Sanzione penale o illecito amministrativo? Il giudice deve giocare a “trova le differenze”

Non esiste un rapporto di specialità tra l’art 633 c.p., che punisce l’invasione di terreni ed edifici, e l’art. 20 c.d.s., che sanziona l’occupazione della sede diversa, essendo diversa la loro obiettività giuridica, in quanto la norma penale è posta a tutela del patrimonio, mentre quella amministrativa garantisce la sicurezza della circolazione stradale.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15074, depositata il 2 aprile 2014. Il caso. Il Tribunale del riesame di Messina confermava l’ordinanza del gip, il quale aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo avanzata dalla Procura della Repubblica nei confronti di un imputato, indagato per il reato di invasione di terreni ed edifici, ex art. 633 c.p., relativa a manufatti collocati, sulla pubblica via, in posizione prospiciente l’esercizio commerciale dell’indagato. Illecito amministrativo. Il Tribunale riteneva che il fatto dovesse essere ricondotto alla fattispecie dell’art. 20 c.d.s. occupazione della sede stradale , il quale, in simili casi, prevede una sanzione amministrativa con esclusione di ogni rilevanza penale dei fatti. Il Procuratore della Repubblica ricorreva in Cassazione, contestando il rapporto di specialità, affermato dai giudici di merito, tra la norma penale e quella amministrativa. I beni protetti sono diversi. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione riteneva che non esistesse un rapporto di specialità tra le due norme, essendo diversa la loro obiettività giuridica, in quanto la disposizione penale è posta a tutela del patrimonio, mentre quella amministrativa garantisce la sicurezza della circolazione stradale. Confronto in astratto. Anche le Sezioni Unite, nella sentenza n. 1963/2010, hanno confermato che, verificatosi il concorso in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all’altra, all’esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte. Infatti, l’art. 9 l. n. 689/1981 dispone che, se uno stesso fatto è, nel contempo, punito da una norma penale e da una che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale. Per stesso fatto il legislatore ha inteso fare riferimento alle fattispecie tipiche astratte, per cui vanno confrontate quelle norme diverse, che, almeno a prima vista, sembrano convergere su di un fatto naturalisticamente inteso. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 dicembre – 2 aprile 2014, numero 15074 Presidente Carmenini – Relatore Taddei Ritenuto in fatto l. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Messina confermava l'ordinanza del Gip del Tribunale di Barcellona P.G., che in data 19.4.2013, aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo avanzata dalla Procura della Repubblica nei confronti di P.P., indagato per il reato di cui agli articolo 633 e 639 bis cod.penumero e relativa a molteplici manufatti collocati, sulla pubblica via, in posizione prospiciente l'esercizio commerciale dell'indagato. 1.2 Il Tribunale in particolare, ha ritenuto che il fatto dovesse essere ricondotto all'articolo 20 del C.d.S. che in simile fattispecie, prevede una sanzione amministrativa con esclusione di ogni rilevanza penale nei fatti. 1.3 Avverso tale provvedimento propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G., deducendo, con l'unico motivo, la violazione dell'articolo 606 lett. B in relazione agli articolo 633 e 639 bis cod.penumero tenuto conto della giurisprudenza di legittimità che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, esclude il rapporto di specialità tra gli articolo 633 e 639 bis cod. proc. penumero e l’articolo 20 C.d.S. 1.4 Con memoria presentata l'11.12.2013 il difensore di fiducia di P. ha chiesto la conferma del provvedimento. Considerato in diritto 2. Il ricorso è fondato. 2.1 Questa Corte, con decisione datata e mai mutata, che questo Collegio condivide ed alla quale ritiene di dover dare continuità, non ravvisando valide ragioni per mutare indirizzo, ha ritenuto che non esiste rapporto di specialità tra la norma incriminatrice di cui all'articolo 633 cod. penumero invasione di terreni ed edifici e l'illecito amministrativo previsto dall'articolo 20 D.L.G. 30 aprile 1992 numero 285 occupazione della sede stradale , essendo diversa l'obbiettività giuridica delle due norme la disposizione penale, infatti, è posta a tutela del patrimonio e quella amministrativa a garanzia della sicurezza della circolazione stradale sentenza numero 9479 del 19977 rv 208744, numero 31811 del 2012 rv 254328 e numero 8745 del 2012 rv 255240 . 2.2 Tale interpretazione ha tratto sostanziale conferma dall'interpretazione, di recente data dalle S.U. in tema di concorso apparente tra norme penali e norme amministrative numero 1963 del 2010 rv 248722 ove è stato deciso che,verificatosi il concorso in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all'altra, all'esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte. Infatti l'articolo 9 della legge numero 689 del 1981, regolando il concorso di norme tra fattispecie penali e violazioni amministrative dispone che se uno stesso fatto è, nel contempo, punito da una norma penale e da una che prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite, con l'espressione stesso fatto , anziché stessa materia articolo 15 cod. penumero , il legislatore ha inteso fare riferimento alle fattispecie tipiche astratte, onde evitare le problematiche connesse all'indeterminatezza del concetto di specialità che caratterizza l'articolo 15 cod. penumero con il riferimento alla materia, sicché, nella pratica, nel caso di ipotizzato concorso tra fattispecie penali e violazioni di natura amministrativa, il confronto deve avvenire tra le fattispecie astratte, come richiede l'articolo 9 citato, con il riferimento al fatto punito , secondo anche l'interpretazione data dalla Corte costituzionale,che, nella sentenza 3 aprile 1987, numero 97 -, con riferimento a tale articolo, pronunciandosi sul concorso tra fattispecie di reato e violazione di natura amministrativa ha evidenziato che vanno confrontate le astratte, tipiche fattispecie che, almeno a prima vista, sembrano convergere su di un fatto naturalisticamente inteso . vedi conforme Sez. 2 numero 8745 del 2012 rv 255240 . 2.3 Il provvedimento impugnato, alla stregua dei principi su richiamati, deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Messina, che dovrà adeguarsi ai suddetti principi di diritto, nel riesame del caso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame.