Causa di ricusazione sorta in udienza e cancelleria lontana? C’è tempo 3 giorni

La dichiarazione di ricusazione del giudice va presentata nel termine di 3 giorni nel caso in cui la causa sia sorta in udienza e l’imputato, per la lontananza della cancelleria del giudice competente, non abbia avuto la possibilità di presentarla prima del termine dell’udienza.

La fattispecie. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 49457 depositata il 9 dicembre 2013, è tornata ad occuparsi della ricusazione del giudice. In particolare, la causa di ricusazione era sorta all’udienza dibattimentale, a seguito di un’ordinanza pronunciata dal collegio giudicante. Onere di dedurre a verbale la causa di ricusazione? Nell’ordinanza della Corte di appello, impugnata in Cassazione, veniva affermato che la parte che intende ricusare il giudice per una causa sorta in udienza, se intende usufruire del termine di 3 giorni previsto dalla prima parte dell’art. 38 c.p.p. termini e forme per la dichiarazione di ricusazione , ha comunque l’onere di dedurre a verbale la causa di ricusazione prima della conclusione dell’udienza. Infatti, la Corte di appello aveva fatto proprio il principio di diritto secondo cui, in tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta nel corso dell’udienza e la formale dichiarazione non possa essere presentata prima del suo esaurimento, la parte non ha alcun obbligo di chiederne la sospensione, atteso che tale adempimento non è imposto dalla legge processuale , ma, per poter usufruire del termine di 3 giorni art. 38 c.p.p. , ha comunque l’onere di dedurre a verbale la causa di ricusazione prima della conclusione . Impossibilitato a presentare la ricusazione prima del termine dell’udienza? La S.C., dal canto suo, annullando con rinvio tale ordinanza, ha chiarito che la dichiarazione di ricusazione del giudice va presentata nel termine di 3 giorni nel caso in cui la causa sia sorta in udienza e l’imputato, per la lontananza della cancelleria del giudice competente – avente sede in luogo diverso, da quello in cui si svolge l’udienza davanti al giudice ricusato – non abbia avuto la possibilità di presentarla prima del termine dell’udienza .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 7 novembre – 9 dicembre 2013, n. 49457 Presidente Esposito – Relatore Rago Fatto 1. Con ordinanza del 17/04/2013, la Corte di Appello di L'Aquila, dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da P.F. nei confronti di tutti i componenti del collegio penale del Tribunale di Chieti nel procedimento penale n 1338/12 r.g. a carico del suddetto istante. La Corte, dopo aver rilevato che la dichiarazione di ricusazione si fondava su un provvedimento adottato dal Tribunale di Chieti nel corso dell'udienza dibattimentale del 2 aprile 2013, il cui contenuto era stato ritenuto dal P. anticipatore del convincimento del collegio in ordine ai fatti oggetto d'imputazione, rilevava, sulla base di quanto statuito da una sentenza di questa Corte di legittimità Cass. 46310/2011 riv 251531 che la parte che intenda ricusare li giudice per una causa sorta in udienza se intende usufruire del termine di tre giorni previsto dalla prima parte dell'art. 38 cod. proc. pen. ha comunque l'onere di dedurre a verbale la causa di ricusazione prima della conclusione dell'udienza ” poiché, nel caso di specie non risultava a verbale che il P. avesse preannunciato la volontà di ricusare il collegio teatino, la dichiarazione di ricusazione doveva ritenersi inammissibile perché tardivamente proposta. 