La nomina del difensore di fiducia vale (anche) come procura speciale, se…

In tema di diritto di difesa, e segnatamente di garanzia della difesa tecnica, l’atto recante il titolo di nomina di difensore di fiducia vale anche quale conferimento di procura speciale per determinati atti, ove lo stesso contenga i requisiti degli artt. 100 e 122 c.p.p In tal caso, infatti, è sufficiente che l’atto riporti, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui la procura è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Ciò in quanto, per verificare la natura di un atto processuale, non è sufficiente attestarsi sul titolo dell’atto, occorrendo esaminarne il contenuto effettivo, in base al generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma nella identificazione dell’atto.

Lo ha stabilito la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15961, depositata il 10 aprile 2014. Il rapporto fiduciario fra imputato e difensore La pronuncia de qua pone implicitamente l’accento sull’indispensabile carattere di stabilità del rapporto fra l’imputato ed il proprio difensore di fiducia, necessario al fine di garantire l’assunzione di adeguate iniziative a tutela della posizione dell’accusato. Fra gli aspetti più rilevanti della difesa tecnica fiduciaria rientra sicuramente la conoscenza di atti del procedimento da parte dell’imputato. Tale conoscenza può essere dedotta - da un lato - dall’obbligo deontologico del difensore di portare a conoscenza degli atti il proprio assistito art. 40 Codice Deontologico Forense dall’altro, dall’obbligo speculare dell’imputato di mantenere i contatti con il proprio difensore Cass. pen., Sez. I, 16 gennaio 2008, Cierlantini . Peraltro, anche nel caso in cui la notifica dell’atto all’imputato sia effettuata presso il domicilio eletto nello studio del difensore d’ufficio, essa deve ritenersi idonea a determinare la conoscenza effettiva al destinatario. Ciò in quanto il difensore di ufficio originariamente nominato, ancorché sostituito da altro difensore per la mancata comparizione all’udienza, resta titolare della difesa ed è pertanto l’unico legittimato a ricevere la notifica di atti destinati al difensore dell’imputato nella fattispecie estratto contumaciale di sentenza soggetta ad impugnazione Cass. pen., sez. I, n. 49244/2004 . A ciò va aggiunto che l’elezione di domicilio è una dichiarazione di volontà dell’indagato/imputato, consistente nella scelta di una persona nell’esempio fatto prima, del difensore di ufficio investita del potere di ricevere la notificazione degli atti del procedimento, in un luogo diverso dalla casa di abitazione o dal luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa cioè lo studio del difensore Cass. pen., sez. I, n. 10297/2006 Cass. pen., sez. II, n. 15903/2006 . La sentenza in commento consente altresì di ricordare che il difensore di fiducia può essere nominato in numero non superiore a due per l’indagato/imputato, ad uno per le altre parti private la nomina deve necessariamente provenire dal soggetto processuale, fatta salva l’ipotesi di persona in stato di fermo, arresto o custodia cautelare, caso in cui essa può essere fatta da un prossimo congiunto art. 96, comma 3, c.p.p. . Diversa è la disciplina nel caso di nomina del difensore d’ufficio. Questi è infatti nominato dall’Autorità Giudiziaria procedente nel caso in cui l’imputato sia rimasto privo di difesa tecnica, o non abbia nominato un difensore di fiducia in occasione del primo atto per il quale sia prevista la presenza del difensore. Il difensore d’ufficio è designato dal sistema centralizzato che lo individua, secondo turnazione, in un elenco ad hoc art. 97, comma 2, c.p.p. . Egli ha l’obbligo di prestare il patrocinio, ed il corrispondente diritto ad essere retribuito dal difeso salvo che venga ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ove ricorrano i requisiti di cui agli artt. 76 e seguenti d.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni . le vicende dell’incarico difensivo La nomina del difensore di fiducia può avvenire con dichiarazione alternativamente resa dall’interessato all’autorità che procede, oppure consegnata alla stessa dal difensore, o ancora trasmessa con raccomandata. Per contro, la cessazione dell’incarico difensivo segue una diversa disciplina a seconda che si tratti di difesa fiduciaria o di difesa d’ufficio. Nel primo caso, può esservi revoca del mandato, o rinuncia al medesimo, o ancora una situazione di incompatibilità ex art. 106 c.p.p Nell’ipotesi di difesa d’ufficio, la revoca/sostituzione del difensore può avvenire per giustificato motivo art. 97, comma 5, c.p.p. , o più semplicemente a seguito di nomina di difensore di fiducia art. 97, comma 6, c.p.p. . e gli atti del procuratore speciale in particolare, il patteggiamento. Fra gli atti per il quale occorre il conferimento di procura speciale, vi è la richiesta di applicazione della pena artt. 444 ss. c.p.p. . Essa infatti è atto riservato personalmente all'imputato non compete dunque al difensore, il quale può proporla soltanto se vi è specificamente abilitato a mezzo di procura speciale. Al procuratore speciale non è però consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non gli venga conferita espressamente dall'imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dall'art. 446, comma 3, c.p.p L'atto di delega da parte del difensore ad altro collega non è in alcun modo riferibile all'imputato, il quale non può quindi essere considerato autore o coautore del vizio che invalida la conseguente sentenza questo, pertanto, non rientra nella ipotesi di non deducibilità di cui all'art. 182 comma 1 c.p.p

