Maltratta la moglie: chiariti gli estremi del reato

In presenza di condotte vessatorie abituali, sussiste il requisito soggettivo e oggettivo del reato ex art. 572 c.p. Tuttavia, intervenuto il divorzio, cessa ogni presupposto per la sua configurabilità.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 50333 del 13 dicembre 2013. Il fatto. Il Tribunale di Napoli condanna un uomo per i reati di maltrattamenti, violenza privata, minacce e ingiurie continuate e molestie in danno della moglie. A seguito di gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Napoli, dando atto della remissione della querela e della rinuncia alla costituzione di parte civile da parte della donna, dichiarava n.d.p. in ordine al reato ex art. 594 c.p. in quanto estinto per remissione di querela, rideterminando la pena per i reati residui in anni tre di reclusione. L’imputato propone ricorso per cassazione. Determinante l’abitualità delle condotte vessatorie ma Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha logicamente ritenuto la sussistenza del requisito oggettivo e soggettivo del reato ex art. 572 costituito dall’abitualità delle condotte vessatorie. il divorzio cambia tutto. Tuttavia, essendo intervenuto il divorzio e non essendovi stata alcuna ricomposizione di una relazione e consuetudine di vita improntata a rapporti di assistenza e solidarietà reciproche, deve ritenersi cessato ogni presupposto per la configurabilità del reato di maltrattamenti e dell’aggravante teleologica. Se generiche, le minacce non sono gravi. Per le contestate minacce, tenuto conto della loro genericità e, per altre, del contesto in cui sono state profferite in presenza di altre persone , non appare sussistere il connotato della gravità. Di conseguenza, il reato di cui all’art. 612 c.p. deve ritenersi estinto per intervenuta rimessione di querela. Alla luce di ciò, gli atti devono essere trasmessi alla Corte d’Appello di Napoli, perché provveda alla rideterminazione delle pene.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 giugno – 13 dicembre 2013, n. 50333 Presidente Milo – Relatore Cortese Fatto 1.- Con sentenza in data 29.12.2008 il Tribunale di Napoli condannava L.A. alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile, per i reati, unificati ex cpv. art. 81 cp., di maltrattamenti, violenza privata, minacce e ingiurie continuate e molestie in danno della moglie M.V. . 2.- A seguito di gravame dell'imputato, con sentenza in data 04.02.2011 la Corte di Appello di Napoli, dando atto della remissione della querela e della rinuncia alla costituzione di parte civile da parte della M. , dichiarava n.d.p. in ordine al reato ex art. 594 cp. in quanto estinto per remissione di querela, rideterminando la pena per i reati residui in anni tre di reclusione. 3.- Propone ricorso per cassazione il prevenuto, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, posto che a. - sono state erroneamente valutate le risultanze probatorie in relazione in particolare alla sussistenza del requisito oggettivo e soggettivo del reato ex art. 572 cp. Costituito dall'abitualità delle condotte vessatorie b. - non si è tenuto conto che con il divorzio cessa ogni presupposto per la configurabilità di tale reato c. - si è ritenuta senza adeguata motivazione la sussistenza del reato di minaccia grave, comunque assorbito in quello di maltrattamenti, ed estinto, ove privo della gravità, per intervenuta remissione di querela d. - è stato ritenuto sussistente senza motivazione il reato di molestie, per il quale è stata anche applicata, come aumento ex cpv. art. 81 cp., la pena della reclusione in luogo di quella dell'arresto. Diritto Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di cui appresso. Si osserva, invero, in ordine alle doglianze di cui sopra - sub 3.a., che, contrariamente a quanto in essa assunto, dalla congiunta motivazione delle sentenze di merito, risulta una articolata e corretta analisi delle molteplici risultanze probatorie, sulla cui base si è non illogicamente ritenuta la sussistenza del requisito oggettivo e soggettivo del reato ex art. 572 cp. costituito dall'abitualità delle condotte vessatorie - sub 3.b., che effettivamente con l'intervenuto divorzio, cui non segua - come nella specie non è seguita - alcuna ricomposizione di una relazione e consuetudine di vita improntata a rapporti di assistenza e solidarietà reciproche, deve ritenersi cessato ogni presupposto per la configurabilità del reato di maltrattamenti cfr. sul punto Sez. 6, n. 24575 del 24/11/2011 - dep. 20/06/2012, Frasca, Rv. 252906 - sub 3.c, che effettivamente, per le contestate minacce, tenuto conto, per alcune, della loro genericità e, per altre, più specifiche, del contesto in cui vennero profferite in presenza, cioè, di altre persone , non appare sussistere il connotato della gravità - sub 3.d., che trattasi di doglianza del tutto generica in punto responsabilità tenuto conto di quanto esposto nella richiamata motivazione della sentenza di primo grado e palesemente infondata, alla stregua della giurisprudenza ormai consolidata, in punto applicazione, come aumento ex cpv. art. 81 cp., di pena omologa a quella prevista per il reato più grave. Da quanto sopra discende che - deve escludersi il reato ex art. 572 cp. per il periodo successivo all'11.07.2003 con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto , mentre va ritenuto sussistente per il periodo anteriore - in mancanza della gravità, il reato ex art. 612 cp. deve ritenersi estinto per intervenuta remissione di querela con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto - per il reato ex art. 610 cp., verificatosi dopo il divorzio e precisamente in data 16.08.2006 , deve essere esclusa l'aggravante teleologica con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto - restano per il resto confermati nella loro sussistenza, in quanto non oggetto di ricorso ovvero di motivi non inammissibili con conseguente preclusione di qualsiasi ulteriore rilevazione anche d'ufficio , i reati ex artt. 610 e 660 cp Riguardo al reato ex art. 572 cp. anteriore al divorzio, si osserva che il reato si prescriverebbe, secondo il vecchio regime, non prima di quindici anni, mentre, secondo il più favorevole regime introdotto dalla legge 251 del 2005, non prima - tenuto conto della contestata recidiva - di nove anni, quattro mesi e quindici giorni anni cinque aumentati della metà - anni sette e mezzo, aumentati di un quarto , che vanno a cadere in data 26.11.2012. A tale durata devono peraltro aggiungersi mesi sette e giorni dieci di sospensione, dovuta a un rinvio a richiesta della difesa dal 26.02.2010 al 05.11.2010, con conseguente non maturazione del termine di prescrizione. Gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'appello di Napoli in diversa sezione , perché provveda alla rideterminazione della pena in ordine ai reati residuati come sopra di cui agli artt. 572, 610 e 660 cp. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine - al reato di cui all'art. 572 cp. limitatamente alla condotta successiva all'11.07.2003 perché il fatto non sussiste - al reato di cui all'art. 612 cp., esclusa l'aggravante, perché estinto per remissione di querela - all'aggravante, che esclude, contestata per il reato di cui all'art. 610 cp Rigetta nel resto il ricorso e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli perla rideterminazione della pena in ordine ai residui reati di cui agli artt. 572 periodo anteriore all’11.7.2003 610 e 660 cp