2. Avverso la suddetta ordinanza, il P. , a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 37-38-41 cod. proc. pen. sia perché s'imponeva a carico della parte un onere specifico - preventiva deduzione a verbale della causa di ricusazione - che non era previsto da alcuna disposizione di legge, sia perché il riferimento giurisprudenziale a cui ricorre la Corte territoriale nella specie di Cass. Sez. 2, 23.11.2011, n. 46310 , pur evidenziando detta necessità, censurava l'orientamento posto a fondamento della decisione di altra Corte territoriale che nel dichiarare inammissibile per tardività la richiesta di ricusazione avanzata, riteneva che l'istanza avrebbe potuto essere proposta tempestivamente, qualora la difesa del ricusante avesse presentato una richiesta di sospensione temporanea dell'udienza allo scopo di presentare nei termini di legge alla Corte d'Appello competente l'istanza di ricusazione. La Corte di Cassazione sosteneva sul punto che detta richiesta di sospensione appariva illegittima in quanto avrebbe imposto un onere specifico non previsto dalla legge, diversamente dalla necessità di una preliminare deduzione a verbale della causa di ricusazione prima della conclusione dell'udienza, da ritenersi a tutti gli effetti onere a carico della parte in quanto a norma dell'art. 37 cod. proc. pen. comma 2, il giudice ricusato non può pronunziare né concorrere a pronunziare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione”. 3. Il ricorso è fondato. In punto di fatto, è pacifico che la causa di ricusazione sorse in udienza ed esattamente all'udienza dibattimentale del 02/04/2013, a seguito di un'ordinanza pronunciata dal collegio giudicante. Si applica, quindi, l'art. 38/2 seconda parte cod. proc. pen. a norma del quale la dichiarazione di ricusazione dev'essere proposta in ogni caso prima del termine dell'udienza, salvo impossibilità di rispettare il suddetto termine, nel quale caso si applica, in via estensiva, il termine di tre giorni ex plurimis Cass. 32483/2010 riv 248353 Cass. 36624/2009 riv 245129 Cass. 26994/2009 riv 244483 Cass. 15764/2009 riv 244636. Sennonché, la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, invocando e facendo proprio il principio di diritto enunciato nella sentenza di questa Corte di legittimità n 46310/2011 riv 251531 secondo il quale in tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta nel corso dell'udienza e la formale dichiarazione non possa essere presentata prima del suo esaurimento, la parte non ha alcun obbligo di chiederne la sospensione, atteso che tale adempimento non è imposto dalla legge processuale, ma, per poter usufruire del termine previsto dal secondo comma dell'art. 38 cod. proc. pen., ha comunque l'onere di dedurre a verbale la causa di ricusazione prima della sua conclusione ”. Va tuttavia osservato che il suddetto principio fu enunciato in un caso del tutto peculiare essendo, in quella fattispecie, la causa di ricusazione insorta durante la discussione finale da qui la necessità di applicare un meccanismo processuale che consentisse di proporre la ricusazione prima che il giudice si pronunciasse, essendo del tutto inutile, altrimenti, la possibilità di proporre ricusazione dopo che il giudice avesse pronunciato la sentenza. Ciò è tanto vero che la Corte, nella motivazione della suddetta sentenza, fa proprio e ribadisce il tradizionale principio di diritto. La suddetta necessità non si pone, invece, nel caso di specie che è assimilabile alle fattispecie in cui la costante giurisprudenza di questa Corte cfr supra giurisprudenza cit , ha ritenuto che la parte impossibilitata a rispettare il termine di cui all'art. 38/2 seconda parte cod. proc. pen. prima del termine dell'udienza , può avvalersi, in via estensiva, del termine di tre giorni previsto dall'art. 38/2 prima parte cod. proc. pen In conclusione, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata e gli atti trasmessi alla Corte di Appello perché, verificato in punto di fatto se l'imputato si trovava nell'impossibilità di presentare tempestivamente l'istanza di ricusazione, si adegui al seguente principio di diritto La dichiarazione di ricusazione del giudice va presentata nel termine di tre giorni nel caso in cui la causa sia sorta in udienza e l'imputato, per la lontananza della cancelleria del giudice competente -avente sede in luogo diverso, da quello in cui si svolge l'udienza davanti al giudice ricusato - non abbia avuto la possibilità di presentarla prima del termine dell'udienza ”. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di L'Aquila per nuovo esame.