Il Tribunale può mettere le mani nelle tasche del legale rappresentante, non della società

Non è possibile la confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi dai suoi organi, salva l’ipotesi in cui la persona giuridica stessa sia, in concreto, priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo, attraverso cui l’amministratore agisca come effettivo titolare. Gli artt. 24 e ss. dello stesso d.lgs. n. 231/2001 non contemplano i reati tributari fra quelli per cui è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente, per cui, ove si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società, non ci può essere una confisca, possibile in altri casi ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 231/2001, nei confronti della società.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 13990, depositata il 25 marzo 2014. Il caso. Il gip di Genova, sull’ipotizzata sussistenza del delitto di omesso versamento di ritenute certificate, ex art. 10- bis d.lgs. n. 74/2000, disponeva il sequestro preventivo del patrimonio del legale rappresentante di una società. Il Tribunale confermava la decisione. Il Procuratore della Repubblica ricorreva in Cassazione, lamentando che il provvedimento di sequestro preventivo avrebbe dovuto essere emesso anche nei confronti della società, di cui l’imputato era legale rappresentante. Il Tribunale del riesame avrebbe errato nel qualificare la c.d. confisca per equivalente come sanzione accessoria alla pena principale prevista per il reato tributario, inapplicabile, in quanto tale, a soggetti diversi dall’autore del reato. Due persone diverse. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che non è possibile la confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi dai suoi organi, salva l’ipotesi in cui la persona giuridica stessa sia, in concreto, priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo, attraverso cui l’amministratore agisca come effettivo titolare. In quest’ultima ipotesi, infatti, la trasmigrazione del profitto del reato in capo all’ente non si atteggerebbe alla stregua di effettivo trasferimento di valori, ma come espediente fraudolento, con la conseguenza che il denaro o il valore trasferito dovrebbero ritenersi ancora pertinenti, sul piano sostanziale, alla disponibilità del soggetto che ha commesso il reato. A prescindere da tale ipotesi, però, si deve escludere che il rapporto di immedesimazione organica esistente tra il rappresentante e la società possa consentire la confisca per equivalente, poiché si trascurerebbe che, da una parte, la confisca per equivalente si fonda su specifiche disposizioni di legge e, dall’altra, sarebbe perfino possibile che la persona giuridica possa promuovere un’azione di responsabilità verso il suo amministratore, il quale l’ha esposta a responsabilità civile conseguente a reato. Il d.lgs n. 231/2001 non prevede responsabilità penali degli enti, ma solo amministrative, per cui la società non è mai autore del reato e concorrente nello stesso. Reati tributari non previsti. Infine, gli artt. 24 e ss. dello stesso d.lgs. n. 231/2001 non contemplano i reati tributari fra quelli per cui è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente, per cui, ove si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società, non ci può essere una confisca, possibile in altri casi ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 231/2001, nei confronti della società. A giudizio della Corte di legittimità, questo argomento era decisivo per escludere la confisca per equivalente, e dunque anche il sequestro preventivo, come sanzione principale ed autonoma, in caso di reati tributari commessi dall’ente. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 febbraio - 25 marzo 2014, n. 13990 Presidente Squassoni – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1.Con atto dep. il 26 aprile 2013, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 19 aprile 2013 con la quale il Tribunale di Genova aveva respinto l'appello proposto dallo stesso pubblico ministero avverso il decreto del 22/02/2013 con il quale il Giudice per le indagini presso quello stesso Tribunale, sull'ipotizzata sussistenza del delitto di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti per un ammontare complessivo, riferito al periodo di imposta 2009, di Euro 81.265,37 , aveva disposto il sequestro preventivo di carte prepagate, somme di danaro depositate su conti correnti intestati o cointestati a M.M. , nonché libretti di risparmio, titoli, azioni, fondi e altri simili strumenti di investimento, di beni mobili custoditi all'interno di cassette di sicurezza di cui il M. avesse la disponibilità, di beni mobili registrati e di beni immobili a lui intestati, nonché di qualsiasi altro bene avente valore economico, di cui avesse la disponibilità, anche in relazione alla sua qualità di legale rappresentante della Cooperativa Logistica Soc. Coop., sino alla concorrenza di Euro 81.265,37. 2.Con unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione degli artt. 322-ter, cod. pen., 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244, 1, lett. e , 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, 240 cod. pen., e lamenta che il provvedimento di sequestro preventivo avrebbe dovuto essere emesso anche nei confronti della società cooperativa della quale il M. era legale rappresentante. Secondo il ricorrente, il tribunale del riesame, nell'avallare la scelta del giudice di prime cure di limitare l'efficacia del sequestro al solo legale rappresentante della società cooperativa, avrebbe errato nel qualificare la c.d. confisca per equivalente come sanzione accessoria alla pena principale prevista per il reato tributario, inapplicabile, in quanto tale a soggetti diversi dall'autore del reato. Il tribunale, inoltre, avrebbe anche errato nell'escludere la confisca per equivalente fondando il suo ragionamento sulla mancata inclusione dei reati tributari nell'elenco dei reati-presupposto di cui agli artt. 24 e segg., d.lgs. 8 giugno 2001, n. 831, per i quali è prevista la confisca di cui all'art. 19, stesso d.lgs., anche nei confronti delle persone giuridiche. In realtà, sostiene il pubblico ministero ricorrente, la confisca per equivalente andrebbe ricondotta alla categoria delle misure di sicurezza non retroattive e la sua natura sanzionatoria circoscritta alla sola non retroattività. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato. Il pubblico ministero ricorrente lamenta il fatto che il giudice per le indagini preliminari non aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 322-ter, comma 1, ultima parte, cod. pen. anche dei beni della Cooperativa Logistica Servizi Soc. Coop., di cui il M. era legale rappresentante. Il giudice per le indagini preliminari aveva affermato, sul punto, che la natura di sanzione penale della confisca per equivalente ne impedisse l'applicabilità a soggetto diverso dall'autore del reato, non essendo a tal fine sufficiente il rapporto di immedesimazione organica del legale rappresentante con l'ente concretamente beneficiario delle sue condotte e non essendo, peraltro, espressamente consentita la confisca per equivalente, a danno dell'ente, al di fuori dei casi previsti dagli artt. 24 e segg., d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 art. 19, d.lgs. 231/2001, cit. . Il sequestro e dunque la confisca dei beni della società legalmente rappresentata dall'autore del reato, aveva concluso, sarebbe possibile solo in caso di accertata disponibilità da parte di quest'ultimo dei beni in questione, anche nella sua veste di legale rappresentante ed, in effetti, occorre ricordare che il decreto di sequestro, impugnato dal pubblico ministero ricorrente, riguardava tutti i beni di cui il M. avesse comunque la disponibilità . Il Procuratore della Repubblica ricorrente, invece, sostenendo che la confisca del prezzo/profitto/provento/prodotto del reato va ricondotta alla categoria delle misure di sicurezza non retroattive e la natura sanzionatoria della confisca per equivalente va circoscritta alla sola non retroattività”, ritiene comunque confiscabili e dunque sequestrabili , per equivalente, i beni della società che ha concretamente beneficiato del reato tributario commesso dal legale rappresentante nel suo interesse, non potendosi comunque ritenere persona estranea al reato chi partecipi all'utilizzazione del profitto. Sul tema sono recentemente intervenute le Sezioni Unite penali di questa Corte di cassazione Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert che hanno stabilito i seguenti principi di diritto È consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto o beni direttamente riconducibili al profitto sia nella disponibilità di tale persona giuridica ”. Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio ”. Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona compresa quella giuridica non estranea al reato ”. La impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato ”. Ricordato che occorre tenere ben distinti la confisca diretta e dunque il sequestro dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, o che derivano dal loro investimento o trasformazione in altri beni confisca sempre consentita a norma dell'art. 240, comma 1, cod. pen. , nonché dei beni di cui l'autore del reato abbia l'effettiva disponibilità perché intestati a società schermo , dalla confisca per equivalente, che cade su beni diversi da quelli confiscabili a norma dell'art. 240 cod. pen. e che ha natura sanzionatoria principio già affermato dalla Sez. U. n. 18374 del 31/01/2013, Adami, pure richiamata in motivazione , le Sezioni Unite hanno senza mezzi termini affermato come non sia possibile la confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi da suoi organi, salva l'ipotesi in cui la persona giuridica stessa sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l'amministratore agisca come effettivo titolare, come affermato in numerose pronunzie Sez. 3, n. 42476 del 20/09/2013, Salvatori, Rv. 257353 Sez. 3, n. 42638 del 26/09/2013, Preziosi Sez. 3, n. 42350 del 10/07/2013, Stigelbauer, Rv. 257129 Sez. 3, n. 33182 del 