La perdita dell'elettorato e l'incandidabilità sono pene accessorie cumulabili

In tema di applicazione delle pene accessorie, la sanzione prevista nell'art. 28, comma 2, prima parte, c.p. perdita dell'elettorato attivo e passivo e quella dell'art. 15, comma 2, Legge Severino incandidabilità a seguito di condanna penale passata in giudicato sono pene accessorie diverse. Difatti, nonostante siano entrambe pene accessorie afferenti alla stessa tipologia di bene giuridico tutelato, entrambe vengono disciplinate da due norme diverse pertanto, è configurabile, essendo posizioni diverse, l'ipotesi di applicazione contestuale.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 16206/2014 della Corte di Cassazione, depositata il 14 aprile scorso. Il caso. Con sentenza di secondo grado si confermava la condanna per il delitto di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74/2000, limitatamente agli anni di imposta 2002 e 2003. In Cassazione, si annullava la sentenza impugnata in riferimento alla sola condanna della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di 5 anni, appurata la violazione dell'art. 12, comma 2, dello stesso Decreto, rimettendo gli atti alla Sezione di Corte d'Appello per la rideterminazione della pena nei limiti temporali idonei. Con sentenza, la Corte adita stabilisce il periodo temporale congruo in 2 anni, rimanendo confermata la condanna alla pena principale della reclusione di sei anni. A tale decisione si ricorre in Cassazione. Con i seguenti 3 motivi di ricorso si decide di impugnare la decisione della Corte d'Appello a l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 d.lgs. n. 74/2000 per contrasto con l'art. 3, Cost. e il vizio di motivazione per illogicità manifesta nella parte in cui la sentenza respinge l'eccezione costituzionale già proposta negli stessi termini, non tanto in riferimento all'applicabilità o meno della norma quanto la diversa ipotesi della non applicabilità dell'attenuante nei confronti di chi una volta uscito dalla compagine societaria sia impossibilitato ad estinguere il debito tributario b la violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 13, d.lgs. n. 74/2000 per ragioni legate all'estinzione del debito suindicato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado c la violazione di legge per inosservanza dell'art. 113 c.p. e contraddittorietà della motivazione relativamente alla determinazione della pena accessoria nella durata di 2 anni, in ordine all'omessa valutazioni di elementi fondamentali quali la partecipazione della società alla conciliazione tributaria e l'erronea valutazione di condotte ormai prescritte. Estinzione del debito tributario? Chiamata la causa innanzi alla III Sezione della Corte di Cassazione, il giudicante rileva l'infondatezza del ricorso. In ordine alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla CEDU avanzata in difesa e afferente alla questione della presunta violazione del principio del ne bis in idem , la Corte afferma che il ricorso in esame è del tutto diverso dall'ipotesi prospettata e quindi, non essendo supportata da evidenze difensive concrete e pertinenti, deve prospettarsi un rigetto con esito negativo. Tra l'altro, l'incandidabilità del reo è prevista sia dall'art. 28 comma 2, prima parte, c.p. che dall'art. 15, comma 2, Legge Severino. L'interpretazione data dal ricorrente a tale disposizione postula il cumulo del'incandidabilità con la sanzione accessoria penale con evidente indebita amplificazione degli effetti limitativi dei diritti del ricorrente che determinerebbe la denunciata violazione del principio suindicato di fatto, però, le posizioni sono diverse, in quanto una afferisce all'incandidabilità e l'altra alla perdita dell'elettorato attivo e passivo, pertanto compatibili con l'ipotesi di applicazione contestuale, essendo sancite da norme diverse. In riferimento ai primi 2 motivi di ricorso, i punti sono inammissibili e infondati, in quanto l'imputato avrebbe potuto attingere serenamente dal patrimonio personale per estinguere il debito tributario asserito nell'impossibilità oggettiva di estinzione inoltre, si osserva che l'imputato, a fronte della nuova contestazione, avrebbe dovuto tempestivamente chiedere nel giudizio di primo grado di essere rimesso in termini per poter provvedere al pagamento del debito ipotesi non accaduta e solo allora avrebbe potuto, in caso di respinta richiesta, eccepire l'incostituzionalità dell'art. 517 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 c.p.p Infine, in ordine all'ultimo motivo di ricorso, in riferimento alla determinazione della misura stabilita in 2 anni di pena accessoria, la Cassazione. rileva la correttezza della linea giustificativa della Corte territoriale richiamando l'art. 133 c.p. e il criterio della proporzionalità tra pena principale irrogata in concreto e pena accessoria.