Embolia polmonare, paziente a rischio: medico sotto accusa per il mancato ecodoppler. Ma l’esame era già stato effettuato...

Conseguenze potenziali pericolose per il lavoratore ricoverato in ospedale alla fine, però, se la cava con un semplice prolungamento della malattia. Restano, comunque, le accuse nei confronti del medico, che non ha prescritto, in occasione di una visita, l’effettuazione dell’ecodoppler. Ma la scelta del medico viene valutata come corretta, anche tenendo presente che quello stesso esame era stato compiuto appena quindici giorni prima.

Davvero inquietante la diagnosi embolia polmonare post traumatica da trombosi delle vene. Ecco spiegato il poco gradevole prolungamento della malattia per un operaio, ricoverato a causa dello schiacciamento dei piedi subito durante il lavoro. Ma l’improvviso ulteriore problema da affrontare non è addebitabile al medico dell’ospedale corretta, difatti, la sua decisione, in occasione di una visita di controllo, di non prescrivere l’esecuzione di un ecodoppler. Ciò perché era da valutare come bassa la possibilità di una recidiva trombolitica, senza dimenticare che quell’esame era già stato effettuato, quindici giorni prima, per ben due volte Cassazione, sentenza n. 49378, Quarta sezione Penale, depositata il 10 dicembre 2013 Ragionevolezza . Per la verità, già nei primi due gradi di giudizio, il comportamento del medico, accusato del delitto di lesioni colpose aggravate in danno del lavoratore, è stato ritenuto corretto. Rilevante la storia clinica dell’uomo ricoverato in ospedale, e decisiva la considerazione che in occasione della visita effettuata dal medico non fosse certa la presenza della trombosi venosa profonda dell’arto inferiore . Per questo motivo, spiegano i giudici in Corte d’Appello, non è certo che l’esecuzione dell’ecodoppler avrebbe palesato la patologia ed indotto alle appropriate cure , anche alla luce del fatto che già quindici giorni prima il paziente aveva effettuato due volte l’ecodoppler, con esiti negativi . E questa visione viene condivisa anche dai giudizi del ‘Palazzaccio’, i quali confermano la caduta di ogni accusa nei confronti del medico. Evidente, innanzitutto, il fatto che non era certo , in occasione della visita, che la trombosi venosa profonda dell’arto, causa del danno, fosse già insorta, e, quindi, se espletata, sarebbe stata rilevata . Assolutamente non in discussione, poi, che il paziente aveva già svolto degli esami con ecodoppler, l’ultimo dei quali quindici giorni prima della visita, con esito negativo . Di conseguenza, la possibilità di una recidiva trombotica era moderata e bassa, e quindi era comprensibile che il medico non avesse disposto l’esame . Peraltro, concludono i giudici, poiché la recidiva può insorgere con estrema rapidità , comunque l’espletamento dell’esame non avrebbe evitato il prodursi dell’embolia.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 2 ottobre - 10 dicembre 2013, n. 49738 Presidente Sirena – Relatore Fausto Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 11\10\2012 il Tribunale di Sulmona assolveva, perché il fatto non sussiste, l'imputato S.A. dal delitto di lesioni colpose aggravate in danno di B.D. All'imputato era stato addebitato in qualità di medico curante dei B., già ricoverato presso l'Ospedale di Sulmona per schiacciamento del piede destro e sinistro a seguito di infortunio sul lavoro di avere determinato una embolia polmonare post-traumatica da trombosi delle vene e, quindi il prolungarsi della malattia di oltre 40 giorni, per avere sospeso la profilassi con eparina, sostituendola con l'aspirinetta inoltre per avere omesso di prescrivere l'uso di un bendaggio, optando per una calza ed omesso la esecuzione di un ecodoppler acc. in Sulmona dal marzo al settembre 2000 . Osservava il Tribunale che, la sospensione della eparina ed il consiglio di uso di calza e non del bendaggio, erano stati disposti da medici diversi dall'imputato. Quanto alla omissione dell'esecuzione dell'ecodoppler, tale condotta non era certo che avesse avuto un incidenza causale sull'insorgere e protrarsi della malattia. 2. A seguito di impugnazione della parte civile, con sentenza del 11\10\2012, la Corte di Appello di L'Aquila confermava la pronuncia assolutoria. Rilevava il giudice di merito, dopo avere ripercorso la storia clinica del B., che dalla perizia svolta e dalla stessa relazione del C.T. dei P.M. si rilevava come non vi fosse una prova certa, ad di là di ogni ragionevole dubbio, che al momento della visita del 26 aprile 2000 da parte dell'imputato, fosse già presente la trombosi venosa profonda dell'arto inferiore sinistro e che quindi l'esecuzione dell'ecodoppler avrebbe palesato la patologia ed indotto alle appropriate cure. Ciò era avvalorato dal fatto che già quindici giorni prima il paziente aveva effettuato due volte l'ecodoppler con esiti negativi. Pertanto il dubbio sulla presenza del nesso causale imponeva la conferma dei l'assoluzione. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della parte civile, lamentando la erronea applicazione della legge, in particolare del secondo comma dell'art. 40 c.p., in quanto dagli atti appariva palese che l'effettuazione dell'ecodoppler avrebbe fatto risaltare la patologia in atto e, con valutazione logico probabilistica, avrebbe evitato l'evento. Il difensore dell'imputato in data 30\9\2013 depositava memoria in cui chiedeva il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 4.1. Va premesso che con l'esercizio dell'azione penale il S. era stato fatto oggetto di tre specifici addebiti di colpa a aver sospeso la profilassi con l'eparina, sostituendola con l'aspirinetta b l'aver omesso di disporre un bendaggio a compressione c l'aver omesso di disporre un monitoraggio con ecodoppler. Nel proporre il ricorso per cassazione il difensore della parte civile ha concentrato le sue censure esclusivamente sulla parte della motivazione della sentenza impugnata che ha escluso la incidenza causale dell'ultima condotta colposa contestata. 4.2. Ciò premesso va osservato che sul punto la pronuncia del giudice di merito non si espone ad alcuna censura di vizio di motivazione o violazione di legge. Invero, come ricordato dalla Corte di merito, dall'istruttoria svolta è emerso che al momento dell'unica visita espletata dal S. sul B., in data 26\4\2000, non era certo che la trombosi venosa profonda dell'arto, causa del danno, fosse già insorta e quindi, se espletata sarebbe stata rilevata dal sanitario. Infatti il paziente aveva già svolto degli esami con ecodoppler, l’ultimo dei quali quindici giorni prima della visita, con esito negativo. Pertanto ad oltre tre mesi dall'incidente, come riferito dal perito di ufficio, la possibilità di una recidiva trombotica era moderata e bassa e quindi era comprensibile che il sanitario non avesse disposto l'esame. Da ciò ha desunto il giudice di merito l'assenza di certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell'esistenza del nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento. Infatti, una volta accertato come non fosse certo che alla data del 26 aprile la patologia fosse in atto, considerato inoltre, come riferito dal C.T. del P.M., che la recidiva trombolitica può insorgere con estrema rapidità, l'espletamento dell'esame nella predetta data non avrebbe evitato il prodursi dell'evento, dal che il fallimento del giudizio controfattuale. La coerenza e non manifesta illogicità della motivazione sul punto impone il rigetto del ricorso. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.