Prima regola per insultare un pubblico ufficiale: non farsi sentire da nessuno

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è caratterizzato, sotto il profilo della condotta materiale, da un’azione consistente nell’offesa dell’onore e della reputazione della vittima. In più è necessario che l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale avvenga alla presenza di più persone, sia realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico, e accada in un momento, in cui il pubblico ufficiale compia un atto d’ufficio, a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15367, depositata il 3 aprile 2014. Il caso. Il giudice di pace di Cecina dichiarava di non doversi procedere nei confronti di una donna, per il delitto di ingiuria commesso verso l’insegnante della figlia. Il Procuratore generale di Firenze ricorreva in Cassazione, contestando l’erronea interpretazione ed applicazione della legge penale, in relazione all’art. 341- bis c.p. oltraggio a pubblico ufficiale , poiché la fattispecie era riconducibile a questa norma, di competenza del Tribunale. La reintroduzione del reato. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che il delitto di oltraggio, dopo l’abrogazione degli artt. 341 e 344 c.p. per effetto della l. n. 205/1999 , era stato reintrodotto dalla l. n. 94/2009, che delineava, però, una nuova figura di illecito. Esso è ora caratterizzato, sotto il profilo della condotta materiale, da un’azione consistente nell’offesa dell’onore e della reputazione della vittima. Gli elementi previsti. In più sono necessari ulteriori requisiti oggettivi, prima non richiesti. Infatti, è necessario che l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale avvenga alla presenza di più persone, sia realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico, e accada in un momento, in cui il pubblico ufficiale compia un atto d’ufficio a causa o nell’esercizio delle sue funzioni . Il bene tutelato. Ciò che viene riprovato dall’ordinamento, quindi, non è più la mera lesione, in sé, dell’onore e della reputazione del pubblico ufficiale, ma la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al momento dell’azione, da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico, in contestualità con il compimento dell’atto dell’ufficio ed a causa o nell’esercizio della funzione pubblica. Perciò, il legislatore ha inteso punire i comportamenti ritenuti pregiudizievoli del bene protetto, ma solo a condizione della diffusione della percezione dell’offesa, del collegamento temporale e finalistico con l’esercizio della potestà pubblica e della sua possibile interferenza con l’attività del pubblico ufficiale. Nel caso di specie, sussistevano tutti questi elementi, in quanto le ingiurie erano state pronunciate nei locali scolastici, in modo tale da essere percepite da più persone. Inoltre, l’insegnante è un pubblico ufficiale e l’esercizio delle sue funzioni non si limita alle lezioni, ma si estende, invece, anche alle connesse attività preparatorie, compresi gli incontri con i genitori degli allievi. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, annullava la sentenza del giudice di pace senza rinvio e trasmetteva gli atti alla Procura per il prosieguo.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 febbraio – 3 aprile 2014, n. 15367 Presidente Ferrua – Relatore Lignola Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Cecina dichiarava non doversi procedere, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 274 del 2000, nei confronti di C.M.B., per il delitto di ingiuria commesso in danno di M.G., insegnante della figlia, nei locali della scuola media G. Fattori di Rosignano Solvay. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale di Firenze, il quale deduce erronea interpretazione applicazione della legge penale, in relazione all'articolo 341 bis cod. pen., poiché la fattispecie è riconducibile a quest'ultima norma, di competenza del Tribunale, riguardando l'ingiuria i rapporti didattici con la figlia. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Erroneamente era stato contestato il reato di ingiuria, anziché quello di oltraggio a pubblico ufficiale, di competenza del Tribunale, del quale sussistono tutti gli elementi. 2. E' noto che, disposta l'abrogazione degli articoli 341 e 344 cod. pen., per effetto dell'articolo 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, il delitto di oltraggio è stato nuovamente introdotto nell'ordinamento a seguito della legge n. 94 del 2009, che ha però delineato una nuova figura di illecito, caratterizzato sotto il profilo della condotta materiale da un'azione consistente nell'offesa dell'onore e della reputazione della vittima, con la pretesa però di ulteriori requisiti oggettivi, in precedenza non richiesti. Tali elementi possono essere così sintetizzati 1 l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di più persone 2 deve essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico 3 deve avvenire in un momento, nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Come argomentato puntualmente dalla dottrina, con osservazioni pertinenti e condivisibili, l'ambito oggettivo della nuova incriminazione è mutato, per l'inserimento nella fattispecie di presupposti fattuali qualificanti la condotta ed indicativi del fatto che ciò che viene riprovato dall'ordinamento non è la mera lesione in sé dell'onore e della reputazione del pubblico ufficiale, quanto la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al momento dell'azione, da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualità con il compimento dell'atto dell'ufficio ed a causa o nell'esercizio della funzione pubblica. In altri termini, il legislatore incrimina comportamenti ritenuti pregiudizievoli del bene protetto, a condizione della diffusione della percezione dell'offesa, del collegamento temporale e finalistico con l'esercizio della potestà pubblica e della possibile interferenza perturbatrice col suo espletamento. 2.1 Nel caso di specie, al di là dell'articolo di legge indicato nel capo di imputazione, tali elementi sussistevano, poiché le ingiurie furono pronunciate nei locali scolastici, in modo tale da essere percepite da più persone inoltre l'insegnante di scuola media è pubblico ufficiale Sez. 3, n. 12419 del 06/02/2008, Zinoni, Rv. 239839 e l'esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi Sez. 6, n. 4033 del 15/12/1993 - dep. 07/04/1994, Tulina, Rv. 197966 Sez. 6, n. 6587 del 05/02/1991, Dilavanzo, Rv. 187437 . 3. In conclusione la sentenza del Giudice di pace di Cecina va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Procura della Repubblica di Livorno per il prosieguo. P.Q.M. In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Livorno.