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 marzo – 14 aprile 2014, n. 16206 Presidente Squassoni – Relatore Grillo Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza dell'8 maggio 2013, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di detta città pronunciata il 26 ottobre 2012 nei confronti di A.F. , B.S. , G.G. e L.D. con la quale i medesimi erano stati ritenuti colpevoli del delitto di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/00 limitatamente agli anni di imposta 2002 e 2003 e condannati ciascuno, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ai soli A. e G. , alle pene ritenute di giustizia oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile Agenzia delle Entrate da liquidarsi in separata sede. 1.2 Avverso la detta sentenza, proponevano ricorso tutti gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori la Corte Suprema, con decisione dell'1 agosto 2013 annullava con rinvio la sentenza impugnata nei confronti del solo B. limitatamente alla statuizione di condanna alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, perché assunta in violazione della norma di cui all'art. 12 comma 2 del D.Lgs. suddetto e disponeva trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per la rideterminazione della pena accessoria nei limiti temporali fissati dalla detta norma speciale, rigettando nel resto il ricorso, nonché quelli proposti dagli altri imputati. 1.3 Con sentenza del 19 ottobre 2013 la Corte di Appello di Milano, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte Suprema con la ricordata sentenza dell'1 agosto 2013, determinava in anni due la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici nei confronti dell'imputato B. . Osservava la Corte milanese che nessuna rilevanza assumeva la documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato relativamente al ricorso da questi proposto alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in quanto non incidente sulla disciplina prevista dall'art. 12 del D. Lgs. 74/00, concernente appunto l'applicabilità della pena accessoria in caso di condanna per uno dei reati previsti dal detto Decreto Legislativo. Affermava, ancora, la manifesta infondatezza, per irrilevanza delle questioni, delle due eccezioni di incostituzionalità sollevate in detto giudizio riguardanti, rispettivamente, l'art. 13 del D. Lgs. 235/12 c.d. Legge Severino per la ritenuta violazione dell'art. 25 comma 2 della Costituzione in tema di irretroattività della legge penale e l'art. 13 del D. Lgs. 74/00, per l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione. In ordine alla misura della pena accessoria, la Corte, tenuto conto degli indici di gravità della condotta come ritenuta dalla Corte di Appello di Milano nella sentenza dell'8 maggio 2013 ed il cui ricorso, sul punto, era stato rigettato dalla Corte Suprema , escludeva che la pena accessoria potesse attestarsi sul minimo edittale un anno previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 74/00 e adoperava, quale criterio per la sua determinazione, quello adottato per la fissazione della pena principale riduzione di un terzo rispetto alla pena massima edittale prevista in anni sei di reclusione dall'art. 2 del detto Decreto, indicando in anni due la durata della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici. 1.4 Propone ricorso avverso detta decisione l'imputato a mezzo dei propri difensori di fiducia deducendo i motivi qui sintetizzati nei termini che seguono. Viene, in particolare, riproposta l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 13 del D. Lgs. 74/00 per contrasto con l'art. 3 Cost. e correlativamente viene dedotto vizio di motivazione per illogicità manifesta di quella parte della sentenza che respingendo, perché irrilevante oltre