello 770, le ritenute alla fonte relative agli emolumenti erogati nell'anno di imposta 2009, per un ammontare complessivo di € 101.303,00. Il sequestro preventivo per equivalente era stato fatto per una somma di pari importo, che era nella disponibilità dell’imprenditore. Con riferimento alla contestazione da parte dell’imprenditore ricorrente il quale sosteneva che il sequestro preventivo fosse inerente a fatti accaduti prima dell’entrata in vigore della legge numero 190/2012, i giudici osservano che, come già affermato da una consolidata giurisprudenza di legittimità numero 25890/2010 e numero 10561/2014 , tale sequestro può essere legittimamente disposto, in materia tributaria, in relazione al profitto del reato anche per fatti succeduti prima dell’entrata in vigore della legge numero 190/2012.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 marzo – 14 aprile 2014, n. 16187 Presidente Squassoni – Relatore Gentile Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 13/11/2013 - provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di C.M. avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Gip del Tribunale di Civitavecchia in data 25/03/2013 avente per oggetto la somma di Euro 101.103,00 il tutto in ordine al reato di cui all'art. 10 bis d.lgs 74/2000 - respingeva il gravame. 2. L'interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 lett. b cod. proc. pen 2.1. In particolare la ricorrente esponeva, fra l’altro a che nella fattispecie non ricorrevano i presupposti di fatto e di diritto richiesti per l'emissione del decreto di sequestro preventivo per equivalente motivi del ricorso n. 1 e 2 pagg. 1 - 8 b che il sequestro preventivo per equivalente in relazione al profitto del reato era stato introdotto con l'art. 1, comma 75 lett. o , L. 190/2012, con conseguente illegittimità del sequestro preventivo de quo in riferimento al profitto del reato commesso in epoca anteriore alla L. 190/2012, ossia il 27/12/2010 motivi del ricorso n. 3 e 4 pagg. 8 - 16 Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il Tribunale di Roma ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione. 1.2. Quanto al fumus commissi delicti relativo all'ipotizzato reato di cui all'art. 10 bis d.lgs. 74/2000, il Tribunale di Roma, mediante un esame analitico, esaustivo ed immune da errori di diritto delle risultanze processuali finora acquisite al processo, ha accertato, allo stato degli atti, che C.M. , quale rappresentante legale della Nol Gru 2000 srl - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - aveva omesso di versare, nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale modello 770, le ritenute alla fonte relative agli emolumenti erogati nell'anno di imposta 2009, per un ammontare complessivo di Euro 101.303,00. 1.3. Il sequestro preventivo per equivalente aveva per oggetto la somma di Euro 101.303,00 nella disponibilità di C.M. , il tutto sino alla corrispondenza del profitto del reato de quo. Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto e conformi ai parametri di cui agli artt. 10 bis L. 74/2000 322 ter cod. pen. 1, comma 143, L. 244/2007. 2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché meramente ripetitive di quanto esposto in sede di riesame. Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal Tribunale del Riesame vedi ordinanza impugnata pagg. 2 - 4 . 2.1. Ad abundantiam si osserva altresì a Il precedente decreto di sequestro preventivo relativo al procedimento penale n. 893/2013, emesso sempre nei confronti della medesima società Nol Gru 2000 srl in riferimento al periodo di imposta 2010/2012 era attinente a violazioni in materia di IVA ed in materia di IRAP ossia violazioni diverse da quelle relative al decreto di sequestro preventivo per equivalente de quo, emesso il 25/03/2011 b Il sequestro preventivo per equivalente poteva essere legittimamente disposto, in materia tributaria, in relazione al profitto del reato anche prima dell'entrata in vigore della L. 190/2012, come già affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità [sez. III sent. n. 25890 del 07/07/2010 sez. U. sent. n. 10561 del 30/01/2014. 3. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da C.M. , con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.