Imputato a lezioni di italiano: cosa si intende per incidente stradale?

Ai fini dell’aggravante, prevista dall’art. 186, comma 2- bis , c.d.s., nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi, tanto l’urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale. A tale scopo, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a provocare danni.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15050, depositata il 1° aprile 2014. Il caso. La Corte d’appello di Torino riformava parzialmente, concedendo le attenuanti generiche, una sentenza di primo grado, che aveva condannato un imputato per guida in stato d’ebbrezza, con l’aggravante, ex art. 186, comma 2- bis , c.d.s., di aver provocato un incidente. L’uomo ricorreva in Cassazione, contestando la sussistenza di un nesso di diretta derivazione causale dell’incidente con lo stato di ebbrezza, senza che i giudici abbiano tenuto conto dell’avvenuta provocazione in forza di cause alternative, come l’eccessiva velocità tenuta nonostante il montaggio di un ruotino. Inoltre, l’uomo contestava la mancata concessione del beneficio della sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità, da ritenere compatibile anche con la provocazione di un incidente, considerando la mancata derivazione causale, a suo giudizio, di quest’ultimo dalla condizione di ebbrezza e l’assenza di alcuna concreta gravità lesiva del sinistro. La nozione. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che per incidente stradale” si intende ogni avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. Ai fini dell’aggravante, prevista dall’art. 186, comma 2- bis , c.d.s., nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi, tanto l’urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale. A tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a provocare danni. La verifica. Il giudice deve, quindi, accertare l’effettivo ricorso di un inatteso avvenimento idoneo a interrompere il normale svolgimento della circolazione stradale e rilevare la potenziale idoneità a determinare un qualsiasi pericolo o danno alla collettività. Inoltre, deve essere riscontrato un obiettivo nesso di strumentalità tra lo stato d’ebbrezza e l’incidente, non potendo giustificarsi l’inflizione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di un guidatore, che, pur in stato d’ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente imprevedibile ed inevitabile. Nel caso di specie, l’imputato si era posto alla guida in condizioni di grave ebbrezza ed aveva spinto il veicolo ad una velocità eccessiva, tenendo presente anche il montaggio del ruotino. Ciò portava a rilevare una chiara condizione idonea alla provocazione di un incidente. Il lavoro di pubblica utilità. Per quanto riguarda la sostituzione della pena, la sanzione inflitta può essere sostituita con la misura del lavoro di pubblica utilità, solo al di fuori dei casi previsti dall’art. 186, comma 2- bis , c.d.s., ossia fuori dai casi in cui il conducente ubriaco abbia provocato un incidente. Non rilevava neanche l’avvenuto bilanciamento della circostanza aggravante con le attenuanti generiche concesse dalla Corte d’appello, in quanto è sufficiente l’esistenza dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, anche se questa non influisce, poi, sul trattamento sanzionatorio. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 marzo – 1° aprile 2014, n. 15050 Presidente Zecca – Relatore Dell’Utri Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza resa in data 25.5.2012, il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Novara ha condannato P.T. alla pena di otto mesi di arresto ed Euro 2.400,00 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza tasso alcolemico pari a 1,95 e 1,97 g/1 , aggravato dalla provocazione di un incidente, commesso in omissis . Con sentenza in data 20.6.2013, la corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena a carico dell'imputato in quella di quattro mesi di arresto ed Euro 1.200,00 di ammenda, confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, dolendosi della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nel ritenere comprovata la sussistenza di un nesso di diretta derivazione causale dell'incidente provocato dall'imputato con lo stato di ebbrezza in cui lo stesso si trovava, senza tener conto dell'avvenuta provocazione di detto incidente in forza di cause alternative, quali l'eccessiva velocità tenuta nonostante il montaggio di un ruotino in sostituzione della ruota originale. Sotto altro profilo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo la corte territoriale omesso di concedere all'imputato il beneficio della sostituzione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità, da ritenere compatibile con la provocazione di un incidente, avuto riguardo alla mancata derivazione causale di quest'ultimo dalla condizione di ebbrezza dell'imputato e attesa l'assenza di alcuna concreta gravità lesiva del sinistro. Considerato in diritto 2. - Il ricorso è infondato. In conformità all'elaborazione interpretativa operata da questa corte di legittimità in relazione alla nozione di incidente stradale” nell'accezione rilevante nella prospettiva di cui all'art. 186, comma 2-bis, c.d.s. , osserva il collegio