14/05/2013, De Salvia, Rv. 255871, già citata Sez. 3, n. 15349 del 23/10/2012, dep. 2013, Gimeli, Rv. 254739 Sez. 3, n. 1256 del 19/09/2012, dep. 2013, Unicredit s.p.a., Rv. 254796 Sez. 3, n. 33371 del 04/07/2012, Failli Sez. 3, n. 25774 del 14/06/2012, Amoddio, Rv. 253062 Sez. 6, n. 42703 del 12/10/2010, Giani . In una simile ipotesi, infatti, la trasmigrazione del profitto del reato in capo all'ente non si atteggia alla stregua di trasferimento effettivo di valori, ma quale espediente fraudolento non dissimile dalla figura della interposizione fittizia con la conseguenza che il denaro o il valore trasferito devono ritenersi ancora pertinenti, sul piano sostanziale, alla disponibilità del soggetto che ha commesso il reato, in apparente vantaggio dell'ente ma, nella sostanza, a favore proprio”. Le Sezioni Unite hanno, peraltro, espressamente escluso che il rapporto di immedesimazione organica esistente tra il soggetto indagato e la società da lui rappresentata possa consentire come pure sostenuto in alcune pronunce di questa Corte la confisca per equivalente, trattandosi di argomento che trascura che il rapporto fra ente ed un suo organo, di per sé, non è suscettibile di fondare l'estensione della confisca per equivalente, che si basa su specifiche disposizioni di legge, tanto più che è persino possibile che la persona giuridica, attraverso altri organi, promuova azione di responsabilità verso il suo amministratore che l'ha esposta a responsabilità civile conseguente a reato Nel vigente ordinamento, è prevista solo una responsabilità amministrativa e non una responsabilità penale degli enti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 , sicché comunque la società non è mai autore del reato e concorrente nello stesso. In ogni caso il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti conseguente a reato, non contempla i reati tributari fra quelli per cui è prevista tale responsabilità amministrativa della persona giuridica tale confisca ed il sequestro alla stessa finalizzato - prosegue la Corte - non può avvenire ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ove si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società, atteso che gli artt. 24 e ss. del citato d. lgs. non prevedono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l'adozione del provvedimento, con esclusione dell'ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti. Sez. 3, n. 1256 del 19/09/2012, dep. 2013, Unicredit, Rv. 254796 ”. E questo argomento pare alla Corte decisivo per escludere la confisca per equivalente e dunque il sequestro preventivo , come sanzione principale e autonoma, in caso di reati tributari commessi in favore dell'ente, essendo essi esclusi dal novero dei reati-presupposto di cui al d.lgs. 231/2001. Peraltro, quand'anche si volesse accedere, in ipotesi qui non accolta, alla tesi del pubblico ministero ricorrente, va ricordato che, come giustamente affermato da Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti Spa, Rv. 239923, non è comunque consentito il sequestro preventivo dei beni confiscabili a norma dell'art. 6, comma 5, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 costituenti il profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente , stante l'espresso richiamo dell'art. 53, stesso decreto, alla sola confisca di cui all'art. 19 che, giusta la disposizione di cui all'art. 9, la qualifica come sanzione amministrativa , non anche a quella di cui all'art. 6. La confisca prevista da quest'ultima norma, infatti, è strutturalmente diversa da quella di cui all'art. 19, perché volta non a sanzionare bensì a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato presupposto, i cui effetti sono comunque andati a vantaggio dell'ente” Sez. U, Fisia Italimpianti Spa, cit. . Proprio per questo può essere disposta anche in assenza di colpa da parte dell'ente nel cui interesse o vantaggio le persone di cui all'art. 5, comma 1, lett. a , hanno commesso il reato presupposto. Sulla base di tali premesse, il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente, infatti, non si lamenta del fatto, né deduce che sono stati illegittimamente esclusi dal sequestro beni di proprietà della cooperativa aggredibili direttamente ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., o comunque perché riconducibili alla effettiva titolarità del M. , sul rilievo, mai dedotto, che la stessa fungesse da mera interposta tanto più che, con riferimento a questo specifico aspetto, il giudice aveva comunque consentito il sequestro dei beni di cui l'indagato avesse la disponibilità . Egli pone una questione di diritto relativa alla astratta confiscabilità, per equivalente e dunque sequestrabilità in via preventiva , dei beni intestati, o in disponibilità esclusiva dell'ente beneficiario del reato tributario consumato a suo vantaggio dal legale rappresentante questione che, alla luce della giurisprudenza e dei riferimenti normativi qui richiamati, deve essere risolta nel senso accolto dal giudice per le indagini preliminari e dall'ordinanza impugnata. P.Q.M. Rigetta il ricorso.