Maggiore età vicinissima, beccato a guidare senza patente: condotta grave ma inconsapevole

Decisiva la constatazione della assoluta mancanza di formazione scolastica del giovane. Nonostante i 18 anni siano vicinissimi, e nonostante l’esperienza data dalla vita, è acclarata la mancanza di consapevolezza del giovane rispetto al disvalore sociale della propria condotta.

Vicino il traguardo dei 18 anni, ma ciò non significa, in automatico, che siano oramai conquistate maturità e consapevolezza delle proprie azioni. Soprattutto quando il background socio-culturale è assai precario. Corretta, quindi, la scelta del non luogo a procedere nei confronti del giovane beccato a guidare senza patente Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 16236/14 depositata oggi . Anagrafe. Chiarissima la valutazione compiuta dal gup il giovane, fermato alla guida di una vettura ma senza patente, è da ritenere non consapevole del disvalore sociale della propria condotta. Ciò alla luce della constatazione della assenza, nel giovane, di qualsiasi formazione scolastica , posto che egli non era mai andato a scuola . Secondo il gup, quindi, è legittimo il dubbio sulla capacità del ragazzo di riconoscere il disvalore sociale, avente rilievo penale, della propria condotta . Di opposto avviso, invece, il Procuratore Generale della Repubblica, che contesta la decisione del gup, proponendo ricorso in Cassazione ed evidenziando che al momento del fatto il giovane aveva raggiunto l’età di 17 anni e 9 mesi . Secondo il Procuratore Generale, in sostanza, il giovane ha sicuramente acquisito, con l’esperienza di vita, la consapevolezza e la maturità necessarie per rendersi conto dell’illiceità della sua condotta . Ma questa visione, per quanto potenzialmente dotata di senso, viene ritenuta non plausibile dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, difatti, confermano la decisione di non luogo a procedere emessa dal gup. Decisiva la considerazione – rispetto alle valutazioni compiute – che non è possibile poggiare il giudizio di consapevolezza e di maturità solo sulla età del giovane, seppur prossimo a raggiungere i 18 anni .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 gennaio – 14 aprile 2014, n. 16236 Presidente Sirena – Relatore Foti Ritenuto in fatto Con sentenza del 14 febbraio 2013, resa ex art. 425 co. 3 cod. proc. pen., il Gup del Tribunale per i minorenni di Torino ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di H.N., per il reato di guida senza patente, per immaturità al momento del fatto. Ha ritenuto il giudicante che nella condotta dell'imputato non fosse ravvisabile la consapevolezza del disvalore sociale dell'avere condotto un veicolo senza essere in possesso della patente di guida ciò in ragione dell'assenza, nel giovane, di qualsiasi formazione scolastica, posto che lo stesso, convivente con uno zio, non era mai andato a scuola, per cui era legittimo il dubbio sulla capacità del soggetto di riconoscere il disvalore sociale, avente rilievo penale, della propria condotta. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino, che deduce errata applicazione degli artt. 98 cod. pen. e 425 co. 3 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata. Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Gup, l'imputato, che al momento del fatto aveva raggiunto l'età di diciassette anni e nove mesi, aveva sicuramente acquisito, con l'esperienza di vita, la consapevolezza e la maturità necessarie per rendersi conto dell'illiceità della sua condotta. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Invero, pur a voler ritenere l'ammissibilità del ricorso, che per vero sembrerebbe dubbia in vista delle argomentazioni, essenzialmente in punto di fatto, poste dal ricorrente a sostegno del gravame, rileva la Corte che l'argomento proposto a confutazione della decisione impugnata non si presenta comunque centrato rispetto al tema proposto. Il realtà, il giudizio di consapevolezza e di maturità dell'imputato espresso dal ricorrente, si basa solo sull'età dello stesso, ormai prossimo a raggiungere i diciotto anni, laddove a sostegno di tal giudizio, e dello stesso ricorso, egli avrebbe dovuto, a prescindere dall'età dell'imputato, comunque ancora minore, indicare gli elementi che avrebbero potuto consentire di concludere nel senso della piena capacità d'intendere e di volere dello stesso. Tali elementi non sono stati indicati, di guisa che il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.