Sms volgare, destinataria è l’utilizzatrice del cellulare, non la proprietaria. Legittima l’azione penale

Ribaltata completamente la prospettiva adottata dal Giudice di pace, il quale aveva optato per la non procedibilità penale, sostenendo che l’utilizzatrice del cellulare, figlia della proprietaria dell’utenza telefonica, non potesse agire contro l’uomo. Ciò che conta, invece, è che ella, proprio come utilizzatrice del cellulare, sia stata destinataria del messaggio, e quindi sia parte offesa.

Cellulare a portata di mano, lieve ‘beep’ a segnalare l’arrivo di un messaggio, e all’apertura una ‘sorpresa’ davvero poco gradevole una proposta hot assai volgare! Proprietaria ufficiale della scheda telefonica è la madre, utilizzatrice effettiva la figlia, ma questo distinguo non può assolutamente portare all’azzeramento del diritto della ragazza di considerarsi parte offesa e di dare il ‘la’ all’azione penale contro l’uomo che le ha mandato quello scritto irriguardoso. Cassazione, sentenza n. 51395, Quinta sezione Penale, depositata oggi Cellulare . A fare scalpore, a dir la verità, è la decisione del Giudice di pace di Milazzo, il quale opta per il non doversi procedere nei confronti dell’uomo – autore di un messaggio non certo da lord inglese, praticamente una proposta sessuale esplicita e volgare –, evidenziando che non era legittimata alla proposizione dell’istanza punitiva la destinataria del messaggio, la quale non risultava titolare o contitolare dell’utenza telefonica, intestata alla madre . A spazzar via questa follia, per fortuna, arrivano i giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica, distruggono letteralmente la tesi della improcedibilità penale sostenuta dal Giudice di pace. Riferimento fondamentale – che i giudici richiamano alla memoria del Giudice di pace che dovrà riesaminare la vicenda, centrata sulla ipotesi del delitto di ingiuria – è il diritto di querela attribuito dal Codice Penale alla persona offesa dal reato , ossia la ragazza, utilizzatrice del telefono cellulare e destinataria dello sgradevole messaggio. Assolutamente irrilevante, invece, chiariscono ancora i giudici, la titolarità formale della utenza telefonica, che, come detto, risulta intestata ufficialmente alla madre della ragazza.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 novembre - 19 dicembre 2013, n. 51395 Presidente Lombardi – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza del 02/07/2012 il Giudice di pace di Milazzo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.B. in relazione al delitto di ingiuria. Al B. è contestato di avere inviato ad una donna un sms del seguente tenore Ciao Porcona, ti faresti chiavare davanti e dietro come una cavalla? Un amico. Rispondi. Ciao . Il giudice ha concluso per l'improcedibilità dell'azione penale, non ritenendo legittimata alla proposizione dell'istanza punitiva la destinataria del messaggio, la quale non risultava titolare o contitolare dell'utenza telefonica, intestata alla madre. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore delta Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il quale lamenta vizi motivazionali nonché inosservanza o erronea applicazione degli artt. 120 e 594 cod. pen., per avere il giudice di merito trascurato di considerare che la persona offesa dal reato contestato non si identifica nel titolare del diritto dell’utenza cellualare ma nel destinatario del messaggio ingiurioso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. L'art. 120 cod. pen. attribuisce il diritto di querela alla persona offesa dal reato, ossia alla persona titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma incriminatrice. La sentenza impugnata, invece di prendere atto che la querelante, utilizzatrice del telefono al quale era stato inviato il messaggio, era la destinataria di quest'ultimo, ha valorizzato un profilo assolutamente irrilevante rispetto alla ratto della fattispecie, ossia la titolarità formale dell'utenza. La sentenza va, pertanto, annullata, con rinvio al Giudice di pace di Milazzo per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Milazzo.