come la stessa debba ritenersi identificata da qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli Cass., Sez. 4, n. 47276/2012, Rv. 253921 . In particolare, ai fini dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, c.d.s., nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi, tanto l'urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni Cass., Sez. 4, n. 42488/2012, Rv. 253734 v altresì Cass., Sez. 4, n. 6381/2011 . Sulla base di tali premesse, deve ritenersi pertanto adeguatamente configurata la nozione di incidente stradale rilevante ai fini del riscontro della circostanza aggravante oggetto dell'odierno esame, spettando al giudice il compito di accertare l'effettivo ricorso di un inatteso avvenimento concretamente e significativamente idoneo a interrompere o comunque a turbare il normale svolgimento della circolazione stradale e di rilevare la potenziale idoneità dello stesso a determinare un qualunque pericolo o danno alla collettività, al fine di attestare la concreta ed effettiva maggiore pericolosità e la conseguente meritevolezza di un deteriore trattamento sanzionatorio del reato di guida in stato di ebbrezza, là dove circostanziato dalla provocazione di un incidente da parte del reo. Alla definizione così ricostruita sul terreno dell'elaborazione giurisprudenziale, è appena il caso di associare, sul piano della valu-tazione della concreta riconducibilità dell'evento al fatto del reo, l'esigenza dell'inequivoco riscontro di un obiettivo nesso di strumentalità - occasionalità tra lo stato di ebbrezza del reo e l'incidente dallo stesso provocato, non potendo certamente giustificarsi l'inflizione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico del guidatore che, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di ebbrezza del soggetto nel senso che la nozione di incidente stradale rilevante ai fini della norma de qua debba assumersi quale elemento sintomatico” di uno stato di alterazione psicofisica del conducente coinvolto v. Cass., Sez. 4, n. 10605/2012 Cass., in termini, Cass., Sez. 4, n. 31360/2013, Rv. 256836 . Nel caso di specie, nel pieno rispetto dei principi così rassegnati dalla giurisprudenza di legittimità, la corte territoriale ha sottolineato come l'imputato si fosse posto alla guida della propria autovettura in condizioni di grave ebbrezza alcolica, come comprovato dal livello di alcol nel sangue e come rilevato dagli operanti sulla base dei conclamati elementi sintomatici riscontrati. Proprio nella costanza di tali condizioni alterate è risultato che l'imputato avesse spinto il proprio veicolo a una velocità non adeguata, anche in considerazione della circostanza che la propria vettura montava una ruota provvisoria premessa che avrebbe imposto una maggiore attenzione nella condotta di guida e il rispetto di un'andatura meno veloce. Sulla base di tali premesse, la corte territoriale ha coerentemente ricavato la conseguenza che l'incidente fosse stato dunque cagionato dall'imprudente condotta di guida dell'imputato, postosi in circolazione con la propria vettura in stato di ebbrezza per effetto dell'assunzione di alcolici, in tal modo ponendo in essere una chiara condizione di per sé sola idonea, secondo un metro di ragionevole prevedibilità, alla provocazione dell'incidente poi effettivamente veri-ficatosi e ciò in modo del tutto autonomo, rispetto all'utilizzazione della ruota provvisoria dedotta, il cui montaggio avrebbe anzi imposto, sin dall'origine, l'adozione di una condotta improntata ad ancora maggiore cautela. La comprovata provocazione di un incidente a causa o, in ogni caso, in un contesto di strumentalità - occasionalità con il ricorso delle condizioni di ebbrezza alcolica dell'imputato vale inoltre a giustificare la disposta esclusione della sostituzione della pena inflitta con la misura del lavoro di pubblica utilità, ritenendo il collegio di dover confermare il principio ai sensi del quale, ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, c.d.s., la pena inflitta all'imputato può essere sostituita con la misura del lavoro di pubblica utilità solo al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis dello stesso art. 186 cit., ossia fuori dai casi in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente, inteso - occorre ribadire - come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, abbia potenzialmente provocato un pericolo per la collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli cfr. Cass., Sez. 4, n. 47276/2012, Rv. 253921 Cass., Sez. 4, n. 6785 del 23.1.2014 . Né, al riguardo, rileva l'avvenuto favorevole bilanciamento della ridetta circostanza aggravante con le circostanze attenuanti generiche concesse dal giudice d'appello, atteso che, in tema di reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'operatività del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, co. 9 bis, c.d.s. è sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale essendo, invece, irrilevante che, all'esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento san-zionatorio Cass., Sez. 4, n. 48534/2013, Rv. 257289 . 3. - L'accertamento dell'infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dall'imputato impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.