Estratto contumaciale notificato al difensore di ufficio: l’imputato lo sa?

La notifica dell’estratto contumaciale al difensore di ufficio non determina la conoscenza da parte dell’imputato, che deve essere rimesso in termini.

Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 50643/2013, depositata il 16 dicembre. La S.C., infatti, ha annullato l’ordinanza, con rinvio per nuovo esame, con cui la Corte di appello aveva rigettato l’istanza per la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza contumaciale emessa in primo grado, proposta dal condannato che aveva dovuto forzatamente abbandonare il proprio domicilio per sopravvenuto arresto. Il difensore di fiducia ha rinunciato al mandato. È, infatti, necessario che siano acquisiti elementi idonei a dimostrare che il condannato in contumacia abbia avuto la concorrente conoscenza sia del procedimento instaurato a suo carico, sia del conclusivo provvedimento contumaciale di condanna. La notifica della sentenza contumaciale è stata effettuata al difensore di ufficio. In tema di restituzione nel termine – ha chiarito la Cassazione - la notifica della sentenza contumaciale al difensore d’ufficio, eseguita ai sensi dell’art. 159 c.p.p. notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità ovvero ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p. domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni , non è idonea a dimostrarne la certa ed effettiva conoscenza da parte dell’imputato , qualora non si dimostri che il difensore d’ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e instaurare con lo stesso un effettivo rapporto professionale, analogo a quello discendente dalla nomina fiduciaria.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 16 ottobre – 16 dicembre 2013, n. 50643 Presidente Bardovagni – Relatore Locatelli Ritenuto in fatto Con ordinanza del 22.8.2012 la Corte di appello di Milano rigettava la l'istanza, proposta a norma dell'articolo 175 cod.proc.pen. da C.P. , per la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza contumaciale emessa il 1.2.2011 dal Tribunale di Monza, che lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione. Avverso l'ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi il condannato non ha avuto conoscenza della sentenza per caso fortuito o forza maggiore avendo dovuto forzatamente abbandonare il proprio domicilio per un sopravvenuto arresto la sentenza contumaciale, anche se notificata con i crismi di legge è nulla per non aver potuto l'interessato partecipare scientemente al processo in ragione della nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, a sanare la quale non vale la regolarità formale della notifica dell'estratto contumaciale. Considerato in diritto Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 1.Secondo quanto riferito nello stesso provvedimento impugnato, l'estratto della sentenza contumaciale di condanna, a seguito di irreperibilità del condannato presso il domicilio dichiarato, è stata notificata a norma dell'articolo 161 comma 4 cod.proc.pen. presso il difensore che, dalla relata di notifica del 20.2.2012, si individua in un difensore nominato d'ufficio. L'articolo 175 comma 2 cod.proc.pen. configura, in favore dell'imputato contumace, una presunzione relativa di non conoscenza del procedimento ovvero del provvedimento rappresentato dalla sentenza contumaciale di condanna. Ne consegue che, per superare la presunzione di non conoscenza stabilita dall'articolo 175 comma 2 cod.proc.pen., è necessario che siano acquisiti elementi idonei a dimostrare che il condannato in contumacia ha avuto la concorrente conoscenza sia del procedimento instaurato a suo carico, sia del conclusivo provvedimento contumaciale di condanna. In altri termini la mancanza di elementi sintomatici della conoscenza della sentenza contumaciale, con conseguente volontarietà della rinuncia all'impugnazione, legittima la restituzione nel termine per impugnare anche nel caso in cui l'imputato abbia avuto conoscenza del relativo procedimento. Nel caso in esame la Corte di appello ha allegato una circostanza comunicazione del 7.9.2009 da parte dell'originario difensore di fiducia di rinuncia al mandato per divergenze di linea difensiva da tenere certamente indicativa della conoscenza del procedimento penale tuttavia ha considerato elemento dimostrativo della conoscenza della sentenza contumaciale l'avvenuta notificazione della stessa mediante consegna al difensore di ufficio. Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di restituzione nel termine, la notifica della sentenza contumaciale al difensore d'ufficio, eseguita ai sensi dell'articolo 159 cod. proc. pen. ovvero ai sensi dell'articolo 161 comma 4 cod.proc.pen., non è idonea a dimostrarne la certa ed effettiva conoscenza da parte dell'imputato, qualora la stessa non sia desumibile aliunde , ovvero non si dimostri che il difensore di ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare con lo stesso un effettivo rapporto professionale, analogo a quello discendente dalla nomina fiduciaria in tal senso Sez. 6, n. 36465 del 16/07/2008, Cappelli, Rv. 241259 Sez. 1, n. 3746 del 16/01/2009, Del Duca, Rv. 242535 . Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio al giudice dell'esecuzione perché proceda a nuovo esame applicando la regola di diritto sopra indicata in ordine alla inidoneità della sola notifica dell'estratto della sentenza al difensore di ufficio a dimostrare la effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato contumace ai sensi dell'articolo 175 comma 2 cod.proc.pen P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Milano.