Inadempimento del genitore: deve provare di essere sul lastrico

La prova inerente la presenza di fatti impeditivi rispetto all’obbligo di garantire i mezzi di sussistenza alla figlia minore spetta a chi è accusato di inadempimento. Non basta una semplice difficoltà, né la documentata acquisizione dello stato di disoccupazione, poiché in tali casi si potrebbe provvedere ugualmente in forza di altre disponibilità finanziarie e patrimoniali, la cui inesistenza deve essere provata, anche in questo caso, dalla parte obbligata.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 12308, depositata il 14 marzo 2014. Il caso. La Corte d’appello di Genova condannava un uomo, accusato di essersi disinteressato dell’educazione, della crescita e del mantenimento della figlia minore. L’imputato ricorreva in Cassazione, lamentando la sua impossibilità di adempiere a causa dell’intervenuto licenziamento, accaduto su sua iniziativa, ma in considerazione del fatto che non riceveva lo stipendio da tempo. Incongrui sarebbero anche i riferimenti alla modestia dell’importo da versare per il sostentamento e alla sua incapacità di trovare lavoro. I dati oggettivi. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ripercorreva il percorso logico seguito dai giudici di merito, i quali hanno accertato la responsabilità dell’uomo, oltre che sul dimostrato inadempimento dell’obbligo di mantenimento, anche sul disinteresse mostrato nei confronti della figlia che non ha incontrato presso i servizi sociali , sull’impossibilità di adempiere determinata dal suo licenziamento, causato volontariamente, sulla modestia dell’importo e, appunto, sulla mancata dimostrazione di essersi attivato per cercare una nuova occupazione. L’onere della prova. Secondo la Corte di legittimità, la prova inerente la presenza di fatti impeditivi rispetto all’obbligo di garantire i mezzi di sussistenza alla figlia minore gravava sul ricorrente. Non basta una semplice difficoltà, né la documentata acquisizione dello stato di disoccupazione, poiché in tali casi si potrebbe provvedere ugualmente in forza di altre disponibilità finanziarie e patrimoniali, la cui inesistenza deve essere provata dalla parte obbligata, soprattutto nel caso di importo modesto. Attenuante, non esimente. Neanche il riconoscimento, da parte della Corte d’appello, delle attenuanti generiche, in considerazione dello stato di disoccupazione, poteva aiutare l’imputato. Infatti, una cosa è attenuare la pena in ragione di una accertata anche se non definitiva difficoltà di adempimento altra è la erronea equiparazione di tale difficoltà con la assoluta impossibilità di adempiere . Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 27 novembre 2013 – 14 marzo 2014, n. 12308 Presidente Milo – Relatore Raddusa Fatto e diritto 1. M.P. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova con la quale, ad integrale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Genova, che lo aveva mandato assolto dall'imputazione allo stesso mossa ai sensi dell'art 570 commi I e II cp per l'essersi disinteressato della educazione, della crescita e del mantenimento della figlia minore J., dal dicembre 2003 in poi , il ricorrente è stato ritenuto responsabile del fatto imputato e condannato alla pena di giustizia. 2. Con un unico motivo si lamenta illogicità della motivazione. Il ricorrente non fu nella condizioni di adempiere per l'intervenuto licenziamento, reso, si, su sua iniziativa ma perché non riceveva da tempo lo stipendio essendo il datore di lavoro da tempo in condizioni economiche assolutamente precarie. Incongruo logicamente è anche il riferimento alla modestia dell'importo da versare per il sostentamento della minore, sintomo della illogicità della conclusione in forza alla quale, prescindendo dalla natura oggettiva della difficoltà, il ricorrente si sarebbe mosso per porsi in uno stato di povertà per sottrarsi all'inadempimento. La Corte , poi , motiva le generiche in ragione della incapacità del ricorrente di trovare lavoro , dando così corpo ad ulteriore incongruenza logica rispetto al giudizio reso in punto di responsabilità. 3. Il ricorso è infondato e va dunque rigettato. 4. La sentenza impugnata riposa sulle seguenti considerazioni in fatto e diritto . Dato per pacifico l'inadempimento a far tempo dal 2003 dell'obbligo di mantenimento 180 euro mensili disposto in sede di separazione nonchè il disinteresse mostrato nei confronti dalla figlia tralasciando di incontrarla presso i servizi sociali , la responsabilità appare ancorata al fatto che non è stata adeguatamente comprovata l'impossibilità di adempiere in presenza di un licenziamento che è stato peraltro determinato dalla scelta volontaria del ricorrente , nonché guardando alla assoluta modestia degli importi da versare ed alla mancata dimostrazione di essersi attivato per cercare una nuova occupazione tale da consentirgli di adempiere. 5. Questo il tenore della motivazione sottesa alla decisione in contestazione, deve escludersi la sussistenza del vizio di motivazione, assente o manifestamente illogica, lamentato in ricorso. 5.1 La contestazione sottesa al gravame non interferisce in alcun modo con i profili di responsabilità legati al comma I dell'art 570 cp, posto a fondamento della condanna contrastata. 5.2 Quanto poi alla imputazione di cui al comma II nr 2, stessa norma, la Corte territoriale muovendo da due dati certi l'inadempimento ascritto al ricorrente e lo stato di disoccupazione dello stesso , coerentemente si pone in linea con l'orientamento di questa Corte in forza al quale la prova inerente la presenza di fatti assolutamente impeditivi rispetto all'obbligo di garantire i mezzi di sussistenza alla figlia minore gravava sul ricorrente. E non basta, al fine, una semplice difficoltà e neppure la documentata acquisizione dello stato di disoccupazione, potendo l'interessato provvedere ugualmente aliunde in forza di altre disponibilità finanziarie e patrimoniali, la cui insussistenza radicale va comprovata a cura ed onere della parti obbligata cfr , tra le tante, recentemente Sez. 6, Sentenza n. 7372 del 29/01/2013 Ud. Rv. 254515 . Ciò a maggior ragione quando, come nella specie, il peso posto a carico del M. era di assoluta modestia si da risultare in linea di principio compatibile anche con la assenza di, una siffatta fonte reddituale e da imporre nel ricorrente uno stato di indigenza assoluta utile a giustificare la violazione dell'obbligo di sostentamento riscontrato. La Corte, poi, evidenzia che le ragioni della disoccupazione erano determinate da una scelta volontaria del ricorrente, risultando privo di alcun specifico conforto sia il dato di fatto in forza al quale la detta scelta venne motivata dalla insolvenza del datore di lavoro sia quello dell'impegno mostrato nella ricerca di una nuova attività lavorativa. Ma a ben vedere siffatte considerazioni, coerenti o meno rispetto ai fatti accertati, non assumono toni di decisività a fronte del dato già conclamato siccome in precedenza rassegnato, utile a conclamare la responsabilità sottesa alla condanna. La linearità della decisione, infine, non viene scalfita dal riconoscimento delle generiche in ragione della detta disoccupazione. Una cosa, infatti, è attenuare la pena in ragione di una accertata anche se non definitiva difficoltà di adempimento altra è la erronea equiparazione di tale situazione di difficoltà con la assoluta impossibilità di adempiere, sulla quale erroneamente riposa il gravame. 6. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo.