Conversazioni chiaramente riferite al traffico di stupefacenti: per la condanna sono necessari elementi di riscontro esterno?

La mancata individuazione degli elementi oggettivi che costituiscono il normale compendio delle indagini in materia di commercio di sostanze stupefacenti può risultare ostativa alla affermazione di responsabilità fondata esclusivamente sull’interpretazione delle intercettazioni.

Il caso. La Corte di Appello di Catania, riformando in toto la statuizione assolutoria del Tribunale di Siracusa, condannava C.P. e P.A. alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 18mila di multa ciascuno ritenendoli colpevoli, in concorso tra loro, del delitto di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309/90. In particolare, il Giudice di prime cure aveva assolto i 2 imputati ritenendo sussistenti profili dubitativi derivanti da un quadro probatorio insufficiente. La Corte territoriale, in accoglimento dell’atto di appello del Pubblico Ministero, aveva invece affermato la penale responsabilità di C.P. e P.A. sulla scorta dell’art. 192 c.p.p., valorizzando quali indizi gravi, precisi e concordanti gli elementi a carico loro forniti dall’Organo Requirente. Avverso la decisione della Corte di Appello, i due imputati ricorrevano per Cassazione, deducendo in primis, erronea applicazione di legge con riferimento alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, in quanto asseritamente raccolte in violazione dei presupposti di legge, afferenti sia la ratio dispositiva dell’attività captativa – fondata su una mera segnalazione anonima e non supportata da riscontro alcuno – che le modalità esecutive della stessa – essendo stati gli apparati di ascolto localizzati presso il locale Commissariato di P.S. in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti per la deroga alla localizzazione presso gli Uffici della Procura. In secundis, erronea applicazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all’avvenuta reformatio in peius della sentenza di primo grado, senza che fossero stati concretamente superati gli argomenti assolutori ed i gravi profili dubitativi. L’inutilizzabilità delle intercettazioni non è stata eccepita. La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, pur ritenendo valido e condivisibile il ricorso nella parte precipuamente afferente la dedotta inutilizzabilità delle intercettazione, ha comunque rigettato i relativi motivi più precisamente, i Supremi Giudici hanno rilevato come, nonostante la validità delle argomentazioni in punto di diritto esplicitate nell’atto di gravame, lo stesso deve essere – sul punto – ugualmente rigettato stante la insanabile mancanza di specificità ed il contestuale riferimento a documenti non presenti in atti e non esaminabili in sede di legittimità. In effetti, la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni non è stata – preliminarmente rispetto al giudizio in Cassazione – eccepita né in sede di prima udienza dibattimentale, né attraverso un possibile appello incidentale a seguito della impugnazione del Pubblico Ministero addirittura, i decreti autorizzativi e la documentazione concernete l’esecuzione delle operazioni in questione non sono stati neppure allegati ai motivi di ricorso. Donde, risulta impossibile per la Corte Regolatrice avere piena cognizione relativamente a tali doglianze difensive, essendo il sindacato di legittimità limitato agli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale, oltre che agli atti formatisi durante il dibattimento ed agli atti allegati ai motivi di ricorso. La necessità degli elementi di riscontro alle intercettazioni. Fermo restando tutto quanto sopra, la Suprema Corte ha comunque deciso di annullare con rinvio la sentenza gravata dal presente ricorso, ritenendo sussistenti in capo alla stessa dei vizi motivazionali. In particolare, l’intero compendio indiziario/probatorio sulla cui scorta i Giudici di merito sono pervenuti a due opposte pronunce è composto dalle sole intercettazioni telefoniche ed ambientali che, per quanto caratterizzate da un linguaggio chiaramente compatibile con transazioni aventi ad oggetto sostanza stupefacente, sono rimaste assolutamente prive di alcun adeguato riscontro esterno. In effetti, nonostante la complessa ed approfondita attività investigativa, non sono emersi elementi richiesti quale condicio sine qua non per la concreta configurabilità dell’ipotesi accusatoria altrimenti detto, il mancato rinvenimento della sostanza stupefacente, l’assenza di denaro nella disponibilità degli imputati, la mancata individuazione delle fonti di approvvigionamento e degli eventuali acquirenti, sono tutti elementi dalla cui assenza deriva inequivocabilmente l’incompletezza del quadro probatorio e, pertanto, l’impossibilità di superare, sic et simpliciter, una statuizione assolutoria fondata sull’insufficienza probatoria, essendo la negativa riforma della statuizione assolutoria di primo grado derivata da una mera rilettura del contenuto delle conversazioni captate.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 ottobre – 18 dicembre 2013, numero 50995 Presidente Fiale – Relatore Marini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 6/12/2011 la Corte di appello di Catania, sull'appello del Pubblico ministero, in riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa del 18/6/2004, ha dichiarato i sigg. C. e P. colpevoli del reato e, esclusa l'aggravante contestata articolo 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309 e concesse le circostanze attenuanti generiche, ha determinato in sei anni di reclusione e 18.000,00 Euro di multa ciascuno la pena da infliggersi per il reato ex articolo 110, 81 cod. penumero e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309, commesso nel periodo che va dal mese di ottobre 1999 agli inizi del mese di gennaio 2000. 2. La Corte di appello ha ritenuto di non condividere le conclusioni dubitative cui era giunto il Tribunale e che lo avevano condotto a ritenere il quadro probatorio insufficiente ad affermare con certezza che i coniugi C. avessero svolto una rilevante e continua attività di approvvigionamento e cessione a terzi di sostanze stupefacenti per quantitativi rilevanti. 3. Secondo la Corte di appello, il contenuto delle numerose intercettazioni telefoniche, captate dall'ottobre 1999 al gennaio 2000, vede i due imputati come interlocutori diretti, presenta un contenuto complessivamente univoco, rivela un linguaggio incompatibile con le spiegazioni fornite dagli imputati e, invece, chiaramente riferito a sostanze stupefacenti. Si è, dunque, in presenza di indizi univoci, precisi e concordanti e rispettosi dei criteri fissati dall'articolo 192 cod. penumero , così che può dirsi raggiunta la prova di responsabilità. Esempi di conversazioni aventi le caratteristiche ora ricordate sono contenuti nelle pagine 3, 4 e 5 si tratta di conversazioni che parlano espressamente di droga , di fumo , di prezzo per ogni grammo, del rischio di essere arrestati, di viaggi in Calabria a ritirare un pacco, di acconti e crediti, ed espressioni simili. 4. Avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello i sigg. C. e P. hanno proposto ricorso, in sintesi lamentando a. Errata applicazione di legge ex articolo 606, lett. b cod. proc. penumero con riferimento agli articolo 533 cod. penumero e 5 della legge 20 febbraio 2006, numero 46, potendo la diversa valutazione dei giudici di appello condurre al rovesciamento della sentenza assolutoria solo in caso di totale superamento degli argomenti assolutori Sez.6, numero 40159 del 3/11/2011 , condizione che qui non può dirsi esistente la Corte di appello ha fatto proprie interpretazioni diverse e alternative rispetto a quelle dei primi giudici, ma restano gravi profili di dubbio in quanto 1 la fonte della notizia di reato è rimasta anonima 2 non sono state compiute attività di osservazione 3 non sono state identificate persone che potessero acquistare o avere acquistato le sostanze di cui si parla 4 nessun sequestro è stato effettuato 5 le conversazioni presentano margini di incertezza interpretativa b. Errata applicazione di legge ex articolo 606, lett. b cod. proc. penumero e inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate in quanto raccolte in violazione degli articolo 266, comma 2, 267 e 268, comma 3, cod. proc. penumero in relazione all'articolo 271 cod. proc. penumero c. Errata applicazione di legge ex articolo 606, lett. b cod. proc. penumero e inutilizzabilità delle conversazioni tra presenti intercettate in quanto raccolte in violazione dell'articolo 266, comma 2, cod. proc. penumero Osservano i ricorrenti che le intercettazioni fra presenti presso il domicilio furono autorizzate senza che sussistessero gravi indizi di reato, e tanto meno indizi di attualità di commissione di reati all'interno del domicilio, posto che l'unico elemento fondante la richiesta di intercettazione era costituito da una segnalazione anonima non supportata da accertamenti o iniziali riscontri d. Errata applicazione di legge ex articolo 606, lett. b cod. proc. penumero e vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 606, lett. e cod. proc. penumero con riguardo alla localizzazione degli impianti di intercettazione gli apparati di ascolto furono installati presso l'abitazione dei ricorrenti e quelli di ricezione presso i locali del Commissariato di P.S., e ciò in violazione del disposto dell'articolo 268, comma 3, cod. proc. penumero e dei requisiti di necessità e urgenza, così violandosi i principi fissati dalle Sezioni Unite Penali con la sentenza numero 919/2004, ud.26/11/2003 e. Vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 606, lett. e cod. proc. penumero ed errata applicazione di legge ex articolo 606, lett. b cod. proc. penumero dell'articolo 73, citato, risultando infondata e arbitraria la lettura delle conversazioni intercettate che i giudici di appello hanno adottato omettendo di considerare che difetta ogni elemento di supporto a tale lettura non risultano identificati gli acquirenti della sostanza, non sono state individuate le fonti della stessa, non sono stati ricostruiti movimenti di denaro significativi, non è stato operato alcun sequestro di sostanza, non è stata smentita in modo certo la riferibilità delle conversazioni al commercio di oro o preziosi svolto dal ricorrente presso l'abitazione. 5. Con atto depositato in data 1/10/2013, la Difesa, oggi rappresentata dall'avv. Francesco Antille, ha presentato motivi nuovi nell'interesse dei ricorrenti. Richiamati e condivisi i motivi depositati dal precedente Difensore, si deduce I. Inutilizzabilità delle intercettazioni in relazione agli articolo 191, 267, 268, comma 3, e 271 cod. proc. penumero premesso che la questione di inutilizzabilità ex articolo 191 cod. proc. penumero è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, la corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione in ordine all'adeguatezza della parte motiva dei decreti autorizzativi, che sono stati assunti mediante il mero rinvio alla richiesta avanzata dalla polizia giudiziaria e senza che il Giudice delle indagini preliminari, il Tribunale e la Corte di appello abbiano proceduto alla minima valutazione critica. Inoltre, i decreti difettano del tutto di motivazione in ordine al requisito dell' assoluta urgenza e a quello della necessità , nonché in ordine ai presupposti di utilizzazione di apparati esterni alla Procura della Repubblica su quest'ultimo aspetto nessuna motivazione è presente nei decreti del Pubblico ministero. II. Vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 606, lett. e cod. proc. penumero in ordine alla interpretazione del contenuto delle conversazioni, suscettibili di essere valutate alla luce delle attività lavorative svolte dai ricorrenti presso l'abitazione, con conseguente vizio anche in ordine al criterio fissato dall'articolo 533 cod. proc. penumero in tema di decisione. 6. Il ricorso, assegnato all'udienza del 20/6/2013, è stato oggetto di rinvio a nuovo ruolo per impedimento del Difensore con sospensione dei termini di prescrizione e, quindi, assegnato all'odierna udienza per la trattazione. Considerato in diritto 1. Deve preliminarmente osservarsi come la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale e quella di condanna emessa dalla Corte di appello siano motivate in modo particolarmente sintetico e trovino sostegno in letture profondamente diverse dell'unica fonte probatoria considerata rilevante il contenuto delle conversazioni intercorse tra gli imputati e oggetto di captazione mediante strumenti di ascolto tra presenti collocati all'interno dell'abitazione. Entrambe le sentenze di merito, infatti, danno atto della non esistenza di prove positive diverse da tali conversazioni. 2. Alla luce di tale ultima considerazione la Corte ritiene indispensabile esaminare per primi i motivi di ricorso che attengono alla utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni effettuate all'interno dell'abitazione dei ricorrenti, posto che nella ipotesi di accoglimento dell'impugnazione non residuerebbero elementi di prova rilevanti a sostegno della decisione assunta dai giudici di appello. 