Il patteggiamento della pena non esclude la sospensione della patente

La sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida non può formare oggetto dell’accordo tra le parti - limitato alla pena - e consegue di diritto alla pronuncia.

Il caso. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 50612 depositata il 16 dicembre 2013, si è pronunciata sull’applicazione o meno della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nei casi previsti dall’art. 222 c.d.s. sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati , con la sentenza di patteggiamento. A parere degli Ermellini, è irrilevante che nella richiesta di patteggiamento non ne sia stata fatta menzione, in quanto essa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla pronuncia. Anche perché – viene precisato – l’applicazione della sanzione in questione non è preclusa dal divieto previsto dall’art. 445 c.p.p. che riguarda le pene accessorie e non le sanzioni amministrative. La sanzione di cui si tratta, infatti, non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza di in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo . La condizione di applicabilità della sanzione in esame è che il fatto dannoso sia commesso con violazione del codice della strada. Il codice della strada, all’art. 222, prevede che, qualora da una violazione delle norme del codice derivino danni alle persone, il giudice applica, con la sentenza di condanna, le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida. Sanzione esclusa in caso di colpa generica. Tale sanzione non trova applicazione se la violazione della norma è ascrivibile a titolo di colpa generica. Ed è proprio questo il caso che la S.C. ha affrontato. Infatti, il sinistro stradale, nella fattispecie, è avvenuto su strada privata e l’incidente non era ricollegabile alla violazione del c.d.s., ma a colpa generica, conseguente ad un comportamento di imprudenza, negligenza ed imperizia. Per questo, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 aprile – 16 dicembre 2013, n. 50612 Presidente Bianchi – Relatore Savino Ritenuto in fatto e in diritto P.G. , proponeva, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art. 444 ss c.p.p. emessa dal GUP del Tribunale di Parma in data 22.2.02 con la quale è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione, pena sospesa, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi otto, ai sensi dell'art. 222 c.d.s A sostegno del ricorso il P. deduceva erronea applicazione della legge penale sotto due distinti profili il GUP, anziché limitarsi a ratificare l'accordo raggiunto dalle parti, aveva disposto la sospensione della patente di guida, pena accessoria non prevista nell'accordo. Inoltre il giudice aveva erroneamente applicato la sanzione in esame, in quanto aveva ritenuto che all'evento dannoso oggetto del processo penale fossero applicabili le norme del codice della strada, mentre, essendosi il sinistro stradale verificato su strada privava e non su area soggetta al pubblico transito, le norme del c.d.s 'non trovavano applicazione. Il primo profilo dell'unico motivo del ricorso è infondato. Con la sentenza di patteggiamento, trova applicazione la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nei casi previsti dall'art. 222 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, a nulla rilevando che nella richiesta di patteggiamento non ne sia stata fatta menzione in quanto essa non può formare oggetto dell'accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla pronuncia. Né l'applicazione della sanzione in esame è preclusa dalla disciplina della sentenza di patteggiamento posto che il divieto di cui all'art. 445 cod. proc. pen. riguarda le pene accessorie e non può essere estensivamente riferito anche alle sanzioni amministrative. Ne consegue che con la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 codice della strada , atteso che la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo. Non può difatti opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile. Sez. 4, n. 27931 del 05/05/2005 Cc. dep. 27/07/2005 Rv. 232015, Sez. 4, Sentenza n. 12208 del 09/12/2003 Cc. dep. 13/03/2004 Rv. 227910, Sez. 4, Sentenza n. 36868 del 14/03/2007 Cc. dep. 08/10/2007 Rv. 237231 . È invece fondato il secondo profilo. L'art. 222 c.d.s. stabilisce che, qualora da una violazione delle norme del codice della strada derivino danni alle persone, il giudice applica, con la sentenza di condanna, le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida. Quindi condizione dell'applicabilità della sanzione in esame è che il fatto dannoso sia commesso con violazione del codice della strada. Quando invece l'evento dannoso non sia riconducibile alla violazione delle norme sulla circolazione, essendo ascrivibile solo a titolo di colpa generica, quale conseguenza di un comportamento di imprudenza, negligenza e imperizia, non trova applicazione la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. E questo il caso in esame in quanto, come si desume dall'informativa del CC di Noceto Parma allegata al ricorso, l'incidente è avvenuto su strada privata, tanto che gli operanti, ritenendo che non fossero applicabili le norme del c.d.s., non hanno applicato alcuna delle sanzioni ivi previste. In tal senso si Espressa questa Corte La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida consegue di diritto alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo là dove il danno alla persona sia derivato o, in ogni caso, sia direttamente connesso ad una violazione delle regole sulla circolazione. Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che l'incidente oggetto del processo per omicidio colposo - provocato dall'invasione della sede autostradale di due ruote-gemellari scaricate da un autocarro della società autostrade - fosse ricollegabile alla violazione delle norme del codice della strada di fatti tale infausto accadimento era ascrivibile solo a titolo di colpa generica, in quanto conseguente ad un comportamento di imprudenza, negligenza ed imperizia nello svolgimento della manovra di scarico del materiale dall'autocarro, in sosta non già nella sede autostradale, ma in un'area riservata a deposito, adiacente al percorso autostradale, ma non aperta alla circolazione dei veicoli che percorrevano la autostrada . Sez. 4, Sentenza n. 46530 del 29/10/2003 Cc. dep. 04/12/2003 Rv. 227374. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui va disposta l'eliminazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, statuizione che elimina.