che manifestamente infondata, l'analoga questione sollevata dinnanzi alla Corte distrettuale, aveva ritenuto manifestamente infondata l'eccezione suddetta. Lamentano i difensori che - sotto il profilo della dichiarata irrilevanza - la decisione è certamente errata in quanto, stante l'evidente collegamento logico sistematico tra l'art. 12 del D. Lgs. 74/00 ed il successivo art. 13 riguardante l'applicabilità di attenuanti e, in caso positivo, l'esenzione dalle pene accessorie, non può certamente condividersi né sul piano logico, né, ancor meno, sul piano strettamente giuridico, l'affermazione del giudice distrettuale circa la non incidenza della questione. 1.5 Argomenta in proposito la difesa, a riprova della rilevanza della questione proposta, che un'eventuale, parziale declaratoria di incostituzionalità della norma penale tributaria rimuoverebbe l'ostacolo alla possibilità di estinzione del debito tributario cui è ancorata oltre che la possibilità di fruire di una circostanza attenuante specifica l'inapplicabilità delle pene accessorie. Quanto, poi, alla affermata manifesta infondatezza della questione da parte del giudice distrettuale, osservano i difensori che la decisione è palesemente illogica in quanto a la questione sollevata dinnanzi alla Corte territoriale concerneva non già l'applicabilità o meno dell'art. 13 della legge penale tributaria sopra citata anche nel caso in cui, nonostante l'adesione alla conciliazione tributaria, il debito fiscale non venga saldato interamente, ma la diversa ipotesi della non applicabilità di detta attenuante e delle riflesse conseguenze nei confronti di chi, come il ricorrente, una volta uscito dalla compagine societaria, sia impossibilitato ad estinguere il debito medesimo b la ritenuta natura oggettiva dell'attenuante in parola rispetto alla natura soggettiva della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. avrebbe indotto - del tutto illogicamente - la Corte di Milano a ritenere in via astratta possibile l'adempimento del debito da parte di B.S. anche dopo la sua fuoriuscita dalla compagine societaria della MEDIASET s.p.a., mentre, essendo stata esclusa la differenza di struttura tra le due attenuanti, la Corte di merito avrebbe dovuto pervenire alla coerente conclusione che solo l'autore materiale del reato, destinatario naturale dell'obbligo risarcitorio, avrebbe potuto usufruire della attenuante de qua da qui la denunciata disparità di trattamento nella parte in cui la norma speciale impedisce a soggetti divenuti medio tempore estranei alla amministrazione societaria obbligata sotto il profilo tributario al risarcimento, di usufruire della disposizione agevolativa proprio perché non più inseriti nella compagine sociale. A giudizio dei difensori, ancora più illogica si profila, poi, su tale punto la sentenza laddove afferma che l'imputato, pur dopo essere uscito dai ranghi societari, ben avrebbe potuto - stante la natura oggettiva dell'attenuante di cui all'art. 13 del D. Lgs. 74/00 - adoperarsi per l'estinzione del debito tributario. 1.6 Con il secondo motivo i difensori lamentano violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione del ricordato art. 13 del D.L.gs. 74/00 in relazione all'art. 3 Cost., oltre che carenza di motivazione e sua contraddittorietà nella parte in cui il giudice di rinvio ha reputato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 13 del D.Lgs. 74/00, anche per ragioni di ordine temporale legate alla mancata estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento di primo grado. Ritengono i difensori che la Corte distrettuale, nel disattendere la eccezione di incostituzionalità a suo tempo sollevata per violazione dell'art. 3 Cost., abbia del tutto frainteso il senso dell'eccezione questa era stata sollevata con riferimento alla diversa situazione - reputata del tutto irragionevole - in cui verserebbe chi, come l'imputato, destinatario di una contestazione suppletiva, si trovi nella impossibilità di estinguere il debito tributario prima dei rigorosi termini imposti dall'art. 13, rispetto a chi non subisca alcuna contestazione suppletiva. Conseguenza di tale anomala situazione, l'illogica decisione della Corte distrettuale di ritenere manifestamente infondata la questione di incostituzionalità nei termini espressi in quella sede. 1.7 Con il terzo - ed ultimo - motivo la difesa lamenta violazione di legge per inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione relativamente alla determinazione della pena accessoria nella durata di anni due. Rilevano, al riguardo, i difensori che la Corte distrettuale, nel valutare la portata della condotta, avrebbe esteso il campo di indagine anche a condotte riguardanti fatti ormai coperti da prescrizione la maggior parte , mentre un giudizio doverosamente circoscritto ai soli reati non estinti per tale causa, avrebbe dovuto orientare in modo diverso la Corte distrettuale sulla pretesa gravità, strumentale ai fini della applicazione della pena accessoria. Non mancano, poi, i difensori di osservare come, in modo del tutto contraddittorio, la Corte milanese, pur accennando alla possibilità da parte della società MEDIASET s.p.a. di aderire alla conciliazione tributaria e di riflesso, per come da essa ritenuto, lo stesso B. abbia poi obliterato tale circostanza al momento di formulare il giudizio di gravità della condotta. 1.8 All'odierna udienza, in limine, prima della discussione, la difesa del ricorrente ha depositato note di udienza con le quali, in stretto riferimento alla natura penale della sanzione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 74/00 conseguente alla condanna, prospetta perplessità in ordine al cumulo della sanzione penale accessoria prevista dalla detta norma con la incandidabilita e/o decadenza dal mandato parlamentare prevista dall'art. 15 del D. Lgs. 235/12. Chiedono i difensori, sia pure in modo interrogativo, se un tale cumulo possa essere compatibile con le norme previste dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dal relativo art. 14 del protocollo 7 e dall'U.E. Richiamano, in proposito, i principi affermati dalla Corte di Strasburgo nella sentenza del 4 marzo 2014 riguardante la causa Grande Stevens c. Italia, a loro avviso valevoli anche per la fattispecie oggi al vaglio di questa Corte Suprema e, più specificamente, le conclusioni adottate in merito alla natura penale della sanzione comminata all'esito di un procedimento solo formalmente amministrativo, nonché al divieto del bis in idem e del cumulo tra sanzioni, perché giudicati in contrasto sia con il Diritto della CEDU che con il Diritto dell'Unione Europea. Conseguentemente la difesa rivolge a questa Corte Suprema l'invito a chiarire se l'art. 50 della Carta dei Diritti fondamentali dell'U.E. osti al cumulo delle due sanzioni inflitte al ricorrente per effetto della sentenza della Corte di Appello e del D.L.vo 235/12 ancora, se le conseguenze derivanti dalla condanna in sede penale possano determinare effetti preclusivi sul diritto di elettorato attivo e passivo al Parlamento Europeo ed, infine, se le conseguenze nascenti dalla condanna penale ostino con il diritto alla libera circolazione dei cittadini appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea nella misura in cui non viene consentito lo spostamento all'interno dei paesi dell'Unione per l'esercizio del diritto di voto. A tal fine, la difesa ha richiesto, previa sospensione del processo, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Strasburgo perché esamini le questioni come sopra sollevate. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato. 2. Reputa il Collegio di dover affrontare, per ragioni di priorità logica, oltre che sistematica, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CEDU avanzata dalla difesa, connessa alle questioni circa una asserita incompatibilità rispetto alle norme EDU e UE, della c.d. doppia sanzione subita dal ricorrente B.S. per effetto della condanna penale e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 235/12 c.d. Legge Severino . Solo in via incidentale si osserva che queste ultime sono state applicate dal Senato della Repubblica il 27 novembre 2013 e che le censure formulate in sede di discussione dai difensori in ordine a tale provvedimento legislativo, formano oggetto - come già ricordato nella sentenza impugnata - di autonomo ricorso proposto dinnanzi alla CEDU. Ne consegue la superfluità da parte di questa Corte Suprema di una interlocuzione sul punto, se non - come si vedrà di qui a breve -nei ristretti limiti riferibili alla pretesa violazione del principio del ne bis in idem . 2.1 Rileva il Collegio che il tema proposto da per scontata l'applicabilità alla fattispecie oggi in esame dei principi elaborati dalla CEDU nella sentenza prodotta dalla difesa del ricorrente in sede di discussione del 4 marzo 2014 riguardante la causa Grande Stevens c. Italia. 2.2 Senza necessità, ai fini che qui interessano, di soffermarsi sui contenuti di tale decisione, quel che può rilevarsi è l'inconfigurabilità - nell'ambito del processo oggetto del presente ricorso - della asserita violazione del principio del ne bis in idem che, invece, costituisce uno dei punti nodali della decisione Europea. 2.3 La Corte di Strasburgo, basandosi su una duplicità di procedimenti uno di natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente ritenuto di carattere penale per la severità ed afflittività delle sanzioni irrogate e l'altro di natura propriamente penale , ha ritenuto violato il principio secondo il quale nessuno può essere giudicato due volte per la stessa presunta violazione. 2.4 Indipendentemente dalla ipotizzata da parte del P.G. requirente inammissibilità dei motivi enunciati con le note di udienza, per il rilievo che esse conterrebbero un profilo nuovo di censura non indicato nel ricorso originario, devesi rilevare che la vicenda sottoposta all'esame di questo Supremo Collegio è del tutto diversa, oltre che eccentrica rispetto al tema in discussione, di guisa che le pur articolate considerazioni svolte con dovizia di argomentazioni dalla difesa del ricorrente non sono pertinenti al caso sottoposto all'esame di questa Corte. 2.6 Osserva, al riguardo, il Collegio che l'incandidabilità è prevista sia dal codice penale art. 28 comma 2 par. 1 che dalla c.d. legge Severino art. 15 in particolare il comma 2 dell'art. 15 statuisce che l'incandidabilità produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici . 2.7 L'interpretazione data dal ricorrente a tale disposizione postula il cumulo dell'incandidabilità con la sanzione accessoria penale delineata dall'art. 28 cod. pen., con evidente, indebita amplificazione degli effetti limitativi dei diritti del ricorrente che determinerebbe, pertanto, la denunciata violazione del principio. 2.8 Reputa il Collegio che tale esegesi normativa non sia condivisibile, profilandosi, di contro, come più corretta, anche perché più coerente con i principi costituzionali, una diversa interpretazione secondo la quale non di cumulo si tratta, ma di due misure perdita dell'elettorato attivo e passivo, come statuito dall'art. 28 cod. pen. e incandidabilità ex art. 15 del D. L.gs. 235/12 che ben possono essere applicate contestualmente, avendo come riferimento fonti normative diverse. 2.9 In altri termini, per effetto della decisione del Senato ed in applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 235/12 il ricorrente B.S. ha perduto per la durata di sei anni con decorrenza dal 27 novembre 2013 il proprio diritto di elettorato attivo e passivo. La perdita del medesimo diritto derivante dalla disposizione codicistica in tema di interdizione dai pubblici uffici, ha durata biennale decorrente dalla data in cui diviene definitiva la sanzione accessoria. E tuttavia, per tale arco temporale, la limitazione dei diritti di elettorato dell'imputato è unica, pur essendo diverse le fonti normative di riferimento il che esclude il prospettato cumulo delle sanzioni che rende, dunque, del tutto superfluo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE. 3. Risolta nei termini che precedono la questione della richiesta di rinvio pregiudiziale, vanno affrontate, nell'ordine, le due censure di legittimità costituzionali prospettate con il ricorso nessuna di esse appare rilevante per le ragioni che seguono. 3.1 Va subito osservato - quale notazione di carattere preliminare e generale - che entrambe le eccezioni hanno quale presupposto la mancata applicazione della circostanza attenuante prevista espressamente dall'art. 13 del D. L.vo 74/00 e si sviluppano sulla base di due direttrici diverse. È agevole, però, rilevare che la questione della applicabilità, o meno, della attenuante in parola avrebbe dovuto essere prospettata nella sede propria naturale, ovverossia davanti al giudice del processo principale, con la conseguenza che entrambe le eccezioni esulano dal limite di cognizione di questa Corte, chiamata a valutare soltanto il problema della durata della pena accessoria nei termini in cui è stata decisa dal giudice del rinvio. È appena il caso di aggiungere che un'eventuale eccezione di incostituzionalità sarebbe dichiarata dalla Consulta irrilevante in quanto la norma dell'art. 13 D. L.vo 74/00 non è applicabile nel caso in esame. 