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 marzo – 10 aprile 2014, n. 15961 Presidente Teresi – Relatore Graziosi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 marzo 2013 il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile per mancanza di procura speciale del difensore la richiesta di riesame presentata da Banca Intermobiliare Di Investimenti E Gestioni S.p.A. avverso decreto di sequestro preventivo disposto dal gip dello stesso Tribunale il 15 febbraio 2013 in relazione a indagini per i reati di cui agli articoli 110, 81 cpv. c.p. e 3 d.lgs. 74/2000 per cui sono indagati V.G. e G.A. e 81 cpv. c.p., e 5 11 d.lgs. 74/2000 per cui è indagato V.G. , richiesta diretta a far valere l'esistenza di un diritto reale di pegno in favore della suddetta banca su strumenti finanziari e liquidità assoggettati al vincolo. 2. Ha presentato ricorso il difensore, proponendo due motivi. Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 96, 100 e 122 c.p.p. nonché 83 c.p.c. sussiste la procura speciale in capo al difensore, e dotata di tutti i requisiti di legge. Il secondo motivo adduce che, qualora la procura non fosse stata valida, avrebbe dovuto comunque essere sanata ex articolo 182, secondo comma, c.p.c Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. Il primo motivo adduce che la richiesta di riesame è stata presentata da difensore dotato di valida procura speciale, non sussistendo, quindi, la fattispecie di inammissibilità affermata nell'impugnata ordinanza. Il Tribunale rileva che il riesame è stato proposto e sottoscritto da difensore non munito di procura speciale agli atti risulta una semplice nomina fiduciaria ex art. 96, comma 2, c.p.p., effettuata dal procuratore generale alle liti e che l’ atto di nomina del difensore non possa essere ritenuto equipollente alla procura speciale e comunque non contenga i requisiti richiesti, a pena di inammissibilità, dall'art. 122 c.p.p. . L'articolo 122 c.p.p., al primo comma, stabilisce che, quando la legge consente che un atto sia compiuto mediante un procuratore speciale, la procura, a pena di inammissibilità, deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce e se è conferita per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata da quest'ultimo. L'articolo 96, secondo comma, c.p.p., che secondo il Tribunale è stato invece applicato nel caso in esame, contempla la nomina del difensore di fiducia dell'imputato fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata . È subito evidente la non pertinenza del richiamo all'articolo 96, che attiene alla nomina, appunto, del difensore di fiducia dell'imputato - con modalità ovviamente diverse -, laddove, nel caso di specie, si tratta di un terzo interessato ad avviare un procedimento di riesame avente ad oggetto una cautela reale. Come evidenzia il ricorrente, invece, la norma cui doveva rapportarsi il giudice di merito è l'articolo 100 c.p.p., che disciplina la difesa delle parti private diverse dall'imputato, le quali stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata . Richiamando implicitamente i principi dello jus postulandi vigenti nel rito processuale civile, l'articolo 100 al primo e al secondo comma consente di apporre la procura speciale non solo in un atto ad hoc cfr. articolo 83, primo comma, c.p.c , ma anche in calce o a margine di determinati atti cfr. pure articolo 83, secondo comma, c.p.c. , e al terzo comma ne circoscrive discostandosi da un canone di immanenza e aderendo all'articolo 83, ultimo comma c.p.c. l'efficacia processuale in termini temporali. Pertinente è invece il riferimento che il Tribunale opera all'articolo 122 c.p.p. -integrativo dell'articolo 100 c.p.p. -, la cui applicazione, peraltro, in concreto non è stata effettuata in modo corretto. Per verificare, infatti, la natura di un atto processuale, non è sufficiente attestarsi sul titolo dell'atto, occorrendo esaminarne il contenuto effettivo, in base al generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma nell'identificazione dell'atto. Nel caso di specie, l'atto è intitolato atto di nomina di difensore di fiducia , ma il suo contenuto corrisponde non alla fattispecie dell'articolo 96 c.p.p. - e non potrebbe comunque mai corrispondervi, poiché si effettua con esso la nomina di un difensore per una parte privata che non è l'imputato - bensì al conferimento di una procura speciale, che contiene i requisiti degli articoli 100 e 122 c.p.p Prendendo le mosse infatti dalla sua dichiarata volontà di proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo specificamente indicato, il conferente - cioè il procuratore generale alle liti, come da atto notarile ivi menzionato, della Banca Intermobiliare, B.S. - dichiara di nominare l'avv. Marco Verdi del foro di Milano, quale proprio difensore, ad ogni effetto di legge, affinché proponga richiesta di riesame, ai sensi degli artt. 322, 324 e 582, secondo comma, c.p.p. avverso il suddetto decreto e per ogni stato e grado del relativo procedimento, conferendo al predetto procuratore ogni potere, diritto e facoltà consentiti dalla legge, compreso quello di conferire delega per la presentazione degli atti in cancelleria e di rinunciare all'impugnazione segue l'elezione di domicilio presso lo studio dell'avvocato nominato. L'atto risulta sottoscritto dal procuratore generale con autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore. È dunque evidente che si tratta di una procura speciale ai fini processuali come disciplinata dall'articolo 100 c.p.p., che, in rispetto dell'articolo 122 c.p.p., indica specificamente anche quel per cui è conferita, integrando in modo idoneo e completo l'esternazione della volontà di attribuire jus postulandi all'avvocato che assume, in tal modo, le funzioni di procuratore speciale ai fini della procedura di riesame avverso il sequestro preventivo di cui si tratta. Non è pertanto sussistente il vizio di inammissibilità che il Tribunale, presumibilmente dal titolo dell'atto, ha ravvisato, il che assorbe il secondo motivo. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Torino. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino.