Rifiuto del test? Arriva il pacchetto completo: appiedato, in manette, con il portafoglio vuoto e la patente tagliata in due

Il trattamento sanzionatorio applicabile al rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza, per chi sia rimasto coinvolto in un incidente stradale, è quello previsto dall’art. 186, comma 2, lettera c , cds, che prevede le pene congiunte di arresto ed ammenda. In più, alla condanna per questa contravvenzione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16055, depositata l’11 aprile 2014. Il caso. Il Tribunale di Padova condannava un uomo al pagamento di un’ammenda, per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento, previsto dall’art. 186, comma 7, cds, dello stato di ebbrezza alcolica dopo aver provocato un incidente. Il Procuratore Generale ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver irrogato all’imputato la sola pena di genere pecuniario, mentre tale contravvenzione è punita con le pene congiunte dell’arresto e dell’ammenda. Inoltre, lamentava l’omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca dell’auto. Pene congiunte. Analizzando il ricorso, la Corte di Cassazione riteneva che il trattamento sanzionatorio applicabile al rifiuto di sottoporsi all’accertamento del livello alcolico, per chi sia rimasto coinvolto in un incidente stradale, è quello previsto dall’art. 186, comma 2, lettera c , cds, che prevede le pene congiunte di arresto ed ammenda. Sanzioni amministrative. In più, alla condanna per questa contravvenzione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Tuttavia, nella sentenza impugnata non c’era traccia di tali sanzioni amministrative. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso ed annullava la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio ed all’omessa applicazione della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale sentenza 19 novembre 2013 – 11 aprile 2014, numero 16055 Presidente Brusco – Relatore Casella Ritenuto in fatto Con sentenza in data 1 marzo 2012, B.B. veniva condannato dal Tribunale di Padova - Sezione staccata di Este, concesse le attenuanti generiche, alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda - pena sospesa – quale responsabile della contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 7 cod.strada, per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza alcoolica dopo aver provocato un incidente, allorché, in omissis il omissis , fuoriuscì dalla sede stradale alla guida dell'autovettura Renault - 4 tg. omissis . Lo stesso imputato veniva invece assolto, ex articolo 530, comma 2 cod.proc. penumero , con la formula perché il fatto non sussiste dal reato sub A, ex articolo 186, comma 2 lett. a e comma 2-bis cod. strada, in mancanza di prove sufficienti di aver commesso il fatto in stato di ebbrezza alcoolica. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia articolando due distinti motivi per il vizio di violazione di legge, così sintetizzati. Con il primo, si duole dell'illegalità della pena per avere il Giudice di prime cure irrogato all'imputato la sola pena di genere pecuniario laddove, all'epoca del fatto OMISSIS , la contravvenzione ascritta all'imputato era punita con le pene congiunte dell'arresto da TRE mesi ad UN anno e con l'ammenda da Euro 1.500,00 ad Euro 6.000,00, previste per la fattispecie di reato, di cui all'articolo 186, comma 2 lett. c cod. strada. Con la seconda censura. lamenta il ricorrente l'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca dell'autoveicolo condotto dall'imputato entrambe già previste all'epoca del fatto anche in caso di rifiuto di sottoporsi ad alcooltest. Propone altresì ricorso per cassazione l'imputato personalmente denunziando, in primo luogo, la violazione dell'articolo 186, comma 7 cod. strada, sul rilievo della legittimità del rifiuto opposto all'esecuzione dell'alcooltest cui i Carabinieri intendevano sottoporto circa tre ore dopo l'incidente mentre egli si trovava già nella propria abitazione di guisa che l'etilemia eventualmente rilevata non avrebbe logicamente potuto riferirsi alle condizioni in cui versava mente era alla guida dell'automobile tantopiù che non poteva escludersi che, dopo il sinistro, avesse assunto bevande a base alcoolica, per motivo di conforto . Lamenta in secondo luogo il ricorrente il vizio di contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata con la quale, da un lato, fu assolto dalla violazione di cui al capo A, di guida in stato di ebbrezza, per insussistenza del fatto e, dall'altro, invece condannato per il rifiuto di sottoporsi ad alcooltest. Insta conclusivamente per l'annullamento della impugnata sentenza. Considerato in diritto È fondato e merita accoglimento il ricorso del Procuratore Generale. Per tabulas deve invero ritenersi che il trattamento sanzionatorio applicabile ex lege al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento dell'etilemia di colui che sia stato coinvolto in incidente stradale per aver guidato in stato di ebbrezza alcoolica era ed è quello previsto dall'articolo 186, comma 2 lett. c cod.strada, in base alle modificazioni introdotte dall'articolo 4, comma 1 lett. e del D.L. 23 maggio 2008 numero 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008 numero 125. Devono trovare applicazione le pene congiunte di arresto ed ammenda, come in narrativa indicate e non la sola pena dell'ammenda, erroneamente applicata dal Tribunale. Alla stregua della stessa disposizione di legge testé richiamata, alla condanna per la contravvenzione di cui all'articolo 186 comma 7 cod. strada conseguono le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2 lett. c , salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione . Dell'irrogazione di tali sanzioni amministrative accessorie, non vi è tuttavia traccia nella sentenza impugnata. Ne discende che questa deve esser annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo condotto dall'imputato, con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo esame. Deve invece giudicarsi infondato il ricorso proposto dall'imputato. L'accertato rifiuto dell'imputato di sottoporsi all'accertamento del tasso alcoolemico dopoché, alla guida dell'automobile era uscito di strada in prossimità di una salita, a poca distanza dalla propria abitazione come evidenziato dal Giudice di prime cure vale ad integrare ex se la contravvenzione contestatagli al capo B della rubrica. Né a priori era legittimamente sostenibile che a distanza di due ore e mezzo dal verificarsi dell'incidente come si obietta in ricorso l'alcooltest non avrebbe fornito dati attendibili sull'eventuale stato di alterazione in cui si trovava l'imputato mentre era alla guida del veicolo, attesa l'assai verosimile compatibilità della dinamica stessa dell'incidente con lo stato di ebbrezza e posto il dato notorio dei diversi tempi di metabolizzazione dell'alcool, a seconda delle condizioni fisiche dei soggetti. Restava in ogni caso imprescindibile fatto salvo ogni eventuale successivo apprezzamento critico dei risultati in sede giudiziale l'esecuzione dei necessari accertamenti strumentali che invece l'imputato ebbe a rifiutare incorrendo nella contravvenzione ascrittagli. Il difetto di prova sufficiente alla dimostrazione della rilevanza penale della condotta contestata sub A in relazione al gradiente di etilemia in cui l'imputato versava al momento in cui era alla guida dell'autovettura rimasto totalmente incerto non si pone peraltro in alcuna contraddizione logica con l'affermazione di responsabilità per il diverso fatto di aver rifiutato l'alcooltest. Al rigetto del ricorso, segue la condanna dell'imputato stesso al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, ex articolo 616 cod. proc. penumero . P.Q.M. In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Padova. Rigetta il ricorso di B.B. che condanna al pagamento delle spese processuali.