3.2 Sembra tuttavia utile, tenuto conto delle analitiche considerazioni svolte dalla difesa con indubbia valenza argomentativa, fornire una risposta, sia pure per estrema sintesi, ai quesiti prospettati nei primi due motivi di ricorso. 4. Per quanto concerne il primo profilo di incostituzionalità sollevato dal ricorrente, relativo alla diversa posizione, reputata irragionevole, derivante dalla impossibilità per il ricorrente, in quanto ormai non più facente parte dei quadri societari, di pagare il debito in quanto terzo estraneo all'accertamento fiscale, la questione, oltre che irrilevante per quanto dianzi precisato, è anche manifestamente infondata come sottolineato anche dal Procuratore Generale di udienza, l'imputato avrebbe potuto comunque pagare, attingendo al proprio patrimonio personale, il debito fiscale gravante sulla Mediaset s.p.a. in coerenza con le disposizioni contenute nell'art. 1180 cod. civ. che, come è noto, prevede la possibilità per il terzo di adempiere l'obbligazione. 5. Con riferimento, invece, al profilo di incostituzionalità dell'art. 13 del D. Lgs. 74/00 enunciato nel secondo motivo di ricorso può osservarsi - in risposta al quesito prospettato - che l'asserita preclusione per il ricorrente di poter effettuare il pagamento derivante dalla contestazione suppletiva avvenuta dopo l'apertura del dibattimento che ha comportato il superamento della c.d. fase temporale utile prevista dal comma 1 dell'art. 13, è questione di nessuna rilevanza in questa sede. 5.1 Si osserva che l'imputato, a fronte della nuova contestazione, avrebbe dovuto tempestivamente chiedere nel giudizio di primo grado, di essere rimesso in termini per poter provvedere al pagamento del debito. E laddove tale richiesta fosse stata respinta, l'odierno ricorrente avrebbe potuto sollevare eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 24 cod. proc. pen. Eventualità, quest'ultima, certamente percorribile, come in passato si era verificato per ipotesi similari in tema di oblazione, laddove era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen. nella parte in cui non era prevista, in caso di nuova contestazione, la facoltà per l'imputato di proporre domanda di oblazione relativamente al fatto diverso ed al reato concorrente contestato in dibattimento, in quanto irragionevole e lesiva dei diritti di difesa, attesa la natura e gli scopi dell'istituto Corte Cost. sentenza 530/95 . 6. Rimane, a questo punto, da esaminare l'ultimo motivo del ricorso concernente il criterio di determinazione della misura, giudicato dalla difesa viziato da evidente contraddittorietà e inosservanza della legge penale. 6.1 La Corte territoriale, come accennato nelle premesse in fatto, ha seguito il criterio della proporzionalità tra pena principale irrogata in concreto un terzo della pena massima edittale pari a sei anni e pena accessoria un terzo del massimo pari, ex art. 12 del D. Lgs. 74/00, a tre anni . Nel seguire detto metodo, la Corte si è ispirata formalmente ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. che come valgono per la quantificazione della pena principale, così debbono valere per le pene accessorie. La norma codicistica fa riferimento, al riguardo, al concetto di gravità del reato desumibile da uno o più degli indici previsti espressamente dai nn. da 1 a 3 del comma 1 ed alla personalità del reo come ricavabile dai nn. da 1 a 4 del comma 2. 6.2 Secondo la difesa, la Corte distrettuale, nell'operare il calcolo della durata della pena accessoria, avrebbe violato il disposto dell'art. 133 citato in quanto avrebbe espresso il proprio giudizio non già sulla porzione di condotta rimasta immune dalla prescrizione, ma su tutta la condotta, comprensiva, quindi, dei fatti-reato commessi in epoca precedente al 2002 e dichiarati estinti per prescrizione. 