3. I motivi di ricorso sono sul punto particolarmente articolati e si fondano su principi interpretativi certamente condivisibili. Corretto appare, infatti, il richiamo al dato normativo e alle decisioni della giurisprudenza sia con riferimento ai limiti delle notizie provenienti da fonte anonima come fondamento del giudizio sulla gravità indiziaria richiesta dall'articolo 267 cod. proc. penumero , sia con riferimento ai presupposti di attualità richiesti dal comma 2 dell'articolo 266 cod.proc. penumero , sia, infine, con riferimento alla disciplina delle operazioni di captazione e alla localizzazione degli apparati utilizzati. 4. Tuttavia, i motivi di ricorso difettano dei requisiti di specificità che la legge processuale richiede e operano riferimento a documenti non presenti in atti e non esaminabili da parte di questa Corte. 5. La lettura degli atti processuali, consentita al giudice di legittimità in presenza di motivi che concernono asserite violazioni procedimentali, ha permesso alla Corte di rilevare quanto segue - In sede di prima udienza dibattimentale avanti il Tribunale la difesa degli imputati eccepì il mancato deposito delle conversazioni intercettate e il Tribunale, respinta l'eccezione di nullità prospettata, addivenne alla decisione di autorizzare la trascrizione integrale di tutte le conversazioni, e non solo di quelle richieste dal Pubblico ministero, al fine di consentire agli imputati la più ampia difesa nel merito - In quella sede nessuna eccezione venne prospettata con riguardo alla legittimità e correttezza dei decreti autorizzativi, delle modalità di esecuzione delle operazioni da parte della polizia giudiziaria, della localizzazione degli apparti tecnici - Alla presentazione di una dichiarazione di appello da parte del Pubblico ministero non fece seguito una impugnazione incidentale degli imputati, assolti in primo grado, avente ad oggetto l'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni né la questione risulta proposta in sede di giudizio avanti la Corte di appello - Il risultato di tale evoluzione della vicenda processuale è che i decreti autorizzativi e la documentazione concernente l'esecuzione delle operazioni non risultano essere stati acquisiti al fascicolo processuale né in sede di udienza preliminare, né nel corso dei giudizi di primo e secondo grado - Tali decreti e detta documentazione non sono stati allegati ai motivi di ricorso e non lo sono stati neppure ai motivi nuovi presentati dal Difensore nel frattempo nominato. 6. Quanto esposto conduce a ritenere i motivi di ricorso privi di specificità e non suscettibili di esame in questa sede. Se è vero che la Corte di cassazione è giudice del merito rispetto alle questioni che attengono al corretto svolgimento del procedimento e del processo, e se è vero che si è in presenza di ipotesi di inutilizzabilità delle conversazioni rilevabile per la prima volta in sede di legittimità, è altrettanto vero che il sindacato della Corte è limitato agli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale, agli atti formati in corso di dibattimento e a tutti gli atti che le parti processuali allegano al ricorso al fine di sostenere le censure che intendono prospettare. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il giudice di legittimità deputato al controllo della regolarità degli atti debba essere posto in condizione di verificare la fondatezza dell'impugnazione avendo a disposizione gli atti processuali o mediante la loro allegazione al ricorso o mediante la puntuale indicazione dei loro estremi, ferma restando l'esigenza che la parte ricorrente specifichi anche in modo puntuale le ricadute che il vizi avrebbe sulla decisione si rinvia alle motivazioni di Sez. 2, numero 672 del 23/1/1998, Trimboli Sez.6, numero 23785 del 26/3/2003, Sabbatino e altro Sez.5, numero 133 del 13/1/2000, Maugeri Sez. 2, numero 669 del 1/2/2000, Carloni e sotto diverso profilo Sez.6, numero 18725 del 19/4/2012, Ponzoni . 7. Ora, non c'è dubbio che nel caso in esame i decreti e la documentazione relativi alle attività di intercettazione non sono stati allegati al fascicolo processuale e non hanno formato oggetto di richiesta di acquisizione né di richiesta di esame circa la loro correttezza in vista della utilizzabilità degli siti delle intercettazioni. Difettando specifiche indicazioni e allegazioni da parte del ricorrente, i motivi di ricorso devono essere considerati inammissibili. 