Termine per la convalida scaduto da 20 minuti? Irrilevante se l’arrestato è già presente in aula

Udienza per la convalida dell’arresto in flagranza tenutasi successivamente alla scadenza dei termini processuali per la convalida stessa? Non è rilevante se l’arrestato è stato posto nella disponibilità dell’organo giudicante.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21/2014, depositata lo scorso 2 gennaio. La fattispecie. Il Tribunale di Palermo decideva di non convalidare l’arresto in flagranza di un uomo, in relazione al delitto di evasione, visto il mancato rispetto dei termini per lo svolgimento dell'udienza di convalida. Termini scaduti da circa 20 minuti! Si perché l’udienza era iniziata 20 minuti dopo la scadenza delle 48 ore, in conseguenza dell'arrivo degli atti in cancelleria 40 minuti prima della scadenza del termine, e della contestuale impossibilità del giudice di attendere immediatamente allo svolgimento dell'udienza, in quanto impegnato nella medesima attività, per altro procedimento. L’arrestato era già nella disponibilità dell’organo giudicante. A non essere d’accordo con il Tribunale è il p.m. che, proponendo ricorso per cassazione, ha eccepito l'erronea applicazione della legge penale. Secondo il ricorrente, infatti, il termine fissato per il procedimento direttissimo dall'art. 558 c.p.p. delinea l'obbligo per il P.m. di porre l'arrestato nella disponibilità del giudice e debba pertanto ritenersi rispettato qualora, nel tempo indicato, l'arrestato sia stato presentato dinanzi all'organo giudicante, risultando conseguentemente irrilevante che l'udienza per la convalida abbia avuto inizio in epoca successiva alla scadenza di tale limite temporale . Pertanto, la S.C. ritiene fondato il ricorso, visto che l'arrestato era stato condotto dinanzi al giudice nelle 48 ore successive alla privazione della libertà poiché la richiesta di convalida dell'arresto risulta depositata prima della scadenza di tale termine, mentre la circostanza che materialmente l'udienza si sia tenuta oltre tale arco temporale si è verificata solo a seguito della indisponibilità del giudice, impegnato in altro incombente della medesima natura, che ha imposto lo svolgimento del procedimento di convalida a seguito dell'esaurimento del precedente intervento . Presentazione tempestiva. I fatti, così ricostruiti, - concludono gli Ermellini – consentono di ritenere tempestiva la presentazione dell'arrestato al magistrato in udienza nel termine indicato, irrilevante divenendo successivamente l'orario di effettiva cognizione dei fatti da parte del giudicante, ove tale differimento si verifichi per l'oggettiva impossibilità di svolgimento dell'incombente, realizzata in conseguenza dell'esecuzione da parte del magistrato competente di altra attività della stessa natura, o l'orario in cui interviene il provvedimento di convalida del giudice, ove questo venga pronunciato in continuità dello svolgimento dell'udienza . L’ordinanza impugnata, quindi, viene annullata senza rinvio perché ricorrevano le condizioni per la convalida dell’arresto.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 26 novembre 2013 – 2 gennaio 2014, n. 21 Presidente Milo – Relatore Petruzzellis Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 29 aprile 2013, non ha convalidato l'arresto in flagranza di D.M. , disposto in relazione al delitto di evasione nel presupposto che, pur sussistendo la flagranza, non fossero stati rispettati i termini per lo svolgimento dell'udienza di convalida, iniziata 20 minuti dopo la scadenza delle 48 ore, in conseguenza dell'arrivo degli atti in cancelleria 40 minuti prima della scadenza del termine, e della contestuale impossibilità del giudice di attendere immediatamente allo svolgimento dell'udienza, in quanto impegnato nella medesima attività, per altro procedimento. 