6.3 Ancora una volta si tratta di una interpretazione ingiustificatamente riduttiva del significato dell'art. 133 cod.pen. il quale fa riferimento ad una analisi globale che, oltre a guardare alla gravità del reato, deve prendere in considerazione fatti che, pur non avendo più rilevanza penale perché coperti da prescrizione, sono comunque significativi della personalità del soggetto, in quanto costituenti, comunque, precedenti giudiziari. 6.4 Che debba essere questa l'interpretazione da dare al testo normativo si ricava dalle brevi considerazioni che seguono e che trovano, peraltro, conforto nell'indirizzo di questa Corte espresso con riguardo alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, le quali hanno quale parametro di riferimento anche i criteri enunciati nell'art. 133 cod. pen., mutatis mutandis , valevoli pure per la determinazione delle pene accessorie. 6.5 Premesso anzitutto, in linea generale, che l'applicazione della pena accessoria della interdizione prevista dall'art. 12 del D. Lgs. 74/00 rientra - quanto all'aspetto quantitativo - nel potere discrezionale del giudice, tenuto conto della forbice esistente tra un minimo un anno ed un massimo tre anni , non vi è alcun margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen Sez. 3^, 17.10.2007 n. 1182, Cilia e altro, Rv. 238851 in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche . 6.6 Ancora, tra gli elementi di valutazione indicati dall'art. 133 cod.pen. costituente, come detto, la norma di riferimento , rientrano, per quanto riguarda il profilo oggettivo, la natura del reato, la gravità del danno e l'intensità del dolo, mentre sotto il profilo soggettivo vanno certamente inclusi i precedenti penali e giudiziari e, più in generale, la condotta e la vita del reo, antecedenti al reato. 6.7 Un recentissimo arresto giurisprudenziale Sez. 5^ 13.6.2013 n. 39473, Paderni, Rv. 257200 ha affermato - sia pure con riferimento alle circostanze attenuanti generiche ma la differenza non rileva per i fini che qui interessano - il principio secondo il quale Ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, il giudice, alla luce dei criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., può considerare i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi e pertanto, a maggior ragione può tenere conto dei reati estinti . 6.8 Si tratta di un principio senz'altro condivisibile proprio perché il concetto di estinzione del reato per prescrizione lascia intatta la valutazione della condotta, tanto è vero che rimangono invariate le eventuali statuizioni civili anche se il reato contestato venga dichiarato estinto per tale ragione. D'altro canto, una analisi generale quale è certamente quella delineata dall'art. 133 cod. pen. è ad ampio spettro dovendosi,ovviamente, escludere dalla valutazione solo quelle condotte conseguenti ad una assoluzione nel merito con formula liberatoria. 6.9 Coerentemente a tali principi, la Corte di merito ha preso in esame, oltre che la gravità del fatto riferita alle condotte non estinte per prescrizione, anche la personalità dell'imputato da valutarsi globalmente tenendo conto dei precedenti penali e giudiziari nell'ambito dei quali rientravano le condotte per fatti ormai estinti per prescrizione, senza che fosse intervenuta una declaratoria immediata di proscioglimento ex art. 129 comma 2 cod.proc.pen 6.10 Ne consegue l'insostenibilità della tesi difensiva che pretenderebbe di escludere dal novero delle condotte esaminabili quelle attinenti a reati prescritti, in quanto non in linea con le regole interpretative testé enunciate. 6.11 La motivazione della Corte distrettuale è quindi corretta, anzitutto sotto il profilo logico, nella misura in cui ha ritenuto di seguire per il calcolo lo stesso metro di valutazione adoperato per la determinazione della pena principale detentiva lo è ancor di più per ragioni più strettamente giuridiche, essendo stata passata in rassegna l'intera condotta tenuta dall'imputato giudicata rilevante sotto l'aspetto penale. Va, pertanto, esclusa qualsiasi contraddittorietà nel percorso motivazionale della Corte che non ha inteso valorizzare - se non ai limitati effetti della determinazione della pena principale statuita nella sentenza dell'1 agosto 2013 - il fatto che parte delle condotte fossero ormai estinte per prescrizione. Tanto basta per ritenere il motivo in esame infondato. 7. Il ricorso va, pertanto, rigettato segue la condanna del ricorrente come per legge, al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.