8. Venendo agli ulteriori motivi di ricorso che sono stati proposti avverso la decisione della Corte di appello in ordine alla responsabilità degli imputati, la Corte ritiene che la motivazione della sentenza impugnata presenti vizi logici che conducono all'annullamento della decisione. 9. Occorre rilevare che nei suoi motivi di appello avverso la sentenza del Tribunale il Procuratore della Repubblica ebbe ad evidenziare la complessità, la serietà e la durata delle indagini svolte in relazione ai sospetti che i coniugi C. svolgessero stabile attività di acquisto e di cessione di sostanze stupefacenti. A fronte di tale impegno investigativo, gli elementi di prova acquisiti al fascicolo processuale su istanza della pubblica accusa e quindi posti a fondamento della decisione della Corte di appello constano pressoché esclusivamente delle conversazioni intercettate all'interno dell'abitazione. La complessa attività d'indagine posta in essere anche utilizzando tali conversazioni non ha consentito di individuare le fonti di approvvigionamento della sostanza che si assume acquistata non sono stati individuati eventuali acquirenti né sulla persona del sig. C. né presso la sua abitazione sono state rinvenute tracce di sostanza stupefacente difetta la individuazione dei luoghi ove la sostanza sarebbe stata custodita difetta la individuazione di movimenti o disponibilità di denaro compatibili con gli importi di cui si parla nel corso delle conversazioni intercettate. 10. Osserva la Corte che la mancata individuazione di tali elementi, che costituiscono il normale compendio delle indagini in materia di commercio di sostanze stupefacenti, non è da porsi in relazione a situazioni contingenti e deve essere valutata alla luce di un controllo che si protratto per alcuni mesi. 11. Sul piano logico è possibile che le indagini siano state condotte in modo approfondito e non abbiano ottenuto riscontri obiettivi a causa di circostanze fortuite, così come è possibile che siano state condotte in modo inadeguato e quindi fallendo nella acquisizione di dati obiettivi che avrebbero potuto essere cristallizzati procedendo in modo più professionale. La motivazione delle sentenze di merito non consente di comprendere se e quanti controlli siano stati effettuati dalla polizia giudiziaria, agendo sulla base delle conversazioni intercettate, su luoghi e persone con esito negativo e quali elementi obiettivi quei controlli abbiano comunque recepito. 12. L'esistenza di uno iato così evidente fra i risultati obiettivabili e il contenuto delle conversazioni non ha trovato risposta da parte dei giudici di appello, così che il ribaltamento dell'assoluzione maturata in primo grado si fonda sulla mera rilettura del contenuto delle conversazioni in parola. 13. A questo proposito, la Corte ritiene che i giudici di appello non siano incorsi in vizio logico allorché ritengono che il linguaggio e i termini emergenti dalla conversazioni intercettate sia compatibile con transazioni aventi ad oggetto sostanza stupefacente. Tuttavia, la motivazione non consente di comprendere quali siano gli elementi che conducono a qualificare come eroina la sostanza che sarebbe oggetto di dette transazioni e quale congruenza sussista tra i valori al grammo che appaiono significativamente diversi si vedano le conversazioni riportate alle pagine 3 e 4 della motivazione . Né si comprende se la Corte abbia escluso del tutto che il sig. C. commerciasse in metalli e oggetti preziosi, ancorché in via non ufficiale, o se, ritenuto che questo avvenisse, abbia escluso che le diverse conversazioni abbiano a che fare con tali oggetti e abbia ritenuto che si riferiscono esclusivamente a transazioni in materia di sostanze stupefacenti. A tale proposito deve registrarsi come i ricorrenti lamentino che la Corte di appello non ha preso in esame e seriamente confutato il contenuto delle dichiarazioni dei testi addotti dalla difesa. 14. Le osservazioni che precedono impongono di ritenere la motivazione incompleta nell'esame dei profili che avevano condotto i primi giudici ad assolvere gli imputati, carente nell'esame delle questioni poste dalle allegazioni difensive e illogica in alcuni dei passaggi motivazionali che fondano il percorso argomentativo. 15. Quanto si è detto conduce a giudicare la sentenza meritevole di annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania affinché, tenendo conto dei principi fissati con al presente decisine, proceda a nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.