Quasi-flagranza di reato? Arresto facoltativo, ma deve essere motivato

Secondo quanto affermato dalla Cassazione, non serve una motivazione ad hoc, ma servono le ragioni che hanno orientato la P.G. nell’esercizio della discrezionalità riconosciutale.

È quanto emerso dalla sentenza n. 50590/2013 della Cassazione, depositata il 13 dicembre. Il caso. Un furto in un supermercato per un valore di 68,09 euro, ma la vigilanza se ne accorge e avverte i carabinieri che, una volta intervenuti, arrestavano il ladro, 21enne, nella quasi-flagranza di reato. Dopo che il giudice decideva per la non convalida dell’arresto, il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, in quanto, trattandosi di una situazione di quasi-flagranza, era consentito l’arresto da parte della polizia giudiziaria. Quasi-flagranza e arresto facoltativo? La quasi-flagranza – spiega la S.C. nella sentenza n. 50590/13 – è caratterizzata, subito dopo il fatto, dall’inseguimento del reo da parte della polizia giudiziaria o dalla persona offesa, ovvero dalla sorpresa dello stesso ‘con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima’ . Nulla vieta, quindi, che la sorpresa con le cose o le tracce del reato sia conseguente all’intervento della P.G. chiamata dalla persona offesa, solo occorrendo l’immediata e diretta percezione delle stesse cose e tracce da parte della polizia giudiziaria, e del loro collegamento inequivoco con l’indiziato . Non serve una motivazione ad hoc, ma servono le ragioni che hanno orientato la P.G. nell’esercizio della discrezionalità riconosciutale. Nel caso di specie, spiegano gli Ermellini rigettando il ricorso del Procuratore, non è stato adeguatamente motivato l’arresto della polizia, trattandosi di persona incensurata che si era appropriata di cose di modesto valore. Ed invero – concludono - in tema di arresto in flagranza facoltativo, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l’hanno indotta ad esercitare – in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell’interessato – il potere di privazione della libertà .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 ottobre – 13 dicembre 2013, n. 50590 Presidente Marasca – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. Il 16/1/2013 il giudice monocratico del Tribunale di Brescia non ha convalidato l'arresto di L.V.A. eseguito nella quasi-flagranza di reato dai carabinieri della stazione dei carabinieri di Orzinovi per il furto di mercé del valore di Euro 68,09, intervenuti sul posto su segnalazione del personale di vigilanza del supermercato Italmark . 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Brescia per violazione di legge. Deduce, al riguardo, che si è di fronte, nel caso di specie, ad una situazione di quasi-flagranza, che consentiva l'arresto da parte della polizia giudiziaria. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. L'arresto non è stato convalidato perché, non essendo stata esercitata violenza sulle cose, non è consentito l'arresto da parte del privato e perché, stante il modesto valore della merce sottratta, che rende applicabile l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. penale, e stante la personalità del prevenuto incensurato , non è consentito neppure l'arresto facoltativo da parte della polizia giudiziaria. Va premesso, innanzitutto, che, come correttamente rilevato dal Pubblico Ministero, nella specie si è di fronte ad una arresto della polizia giudiziaria e non del privato , in quanto la valutazione circa l'esistenza delle condizioni per attuare la restrizione della libertà personale fu effettuata dalla polizia giudiziaria, avvertita dal personale del supermercato, che si limitò ad invitare il L. nei propri uffici ed ivi attese, insieme all'uomo, l'arrivo dei carabinieri. Il giudice bresciano, invero, nel qualificare l'arresto come effettuato dal privato, non ha tenuto conto del fatto che l'art. 382 c.p.p., sotto la rubrica stato di flagranza , disciplina, oltre che la flagranza in senso stretto, che è la condizione di chi viene colto nell'atto di commettere un reato, anche la quasi flagranza che è caratterizzata, subito dopo il fatto, dall'inseguimento del reo da parte della polizia giudiziaria o dalla persona offesa, ovvero dalla sorpresa dello stesso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima . Né il giudicante ha tenuto conto del fatto che il concetto di quasi flagranza implica, secondo il costante insegnamento di questa Corte, non necessariamente la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, ma solo nella seconda delle due ipotesi descritte dalla norma richiamata l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso, con le cose o le tracce del reato, e dunque il susseguirsi senza soluzione di continuità dei diversi eventi, rappresentati dalla condotta del reo e dall'intervento della polizia giudiziaria. Mentre nulla vieta, ai fini della configurabilità della quasi flagranza , che la sorpresa con le cose o le tracce del reato sia conseguente all'intervento della polizia giudiziaria chiamata dalla persona offesa o da altri soggetti che avevano assistito alla commissione del reato, solo occorrendo l'immediata e diretta percezione delle stesse cose e tracce da parte della polizia giudiziaria, e del loro collegamento inequivoco con l'indiziato Cass. Pen., 16/9/2008, n. 46159 Cass. Pen., 10/11/2009, n. 7305 . L'ordinanza impugnata, pur qualificando, in un primo momento, l'arresto come eseguito dal privato, ha però preso in considerazione anche l'ipotesi dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria ed ha ritenuto, con motivazione immune da censure, che non fosse stato adeguatamente motivato l'arresto della polizia, trattandosi di persona incensurata che si era appropriata di cose di modesto valore. Ed invero, in tema di arresto in flagranza facoltativo, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare - in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'interessato - il potere di privazione della libertà. Tale indicazione non deve necessariamente concretarsi in una motivazione ad hoc del provvedimento, essendo sufficiente che, mediante il contesto descrittivo emergente dal verbale di arresto o dagli atti complementari, il giudice della convalida sia posto in grado di conoscere e sindacare le ragioni che hanno orientato la polizia giudiziaria nell'esercizio della discrezionalità riconosciutale dal comma quarto dell'art. 381 c.p.p In mancanza di tali condizioni, dovendosi escludere che il giudice possa sostituirsi alla polizia giudiziaria nell'assolvimento di un siffatto onere motivazionale, l'arresto in flagranza non può essere convalidato Cass., 6/5/2009, n. 31281 . A tale insegnamento il giudice a quo si è comunque attenuto, per cui il ricorso del Pubblico Ministero va disatteso. P.Q.M. Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.