2. Il P.m. presso quel Tribunale ha proposto ricorso eccependo l'erronea applicazione della legge penale, richiamando una diversa opzione ermeneutica, in applicazione della quale si ritiene che il termine fissato per il procedimento direttissimo dall'art. 558 cod.proc.pen. delinei l'obbligo per il P.m. di porre l'arrestato nella disponibilità del giudice e debba pertanto ritenersi rispettato qualora, nel tempo indicato, l'arrestato sia stato presentato dinanzi all'organo giudicante, risultando conseguentemente irrilevante che l'udienza per la convalida abbia avuto inizio in epoca successiva alla scadenza di tale limite temporale. Sollecitando l'applicazione di tale principio, si chiede conseguentemente l'annullamento del provvedimento impugnato e la pronuncia dei provvedimenti conseguenti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Risulta del tutto pacifico in fatto che l'arrestato sia stato condotto dinanzi al giudice nelle 48 ore successive alla privazione della libertà poiché la richiesta di convalida dell'arresto risulta depositata prima della scadenza di tale termine, mentre la circostanza che materialmente l'udienza si sia tenuta oltre tale arco temporale si è verificata solo a seguito della indisponibilità del giudice, impegnato in altro incombente della medesima natura, che ha imposto lo svolgimento del procedimento di convalida a seguito dell'esaurimento del precedente intervento. Così ricostruita la situazione di fatto si deve rilevare che sia il testo della disposizione processuale di cui all'art. 558 comma 4 cod.proc.pen., che la sua successiva interpretazione, consentono di ritenere tempestiva la presentazione dell'arrestato al magistrato in udienza nel termine indicato, irrilevante divenendo successivamente l'orario di effettiva cognizione dei fatti da parte del giudicante, ove tale differimento si verifichi per l'oggettiva impossibilità di svolgimento dell'incombente, realizzata in conseguenza dell'esecuzione da parte del magistrato competente di altra attività della stessa natura, o l'orario in cui interviene il provvedimento di convalida del giudice, ove questo venga pronunciato in continuità dello svolgimento dell'udienza per caso analogo Sez. 2, Sentenza n. 2833 del 10/06/1992, dep. 25/06/1992, imp. Battaglino, Rv. 190820 . In particolare, la disposizione che autorizza, nel termine indicato, la presentazione dell'arrestato al magistrato in udienza, presuppone lo svolgimento dell'attività in atto da parte del giudice, non l'immeditata cognizione del caso specificamente oggetto dell'arresto di cui si richiede la convalida, e quel che rileva è che, giunta la richiesta nei termini, essa sia esaminata dal giudice appena terminata l'analoga attività in corso, circostanza che indiscutibilmente si è verificata nella specie. Ciò che crea nello sviluppo temporale dell’attività una censura incompatibile con il rigoroso rispetto dei termini prescritti è la presenza di una soluzione di continuità tra la richiesta e l’attività del giudice che svolge l’udienza, o successivamente tra la chiusura di tale attività e la pronuncia del provvedimento Sez. 6, Sentenza n. 23784 del 07/06/2012, dep. 15/06/2012, imp. Scarlat, Rv. 253011 , interruzione invalidante che deve escludersi ove, come nella specie, l’immediata cognizione da parte del giudicante è stata impedita solo dal contestuale svolgimento di altra attività, portata alla sua cognizione in epoca precedente, evenienza del tutto prevedibile ove sia stabilita la presentazione dell’arrestato all’udienza. In relazione a tale situazione di fatto il rispetto del termine è attestato dall’orario di ricezione degli atti e dalla verifica della richiamata continuità dell’attività del giudice, non posta in discussione nella specie. 3. Conseguentemente, accertata la sussistenza del rispetto del tempo prescritto per il procedimento di convalida, deve disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato, senza rinvio in quanto nell’atto risulta già accertata la presenza delle ulteriori condizioni legittimanti l’arresto, non convalidato solo per l’erronea valutazione sulla tempestività della procedura. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché ricorrevano le condizioni per la convalida dell’arresto.